Agenzia delle Entrate – Risposta n. 472 del 27 settembre 2022
Società di partecipazione non finanziaria e assimilati ex articolo 162-bis del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. (di seguito anche “Società” o “Istante”) è la capogruppo del Gruppo Alfa (“Gruppo Alfa”), attivo nel settore della produzione e commercializzazione di materiali …
La Società, controllata direttamente con una partecipazione di circa l’… per cento dal suo fondatore e presidente, svolge principalmente attività di detenzione e gestione delle partecipazioni in consociate e in altre società esterne al Gruppo (per lo più quotate), nonché attività di gestione in conto proprio, e, per il tramite di istituti bancari, di investimenti finanziari.
L’Istante controlla, inter alia, la società sub-holding industriale Beta S.p.A. (“Beta”) mediante una partecipazione diretta pari a circa il … per cento e indiretta (tramite la società Gamma S.p.A.) pari a circa il … per cento del capitale sociale. Beta è la società capogruppo del segmento industriale del Gruppo Alfa, detiene diverse partecipazioni in società industriali e commerciali, e si posiziona come uno dei principali operatori del settore ….
Come desumibile dai principali dati del bilancio d’esercizio 2021 (cfr. Allegato2), l’attivo della Società è principalmente costituito da partecipazioni di controllo e di minoranza, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell’attivo circolante. In maggior dettaglio, dall’analisi dei dati relativi al 2021, emerge che le principali attività della Società derivano da:
- detenzione e gestione delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie per un ammontare pari a euro … milioni rappresentanti circa il 15 percento del totale dell’attivo della Società, costituite da:
- partecipazioni dirette e indirette nelle società controllate appartenenti al Gruppo Alfa (tra le quali la partecipazione in Beta, la principale società operativa del Gruppo Alfa e nelle società operative da quest’ultima detenute). Tali partecipazioni ammontano a euro … milioni e rappresentano circa il 7,5 per cento del totale dell’attivo di bilancio della Società;
- partecipazioni in società non controllate, rappresentate da partecipazioni di minoranza detenute prevalentemente in società quotate industriali (principalmente Zeta, Ypsilon, Delta e Omega che ammontano a circa a Euro … milioni) e, in misura minore, in società quotate nel settore finanziario-assicurativo (principalmente Omicron e Teta che ammontano a circa Euro … milioni). Tali partecipazioni, i cui valori ammontano complessivamente a Euro … milioni, rappresentano una quota pari a circa il 7,6 per cento del totale dell’attivo di bilancio della Società;
- gestione per proprio conto di investimenti finanziari iscritti tra le attività finanziarie non immobilizzate (iscritte fin dal principio nell’attivo circolante e non oggetto di riclassificazione dalle immobilizzazioni finanziarie), costituiti in misura principale da partecipazioni in società quotate (in particolare Zeta, Iota, Ypsilon, Sigma, Delta, Eta e Kappa) iscritte in bilancio per una valore complessivo pari a … milioni di euro e rappresentative di una quota pari al 77,5 percento del totale attivo della Società;
- attività finanziaria nei confronti delle società del Gruppo Alfa, rappresentata dalla concessione di garanzie per un valore pari a circa Euro … milioni, rilasciate nei confronti di banche in relazione ad affidamenti resi dagli istituti di credito a Beta. Tali garanzie – rientranti nelle attività di natura finanziaria svolte non nei confronti del pubblico come definite dall’articolo 3, comma 2 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento n. 53/2015”) – non sono indicate nello stato patrimoniale ma in nota integrativa alla voce “Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale”, sono iscritte al loro valore contrattuale e rappresentano fidejussioni a garanzia di affidamenti così suddivisi (per quanto concerne il 2021):
- a favore di Lambdap.A.:
- per affidamenti vari di complessivi Euro … milioni, a revoca;
- per l’affidamento di Euro … milioni, con scadenza 2022;
- a favore di Kappap.A.:
- per l’affidamento di Euro … milioni, con scadenza
Inoltre, sempre a garanzia di Beta, la Società ha rilasciato fideiussioni per mutui chirografari con scadenza 2023 e 2025 pari ad Euro … milioni e assunzioni di obbligazioni pari ad euro … mila a favore di …
Si precisa inoltre che l’Istante, anche con riferimento agli esercizi precedenti (i)non detiene e/o eroga ulteriori elementi patrimoniali (ad esempio finanziamenti) nei confronti delle società partecipate, (ii) non eroga servizi finanziari al Gruppo Alfa o a soggetti terzi e (iii) non rilascia garanzie o attività assimilate ad altre società appartenenti al Gruppo Alfa e nei confronti del pubblico (coerentemente con la previsione contenuta nell’articolo 5 dello Statuto della Società il quale prevede, inter alia, che la stessa non possa svolgere attività di raccolta del risparmio tra il pubblico per l’esercizio del credito di cui alla legge bancaria e le attività professionali riservate e protette.)
Pertanto, la concessione di garanzie a Beta è da intendersi come operazione isolata non rientrante nell’attività principale svolta da parte della Società.
Alla luce di quanto precede, la Società non si qualifica come intermediario finanziario ai sensi dell’art. 162-bis comma 1, lett. a) del TUIR, non essendo la stessa un soggetto autorizzato a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, un confido minore e un operatore del micro-credito. La Società non si qualifica nemmeno come società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria di cui alle lett. b) e c), n. 1 dell’art 162-bis, comma 1, del TUIR in quanto, come evidenziato nella tabella riportata nell’istanza d’interpello, l’ammontare complessivo di tutte le partecipazioni in intermediari finanziari e in soggetti diversi dagli intermediari finanziari iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e di tutti gli elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi non eccede il 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale. Si precisa che, considerata la natura eterogenea delle partecipazioni (sia in soggetti “finanziari” sia in soggetti “industriali-commerciali”, seppur queste ultime prevalenti rispetto alle prime) della Società iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, il suddetto test è stato predisposto, in prima battuta in linea con quanto già chiarito dall’Agenzia delle entrate, in modalità aggregata tenendo in considerazione una combinazione degli elementi richiesti ai fini dei commi 2 e 3 dell’art. 162-bis del TUIR (ovvero sia il valore della partecipazioni in intermediari finanziari e degli elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi sia il valore della partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e degli elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi). Considerato quanto precede circa la non riconducibilità della Società, con riferimento al periodo di imposta 2021, tra gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria di cui rispettivamente alla lett. a), lett. b) e lett. c) n. 1) del comma 1 dell’art. 162-bis del TUIR, l’Istante chiede un parere circa i criteri per l’identificazione dei soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. c), n. 2 del TUIR.
In particolare, chiede se a tal fine, pur in assenza di una previsione specifica in tal senso, debba essere soddisfatto un criterio di prevalenza (c.d. test di prevalenza), maggiormente rispondente alla ratio della norma come desumibile dalla rispettiva relazione illustrativa, basato sul rapporto tra l’ammontare complessivo delle attività di natura finanziaria non nei confronti del pubblico rispetto al totale attivo dello stato patrimoniale (e delle attività di natura finanziaria non nei confronti del pubblico ove non iscritte nell’attivo patrimoniale). In tal caso, in mancanza del superamento del suddetto test, l’Istante chiede pertanto conferma che la stessa non rientri nell’ambito applicativo dell’articolo 162-bis del TUIR.
L’Istante chiede inoltre conferma che, non rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 162-bis del TUIR, nessun adempimento nei confronti dell’Anagrafe tributaria debba essere effettuato. Parimenti nessun adempimento connesso alle procedure di scambio di informazioni (FATCA/CRS) deve essere effettuato, non qualificandosi la Società come “entità di investimento” in quanto (i) non svolge attività di investimento per conto terzi, di clienti e oppure di altri intermediari finanziari e, (ii) non è gestito da un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia, un’impresa di assicurazioni specificata o un’entità di investimento.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Nell’illustrare la disciplina contenuta nell’articolo 162-bis del TUIR, l’Istante rileva che la norma in esame non prevede un apposito criterio quantitativo per l’individuazione dei soggetti assimilati alle holding industriali, atteso che il comma 3 della norma in esame disciplina solamente la fattispecie dell'”…esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari…”.
Pertanto, in merito all’individuazione dei soggetti assimilati alle holding industriali, il dubbio riguarda la dimensione che le “attività di natura finanziaria non nei confronti del pubblico” – previste dall’articolo 162-bis, comma 1, lett. c), n. 2 del TUIR – debbano assumere per poter essere considerate rilevanti.
Un’interpretazione letterale della norma, infatti, potrebbe condurre alla conclusione che il mero compimento da parte di un soggetto di una operazione di finanziamento (oppure la prestazione di una garanzia oppure ogni altra attività tra quelle rientranti nell’articolo 3 del Regolamento n. 53/2015) possa automaticamente determinarne l’assimilazione ai soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Tuttavia, secondo l’interpellante, tale interpretazione potrebbe condurre a risultati irrazionali.
Di converso, un’interpretazione più fedele alla ratio della norma dovrebbe consentire l’assimilazione di cui articolo 162-bis, comma 1, lett. c), n. 2 del TUIR solo ove le attività finanziarie non nei confronti del pubblico svolte da un soggetto assumano una certa significatività (in termini di rilevanza e costanza), oppure prevalenza, da verificarsi applicando anche a tali soggetti un test di prevalenza in linea con quello previsto per le holding industriali. Quest’ultima interpretazione sembrerebbe essere supportata dalla relazione illustrativa all’articolo 12 del Decreto ATAD (“Relazione illustrativa”), secondo cui l’articolo 162-bis, comma 1, lett. c) n. 2 del TUIR avrebbe un ambito di applicazione estremamente limitato, rivolgendosi specificamente a società finanziarie captive di gruppi industriali che, per loro natura, hanno come attività principale lo svolgimento di attività finanziaria nei confronti del gruppo di appartenenza. Conseguentemente, l’ambito applicativo non dovrebbe ricomprendere fattispecie in cui l’attività finanziaria assume carattere residuale.
Un’indicazione, seppur indiretta, in tal senso può essere rinvenuta nella risposta ad istanza di interpello n. 363 del 24 maggio 2021, nell’ambito della quale l’amministrazione ha confermato la non riconducibilità alle società finanziarie e di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR di una società il cui attivo era composto prevalentemente da un portafoglio finanziario iscritto nell’attivo circolante e solo marginalmente da partecipazioni non di controllo iscritte nell’attivo immobilizzato e da crediti per finanziamenti attivi – definiti accessori e marginali rispetto all’attività principale – nei confronti delle stesse società partecipate. In tale fattispecie l’Agenzia delle entrate non ha tenuto in considerazione tali finanziamenti attivi, valorizzando ai fini della propria risposta la sola attività “principale” esercitata (riflessa nella composizione dell’attivo patrimoniale), cioè quella di investimento.
Più recentemente, con la risposta ad istanza di interpello n. 178 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al caso – similare a quello in esame – di una società che ha rilasciato al sistema bancario garanzie per linee di credito a favore di alcune società controllate. Con tale istanza, tuttavia, la società istante ha interpellato l’amministrazione esclusivamente con riferimento all’inclusione di tali garanzie nel test di prevalenza di cui al comma 3 dell’articolo 162-bis del TUIR, senza richiedere un parere specifico circa l’eventuale riconducibilità della stessa nel novero delle società assimilate alle società di partecipazione non finanziaria ai sensi del comma 1, lett. c) n. 2) dell’art. 162-bis del TUIR (qualora non superasse il test di prevalenza di cui al predetto comma 3 dell’art. 162-bis del TUIR) in ragione della sola attività finanziaria (concessione di garanzia bancarie) svolta a beneficio del gruppo. In tale sede, l’Agenzia delle entrate si è limitata a precisare, in virtù di una interpretazione letterale del disposto normativo, l’esclusione di tali garanzie e degli altri impegni ad erogare fondi ai fini del test di prevalenza delle holding industriali-commerciali del comma 3 dell’articolo 162-bis del TUIR senza tuttavia pronunciarsi in merito alla rilevanza di tali garanzie ai fini dell’individuazione dei soggetti assimilati alle holding industriali, di cui alla lett. c) n. 2 del comma in esame.
Ciò premesso, ad avviso dell’Istante, permane il dubbio interpretativo sulle modalità di individuazione dei soggetti assimilati alle holding industriali, di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lett. c), n. 2 del TUIR in quanto non è previsto esplicitamente un criterio di calcolo per l’individuazione dei soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria.
Detta circostanza – secondo l’interpellante – condiziona l’individuazione di taluni adempimenti che, in quanto eventualmente inclusi nell’ambito applicativo dell’articolo162-bis del TUIR, gli stessi sarebbero tenuti ad effettuare (ad esempio le comunicazioni, mensili o annuali, all’Archivio dei rapporti con operatori finanziari dell’Agenzia delle entrate in relazione ai “rapporti” instaurati con i propri clienti”, gli oneri comunicativi concernenti lo scambio di informazioni, come la normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) avente ad oggetto lo scambio di informazioni tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard OCSE del Common Reporting Standard (“CRS”) ela direttiva 2014/107/UE (“DAC).
Alla luce del silenzio della norma ed in assenza di espresse posizioni sul punto, l’Interpellante chiede di chiarire come considerare l’attività di concessione di garanzie prospettando, in linea di principio, i seguenti possibili scenari interpretativi:
- assimilazione alle holding industriali in caso di attività finanziaria non nei confronti del pubblico non rilevante. Sulla base di un’interpretazione letterale della norma, il mero compimento di una singola operazione finanziaria non nei confronti del pubblico (tra quelle previste dall’art. 3 del Regolamento n. 53/2015), seppur sporadica e di importo modesto, potrebbe determinare la qualificazione di soggetti assimilati alle holding industriali ai sensi dell’art. 162 bis), comma 1, lett. c), n. 2;
- assimilazione alle holding industriali in caso di attività finanziaria non nei confronti del pubblico rilevante ma non prevalente. Sulla base di un’interpretazione ritenuta più rispondente alla ratio della norma, ai fini dell’assimilazione dei soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico alle holding industriali sarebbe necessario che l’attività finanziaria assuma rilevanza, costanza e significatività rispetto all’attività tipica della società. Tuttavia, tali caratteristiche, in assenza della previsione di parametri oggettivi, sarebbero da valutare di volta in volta in relazione al caso di specie sulla base di un criterio puramente qualitativo, comportando un onere eccessivo e obiettive condizioni di incertezza in capo ai contribuenti;
- assimilazione alle holding industriali in caso di attività finanziaria non nei confronti del pubblico prevalente. In tale scenario, si può avere l’assimilazione dei soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico alle holding industriali solo qualora l’attività finanziaria non nei confronti del pubblico risulti prevalente (quindi sulla base di un test di prevalenza, in linea con quanto previsto perle holding industriali) rispetto alle attività della società. Secondo Alfa, il solo approccio coerente con il dettato normativo nonché con le modalità di calcolo previste dai commi 2 e 3 dell’art. 162-bis del TUIR è quello di prevedere l’utilizzo di un criterio di prevalenza [ipotesi sub (iii)], calcolato mediante il rapporto tra l’ammontare complessivo delle attività di natura finanziaria non nei confronti del pubblico rispetto al totale dell’attivo dello stato patrimoniale e delle attività di natura finanziaria non nei confronti del pubblico non ricomprese nello stesso (come nel caso delle garanzie), anche tenendo conto che la soluzione interpretativa sub (i) – fondata su un dato meramente letterale – porterebbe a risultati applicativi non coerenti con la ratio della norma e la tesi sub (ii) richiederebbe un giudizio (quello di rilevanza o significatività) privo di riferimenti oggettivi.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Giova preliminarmente evidenziare che con la presente risposta si fornisce esclusivamente un parere in ordine al quesito formulato dall’interpellante, riferito all’interpretazione delle previsioni dell’articolo 162-bis, comma 1, lettera c), n. 2 del TUIR, da un lato, assumendo acriticamente quanto dallo stesso affermato a proposito della sua non riconducibilità alle restanti previsioni contenute nelle lettera a) e b) e c) n. 1 del comma 1 della citata disposizione e, dall’altro, prescindendo dalle implicazioni che tale qualificazione riveste rispetto all’adempimento degli obblighi comunicativi citati dal contribuente, in relazione ai quali non viene, del resto, formulato alcuno specifico dubbio interpretativo.
Ciò posto, in termini generali giova osservare che il nuovo quadro normativo di riferimento contenuto nel citato articolo 162-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, tiene conto degli effetti del processo di riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, già avviato dal d.lgs. n.141 del 2010, e concluso con l’emanazione del d.lgs. n. 136 del 2015, di attuazione della Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.
In particolare, il menzionato articolo 162-bis del TUIR definisce:
a) intermediari finanziari:
- i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
- i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis) del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385 (TUB);
- gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 111 del TUB;
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (i.e. holding industriali);
- i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico, di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento n. 53 del 2015. Tale ultima disposizione declina espressamente il concetto di non “operatività nei confronti del pubblico” con riferimento a:
- tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;
- l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;
- l’attività di rilascio di garanzie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
- i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:
1 (…);
2 (…);
e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purché le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM. Il regolamento 53 del 2015 sopra citato (emanato in sostituzione del regolamento 29 del 2009 a completamento del quadro di riforma di cui al decreto legislativo n.141 del 2010) ha, dunque, provveduto ad individuare specifiche attività (finanziarie) che non configurano operatività nei confronti del pubblico.
Con l’articolo 162-bis del TUIR, il legislatore ha incluso i soggetti esercenti le attività specificamente indicate nell’articolo 3, comma 2, del citato regolamento alle “società di partecipazione non finanziaria” (holding industriali), con conseguente estensione del relativo regime fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
A differenza di quanto disposto per le holding (finanziarie e non) in ordine alla relativa qualificazione sulla base di determinati parametri patrimoniali (c.d. asset test), per i soggetti assimilati alle holding non finanziarie non è stato previsto in sede legislativa alcun calcolo di prevalenza, come risulta chiaramente dal tenore letterale della norma che rinvia specificamente alle richiamate attività di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento n. 53 del 2015.
In assenza di una specifica previsione normativa che disponga in tal senso, si ritiene, pertanto, di dover escludere la possibilità di estendere in via interpretativa la previsione concernente le modalità di calcolo previste per le holding industriali (asset test) anche ai “soggetti assimilati” ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento in esame.
Per quanto di interesse nel caso di specie, la circostanza che l’articolo 162-bis del TUIR faccia espresso riferimento alle “attività” fa sì che detta nozione debba essere interpretata nell’accezione “propria”, ossia collegata alla esistenza di una o più operazioni svolte in modo sistematico e professionale con impiego (seppur minimo) dimezzi organizzativi preposti a tal fine. L’assenza di tali circostanze porta, pertanto, ad escludere l’assimilazione di una società ad una holding industriale nel senso indicato dalla normativa e prassi di riferimento. Nel merito del caso di specie, la Società dichiara, tra l’altro, di: i) non essere una società di partecipazione, non avendo superato il test di prevalenza calcolato in modo aggregato; ii) non concedere finanziamenti alle società del gruppo Alfa; iii) di non erogare servizi finanziari al gruppo Alfa; iv) di aver rilasciato garanzie fideiussorie esclusivamente nei confronti della partecipata Beta S.p.A., qualificando, in particolare, tale operazione come “isolata” e non rientrante nell’attività principale svolta.
Assumendo acriticamente quanto riferito dall’Istante, non suscettibile di accertamento in questa sede, deve pertanto ritenersi che ove l’operazione concretamente posta in essere (i) abbia effettivamente natura occasionale (“una tantum”) (ii) non presenti le caratteristiche di cui sopra (abitualità e sistematicità), essendo resa in totale assenza di elementi, anche minimi, di organizzazione, la stessa non determina la riconducibilità della Società tra i soggetti “assimilati” alle holding industriali, ai sensi dell’articolo 162-bis del TUIR.
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