La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20427 depositata il 25 agosto 2017 intervenendo in tema recupero dei debiti tributari per società estinte ha affermato che l’art. 28 del Dl semplificazioni d.lgs.175/2014, art. 28, che dilata i tempi di recupero dei debiti per l’amministrazione finanziaria, non è retroattivo. Pertanto la nuova normativa sulle società estinte introdotte dal D.Lgs. n. 175/14 non si applicano alle società – di capitali o di persone – che abbiano presentato la richiesta di cancellazione al Registro delle imprese prima del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato provvedimento.
La vicenda aveva riguardato una società che aveva fatto richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese il 2 aprile 2013 ed a cui l’Agenzia delle Entrate notificava in data 12 dicembre 2013 un avviso di accertamento. Avverso tale atto impositivo veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria da parte dell’ex socio ed ex legale rappresentate. I giudici di merito hanno accolto le doglianze del ricorrente. In particolare i giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno rilevato l’estinzione della Società ben otto mesi prima della notifica alla stessa dell’atto impositivo in materia di IVA, ha accolto la tesi dell’ex socio ed ex legale rappresentante in ordine all’esistenza della legittimazione passiva dell’ente.
Avverso la decisione del giudice di appello, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in cassazione. In particolare il fisco lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2014, emesso in attuazione della legge di delegazione n. 23 del 2014, che stabilisce “Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Ritenendo, l’Agenzia delle Entrate, che la norma avesse effetto retroattivo, in quanto di natura procedimentale (v. Circolari n. 31/E del 2014 e n. 6/E del 2015), e perciò, nel caso specifico, il Giudice del merito avrebbe dovuto ritenere sussistente “la legittimazione passiva della società contribuente nonostante la sua estinzione, non essendo ancora decorso il termine quinquennale a questo specifico fine previsto dalla disposizione”.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso del Fisco hanno precisato che «il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’articolo 2495, secondo comma, Cc si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)».
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, l’Agenzia delle Entrate può riscuotere i suoi crediti solo nei confronti di società, di capitali e di persone, il cui liquidatore ha fatto istanza di cancellazione dopo il 13 dicembre 2014, precisando che gli effetti della “proroga dell’estinzione della società”, sono limitati al settore tributario e contributivo e detto differimento non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione.
Smentita così ancora una volta l’Agenzia delle entrate che piuttosto che ragionare col diritto, si limita a ragionare per cassa, vanificando ogni possibile dialogo col contribuente (la tanto vitupeta compliance).
In particolare il differimento quinquennale – che si ripete opera nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri Enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’articolo 2495, secondo comma, Cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto decreto legislativo, ossia il 13 dicembre 2014 o successivamente (Cass. trib. n. 6743/2015, n. 18385/2015 e n. 19142/2016 – tra le altre).
Infatti la circolare n. 31/E del 2014 aveva impartito istruzioni agli uffici periferici, dirette a riscuotere anche i crediti delle società estinte, generando un rilevante contenzioso anche e relativamente alle istanze di cancellazione presentate prima del 13 dicembre 2014.
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