Gli Ermellini hanno ritenuto legittima l’iniziativa processuale del socio, anche de l’amministrazione era di diverso avviso. Infatti per i giudici del palazzaccio con il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite che hanno chiarito che, ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ., a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Per cui applicando il predetto principio al caso di specie esaminato dalla Corte con la sentenza in commento si deve ritenere che l’effettiva liquidazione e ripartizione dell’attivo e, prima ancora, la sua sussistenza, se costituisce fondamento sostanziale e misura (nonché limite) della responsabilità di ciascuno dei successori, non può però anche ritenersi presupposto dell’assunzione, in capo al socio, della legittimazione “ad causam” ai fini della prosecuzione del processo ex art. 110 cod. proc. civ.
Pertanto non è dirimente, ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco, che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. Sez. V 9094/17). La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consente di escludere l’interesse dell’Agenzia delle Entrate a procurarsi un titolo nei confronti dei soci. Non si può dubitare neppure “della sussistenza in capo all’ex socio della legittimazione attiva, pur in caso di incertezza o attuale mancanza di attivo e, conseguentemente, del relativo riparto, essa discendendo dalla qualità di successore che, per le esposte considerazioni, occorre riconoscere al socio anche in tale contesto.” Non può essere condiviso l’opposto indirizzo espresso da Cass. n. 23916/16 e più di recente da Cass. n. 2444/17, in quanto esso, come ha già rilevato anche Cass. n. 9094/17, non può ritenersi in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite (n. 6070 e n. 6072 del 2013), che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definitivi all’esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.