AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 aprile 2020, n. 121
Articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR. Società gestione portafoglio finanziario
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA S.r.l. è una società costituita in data 31 ottobre 2018, il cui oggetto sociale comprende “lo svolgimento, in via esclusiva, non nei confronti del pubblico, dell ‘attività di compravendita di azioni, obbligazioni, fondi, valute, opzioni e derivati finanziari, esclusivamente per conto proprio e con capitali propri od ottenuti in finanziamento da istituti di credito o dai soci, con tassativa esclusione di esercitare tale attività per conto terzi o nei confronti del pubblico”.
Nel suo primo esercizio, chiuso il 31 dicembre 2019, presenta i requisiti dimensionali previsti dall’articolo 2435-ter del codice civile per rientrare nella categoria delle “micro imprese”, e conseguentemente per redigere il bilancio in forma semplificata.
Viene, inoltre, rappresentato che, allo stato attuale, ha effettuato investimenti in titoli per circa … euro, dispone di liquidità per circa …euro, e non esclude che in futuro potranno essere effettuati ulteriori investimenti in strumenti finanziari.
Ciò premesso, la società istante – la cui unica attività è la gestione di un proprio portafoglio finanziario – chiede se debba essere trattata fiscalmente come società industriale o commerciale oppure debba ritenersi soggetta al diverso trattamento fiscale previsto per le società di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera b), del TUIR o per le società di partecipazione non finanziaria di cui all’articolo 162-bIs, comma 1, lettera c), del TUIR, con conseguenti oneri comunicativi all’archivio dei rapporti finanziari e ai fini FATCA/CRS (disposizioni in materia scambio automatico di dati fiscali tra Stati).
Al riguardo, la società fa presente di non detenere ” alcuna partecipazione bensì solamente titoli allo scopo di impiego della liquidità”.
Viene, inoltre, richiesto quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare agli strumenti finanziari presenti nel proprio portafoglio, rientranti nella categoria degli ETC (“exchange trndedcommodities”‘), definiti come strumenti finanziari negoziati nel segmento ETF plus (mercato regolamentato telematico di Borsa Italiana in cui sono negoziati anche gli exchange trnded funds – ETF).
Gli ETC detenuti, secondo l’istante, sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati, emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente (ETFS commodity securities limited) nel sottostante (cacao) o in contratti derivati sulla materia prima (cacao).
Al riguardo, l’istante precisa che, rientrando la società tra le “micro imprese”, non può applicare le disposizioni civilistiche in materia di rilevazione degli strumenti derivati al fair value (articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, del codice civile).
La preclusione per le micro imprese della valutazione al fair value degli strumenti derivati comporta, secondo l’istante, l’impossibilità di applicare, ai fini tributari, l’articolo 112 del TUIR, nonché la difficoltà ad individuare i corretti articoli del TUIR cui fare riferimento.
Peraltro, la società non esclude di poter superare successivamente i limiti dimensionali previsti per le micro imprese, e chiede quindi se, alla data di chiusura di un eventuale esercizio futuro in cui non sarà più micro-impresa, dovrà attribuire rilevanza fiscale ai componenti positivi e negativi da valutazione al fair value degli ETC ancora eventualmente detenuti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante, in relazione ai suddetti quesiti, ritiene:
– di poter determinare la base imponibile IRES e IRAP secondo le modalità previste per le società industriali o commerciali, poiché non rientrante né tra le società di partecipazione finanziaria né tra le società di partecipazione non finanziaria, come definite dall’articolo 162-bis del TUIR (e pertanto è dell’avviso di non essere tenuta ad effettuare né le comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari dell’anagrafe
tributaria, né le comunicazioni FATCA e CRS);
– quanto alla valutazione dei titoli in portafoglio, di over applicare l’articolo 94, comma 1, del TUIR, il quale fa rinvio all’articolo 92 (rubricato “Variazioni delle rimanenze”), più precisamente, in base a quanto previsto da tali norme, la valutazione fiscale delle rimanenze di titoli verrebbe effettuata dalla ALFA s.r.l. secondo il criterio “FIFO”;
– qualora, in un esercizio futuro, non avesse più i requisiti previsti dalla normativa civilistica per essere considerata micro-impresa, a partire dalla data di chiusura di quell’esercizio, di poter valutare eventuali ETC ancora in portafoglio o altri strumenti finanziari derivati nel frattempo acquisiti al fair value, con conseguente applicazione dell’articolo 112, comma 2, del TUIR, dando quindi piena rilevanza
fiscale ai componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione di fine esercizio.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si rappresenta che non sono oggetto del presente interpello le modalità di determinazione dei limiti per l’inclusione tra le micro imprese dell’istante in particolare con riferimento alle modalità di rilevazione dei proventi e dei costi, né la classificazione dei medesimi tra i derivati detenuti con finalità diverse dalla copertura restando, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria sui predetti aspetti.
L’articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 142 del 2018 ha introdotto nell’ambito delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi l’articolo 162-bis, con l’intento di individuare in ambito fiscale, a seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, gli intermediari finanziari e le cc.dd. società di partecipazione (finanziaria e non).
La fattispecie rappresentata con il primo quesito concerne la qualifica di ALFA S.r.l. con riferimento alla unica attività svolta vale a dire la gestione di un portafoglio finanziario. La società interpellante riferisce di non detenere alcuna partecipazione bensì solamente titoli allo scopo di impiego della liquidità.
In particolare, con la documentazione integrativa acquisita con nota prot. RU n. … del …, l’istante ha chiarito la composizione dell’attivo di bilancio al 31 dicembre 2019 dal quale, tra l’altro, si evince la politica societaria volta a investire, in modo pressoché totalitario, in strumenti finanziari ETC a rendimento complessivo in cacao che replicano uno specifico indice del mercato del cacao e ha, altresì, precisato che
sulla base dell’andamento dei prezzi del titolo negli ultimi sei mesi, non vi è il presupposto per valutare la presenza di eventuali perdite attese, in quanto il prezzo di mercato è superiore al costo di iscrizione.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 162-bis, comma 1, del TUIR individua alla lettera b) le società di partecipazione finanziaria come “i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari”, mentre alla lettera c), n. 1) individua le società di partecipazione non finanziaria nei “soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari” e al successivo n. 2) individua le società assimilate a quelle di partecipazioni non finanziaria nei “soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”.
Ciò posto, sul presupposto della veridicità e della corretta composizione dell’attivo di bilancio al 31 dicembre 2019 rappresentato in sede di presentazione della documentazione integrativa, si ritiene che l’interpellante debba determinare, per il periodo d’imposta 2019 e per i periodi successivi finché rimangano invariate le circostanze di fatto sopra esposte, la base imponibile IRES e IRAP secondo le modalità previste per le società diverse da quelle di cui all’articolo 162-bis del TUIR, non rientrando in nessuna delle tipologie di cui al comma 1 dell’articolo 162-bis del TUIR, dal momento che il portafoglio dallo stesso detenuto è composto unicamente da ETC emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento in una materia prima.
Circa gli obblighi informativi all’anagrafe tributaria, si osserva quanto segue.
L’interpellante svolge una attività finanziaria che ricade nell’ambito di applicazione della Direttiva europea c.d. MIFID 2 (Direttiva UE del 2014/65 in vigore in Italia dal 3 gennaio 2018).
Come noto, tale Direttiva è tesa a regolamentare i mercati finanziari dell’Unione europea e si applica a tutte le imprese di investimento in essi operanti.
Posto che la Direttiva definisce quale «impresa di investimento» qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale (art. 1), da un punto di vista soggettivo l’interpellante riveste la qualifica di operatore finanziario.
Tale qualifica, per la rilevanza che assume nell’ordinamento nazionale con particolare riferimento alla normativa secondaria di diretta emanazione dell’Agenzia, comporta l’obbligo della comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata da iscrivere nel Registro Elettronico degli Indirizzi istituito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005. La comunicazione della PEC deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute del Provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del REI ‘Indagini Finanziarie’ e con codice operatore residuale ’16’ a meno dell’avvenuta iscrizione in uno degli albi/elenchi di vigilanza che ne determinino altro codice specifico.
Dal punto di vista oggettivo, la ALFA srl svolge attività finanziaria consistente nella negoziazione di titoli derivati su merci per conto proprio, in “contropartita diretta”, cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, clienti ovvero altri intermediari finanziari.
L’attività svolta esclude, altresì, qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti.
Tale modalità operativa non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, e pertanto, al momento e sulla base di quanto riferito nell’istanza, la società istante non deve effettuare la comunicazione prevista all’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973.
Inoltre, nell’assunto che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, lettera h), l’interpellante non rientra tra le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 obbligate alle comunicazioni previste nel medesimo decreto attuativo della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE.
Con il secondo quesito l’interpellante chiede chiarimenti in merito alla corretta valutazione dei titoli in portafoglio detenuti dalla società.
Sul presupposto assunto acriticamente che nel caso in esame non si tratti di derivati di copertura e che l’istante sia una micro impresa, si rappresenta che ai sensi del comma 2 dell’articolo 112 del TUIR, alla formazione del reddito concorreranno i componenti positivi e negativi che dovessero risultare dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. Il successivo comma 3 stabilisce un tetto alla deducibilità dei componenti negativi.
In sede di realizzo degli strumenti finanziari derivati in esame, si determineranno componenti positivi o negativi che concorreranno alla formazione del reddito di periodo, ai sensi dell’articolo 83 del TUIR.
Ai fini IRAP, si rammenta che il principio generale che sorregge il relativo sistema impositivo, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma IRAP), è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.
In particolare, l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, decreto IRAP) – che riconosceva la rilevanza nell’IRAP delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito – ha determinato lo “sganciamento” del tributo regionale dall’imposta sul reddito stesso rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Al riguardo, in considerazione della peculiare attività posta in essere dalla società interpellante (attività di trading su strumenti finanziari derivati), si ritiene che i componenti di reddito derivanti sia dalla valutazione a fine esercizio sia dal realizzo degli strumenti in parola debbano essere ricondotti tra le voci rilevanti ai fini del tributo regionale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto IRAP, in quanto rappresentativi
dell’attività caratteristica della società istante.
Il terzo quesito posto, basandosi su un presupposto ipotetico (la perdita dei requisiti per poter essere considerata micro impresa), non può configurarsi come un caso concreto e personale ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge n. 212 del 2000, perciò è da ritenersi inammissibile, con la conseguenza che non potranno prodursi gli effetti di cui al menzionato articolo 11 della legge n. 212 del 2000.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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