Un importante chiarimento contenuto nel documento di “massime”, elaborate dai notai del Triveneto, riguarda la possibilità di costituire a socio unico nella forma di Spa o di Srl per la società tra professionisti (Stp). La circostanza di essere una società “tra professionisti” non determina che la stessa debba necessariamente avere una pluralità di soci. Il documento elaborato dal Comitato Interregionale dei CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE contiene numerose ed interessanti affermazioni. Nel novero di questa nuova produzione di principi di comportamento societario, quelli sulle Società tra professionisti (Stp) (società introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 183/2011) rivestono un ruolo preponderante.
La regola generale da cui si è ricavato il principio sopra affermato, secondo cui la Stp “di capitali” può anche essere unipersonale, e cioè che le società tra professionisti «non costituiscono un genere autonomo con causa propria» ma sono società “ordinarie” con la conseguenza che «sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto».
Un’importante applicazione di questo principio è che «non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di Stp previsto dal modello societario prescelto».
Un ulteriore questione assai rilevante è quella relativa alla norma della legge n. 183/2011 secondo cui i soci professionisti devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Le nuove massime spiegano che da questa norma non va derivato anche che i professionisti debbano necessariamente detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.
Fermo restando la maggioranza dei due terzi dei voti si afferma la legittimità che i soci non professionisti siano titolari di azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale; ed è pure possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale, ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto.
Inoltre viene affermato che, in assenza di limiti legali, è legittima qualsiasi composizione soggettiva dell’organo amministrativo della Stp: con la conseguenza che tale organo può pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.
Per la problematica della denominazione (o ragione sociale) della socità tra professionisti (Stp), occorre la ragione sociale contenga l’indicazione “società tra professionisti”.
Inoltre, l’espressione “società tra professionisti” (o la sigla “Stp”) non è sostitutiva dell’ulteriore necessaria precisazione in ordine al modello societario prescelto (Snc, Sas, Srl, Sapa, Spa, cooperativa); pertanto, anche questa indicazione deve essere aggiunta a quella del modello adottato. Sulla materia dei conferimenti nel capitale sociale viene poi affermato che il capitale di una Stp può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro, senza che il socio professionista debba assumere l’obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d’opera. Il conferimento d’opera è peraltro consentito, compatibilmente con l’ordinamento del tipo societario prescelto.
In riferimento all’oggetto sociale della Stp le nuove massime prescrivono che deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale in funzione del cui esercizio la Stp viene costituita. Pertanto, l’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale che la Stp intende svolgere ovvero di altre attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale. Peraltro, perfettamente compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale della Stp è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all’esercizio della professione ordinistica prescelta.
Con l’entrata in vigore della legge di stabilità (‘art. 10, L. 183/2011) a partire dal 1° gennaio 2012 è stato possibile costituite le società tra professionisti (Stp) oppure le società già esistenti, che abbiano ovviamente un oggetto diverso da quello professionale, potranno essere trasformate in Stp con oggetto professionale.
Le Stp potranno indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative: è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società “normali” apponendo, nella ragione sociale, l’espressione «società tra professionisti»: avremo quindi, ad esempio, la «Alfa società per azioni tra professionisti». Dalla scelta del tipo sociale deriva ovviamente l’applicazione delle regole relative a ciascun tipo: ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, eccetera.
Se si sceglie di organizzare l’attività professionale con una società commerciale c’è poi il problema della sua sottoponibilità o meno a fallimento: nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell”attività professionale esercitata.
I soci della Stp – indicati in dettaglio nel grafico qui a destra) in sintesi possono essere: a) professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; b) professionisti di Stati Ue; c) soggetti non professionisti «soltanto per prestazioni tecniche»; d) soggetti non professionisti che diventano soci della Stp «per finalità di investimento»: cioè i soci di capitale. La legge tace sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non: e quindi si potrà avere una Stp con professionisti al 90% e non professionisti al 10%, e viceversa.
Il Legislatore non é entrato nel merito della disciplina tributaria applicabile ale Stp, lasciando un pericoloso vuoto.
I professionisti, infatti, determinano il proprio reddito ai sensi degli artt. 53 e 54, D.P.R. 917/1986 (reddito di lavoro autonomo) applicando il criterio di cassa, mentre le società commerciali e cooperative determinano il proprio reddito ai sensi dell’art. 55, D.P.R. 917/1986 (reddito d’impresa), applicando il principio della competenza temporale.
Adesso grazie al Ddl di semplificazione tributaria, al pari delle associazioni professionali, invece, le Società tra professionisti realizzeranno un reddito di lavoro autonomo, attribuito per trasparenza ai soci.
TIPI SOCIETARI: le Società tra professionisti possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone sia a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa (per quest’ultime occorrono almeno tre soci).
A parere dell’Irdcec, sono incluse anche le Società a responsabilità semplificata, di cui all’art. 2463-bis c.c., questo per il generico rinvio effettuato ai modelli societari del Titolo V dall’art. 10, co. 3, L. 183/2011.
Riguardo la possibilità di utilizzare, invece, la forma di S.r.l. o S.p.a. con socio unico (unipersonale) vengono espressi dei dubbi legati al fatto che la stessa norma (L. 183/2011) impone l’obbligo di inserire nella denominazione sociale l’indicazione che si tratti di Società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione.
Peraltro, l’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
SEDE: l’atto costitutivo deve evidenziare sia la sede sociale della società sia le eventuali sedi secondarie.
La sede legale rileva, tra l’altro, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo, peraltro, l’art. 9, D.M. 34/2013, precisa che la domanda di iscrizione all’Albo è rivolta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE: riguardo la denominazione o ragione sociale della Stp, questa viene indicata nell’atto costitutivo con i criteri indicati nel Codice civile per il tipo societario effettivamente utilizzato, con la necessaria indicazione che si tratta di Società tra professionisti.
L’Istituto di ricerca ritiene, quindi, che sia possibile l’impiego di formule di fantasia nella denominazione sociale.
Peraltro, non appare richiesto l’inserimento dei nomi dei soci professionisti nella ragione sociale, come invece previsto per la società tra avvocati.
SOCI: occorre poi precisare a quale categoria ricondurre la partecipazione del socio.
Infatti, riguardo la compagine societaria, l’atto costitutivo della Stp può prevedere l’ammissione in qualità di soci:
- dei soli professionisti iscritti ad Ordini o Collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
Inoltre, secondo l’Irdcec, necessita l’immediata identificazione della categoria del socio per prestazioni tecniche (che, ad esempio, si occupa della gestione delle risorse umane o la gestione dei sistemi informatici), il quale, poiché non è socio professionista, non può svolgere le prestazioni professionali che sono, invece, riservate solo ai soci professionisti.
In relazione al socio per finalità di investimento, questi apporta capitale e non è un socio professionista ma deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità previsti dall’art. 6, D.M. 34/2013.
Inoltre, dall’atto costitutivo deve risultare che il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci.
Quindi, i limiti di partecipazione al capitale sociale per i soci non professionisti sono di un terzo.
L’Istituto di ricerca consiglia, in sede di redazione dello statuto, l’inserimento di clausole che affidino l’amministrazione esclusivamente a soci professionisti ovvero l’inserimento, compatibilmente alla disciplina del tipo societario prescelto, di clausole che attribuiscano a questi ultimi particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società.
OGGETTO SOCIALE: dopo una precisa ricostruzione normativa (riguardo l’oggetto sociale), l’Irdcec perviene alla conclusione che:
- solo i professionisti iscritti in Albi o ruoli di professioni regolamentate possono partecipare alla Stp apportando l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale;
- sono escluse le attività che non siano qualificabili come professionali (ovvero le attività commerciali).
Tutto ciò poiché, in virtù dell’art. 10, L. 183/2011 (nonché del D.M. 34/2013), l’atto costitutivo della Stp deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
Peraltro, tale esercizio viene consentito soltanto ai soci in possesso dei requisiti previsti dal proprio ordinamento professionale.
Viene poi sostenuto che la società tra professionisti ha come oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi Albi o elenchi regolamentati.
Quindi, prosegue l’Irdcec, l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali ma imprenditoriali e, per conseguenza, di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti.
Riguardo poi lo scioglimento della società per assenza della condizione di prevalenza dei soci professionisti, una clausola dell’atto costitutivo deve prevedere che il venir meno della prevalenza dei soci professionisti può comportare lo scioglimento della Stp e la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine di 6 mesi.
CONFERIMENTO ed ESECUZIONE dell’INCARICO: è il D.M. 34/2013 che regola il conferimento e l’esecuzione dell’incarico professionale.
Secondo l’Irdcec, l’atto costitutivo deve prevedere che l’incarico conferito alla Stp venga materialmente eseguito dal socio professionista secondo i criteri e le modalità delineati dal suddetto D.M. ed occorre anche che la società abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti.
Viene poi ribadito il principio della personalità dell’esecuzione dell’incarico affidato dal cliente.
Infatti, tutte le prestazioni richieste dalla clientela devono essere eseguite dai soci in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della professione.
Inoltre, già dall’inizio del rapporto professionale, il cliente (ai fini di una scelta iniziale consapevole e, quindi, ponderata) deve potere ricevere le seguenti informazioni relative:
- al diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidato a professionisti della società dallo stesso individuati. A tal fine il regolamento impone la consegna al cliente di un elenco scritto dei singoli professionisti con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali possedute nonché l’elenco dei soci con finalità di investimento;
- alla possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività professionale;
- all’esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento.
A tal fine, viene consegnato al cliente un elenco dei soci investitori.
Ma come provare tutto questo? Ebbene, a parere dell’Istituto di ricerca dei commercialisti, il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente scelti dal cliente devono risultare da atto scritto.
Quindi, tutto deve rimanere agli atti, nessun rapporto verbale è ammesso, almeno per questa fattispecie.
Dunque, il cliente deve essere messo in condizione di effettuare consapevolmente la scelta delle professionalità maggiormente idonee a ricoprire l’incarico conferito alla società.
Emerge dal contesto normativo, comunque, una netta distinzione tra conferimento dell’incarico ed esecuzione dell’incarico.
Il primo (conferimento) effettuato a favore della società, il secondo (esecuzione) lasciato alla determinazione del singolo professionista in ossequio al generale principio di cui all’art. 2232 c.c.
Il cliente vanta, quindi, nei confronti della Stp sia un diritto di informazione, sia un diritto di scelta.
Tutto questo viene confermato dalla circostanza che, in mancanza di scelta da parte del cliente, la Stp può procedere direttamente a nominare il professionista (ovvero i professionisti) sempreché siano in possesso dei previsti requisiti per l’esercizio della prestazione richiesta.
Se dunque, il cliente non si preoccupa di tale scelta (non è interessato al singolo professionista), allora ai sensi della L. 183/2011, il nominativo del socio scelto, a questo punto dalla Stp, deve essere comunicato per iscritto al cliente prima che sia data esecuzione all’incarico.
Quale ulteriore tutela per la clientela, la normativa dispone che l’esecuzione dell’incarico sia affidata al socio professionista, il quale, peraltro, si può avvalere (sotto la propria direzione e sotto la propria responsabilità) della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, di sostituti.
Verificandosi tale ipotesi, la Stp deve anche comunicare al cliente i nominativi degli ausiliari e dei sostituti con le stesse modalità impiegate per la comunicazione dei nominativi dei soci professionisti al momento del primo contatto.
Pertanto, la Stp deve consegnare al cliente un elenco scritto con la precisa indicazione di titoli e qualifiche professionali dei collaboratori.
Poi, entro 3 giorni, il cliente può comunicare il proprio dissenso.
A questo punto, l’Irdcec ritiene che andrebbe riconosciuta al cliente la facoltà di scelta del sostituto.
In particolare, l’Istituto di ricerca sostiene che il conferimento dell’incarico é articolato in due momenti.
Al momento del primo contatto, la Stp deve consegnare al cliente l’elenco scritto, nonché un preventivo di massima relativo alla misura del compenso per la prestazione richiesta dal cliente.
Poi, nella fase del conferimento dell’incarico, le parti pattuiscono il compenso e, quindi, la Stp deve fornire al cliente tutte le informazioni (dettagliate) a riguardo:
- la complessità dell’incarico (distinguendo le prestazioni da quelle continuative);
- gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
- gli estremi della polizza assicurativa e del relativo massimale;
- l’indicazione delle singole voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, in relazione alle singole prestazioni.
Ai fini della determinazione del compenso, questi deve risultare essere adeguato all’importanza dell’opera e nel rispetto del decoro della professione.
Pertanto, al momento del conferimento dell’incarico, la Stp deve pattuire un compenso eventualmente maggiorato in ragione di particolari difficoltà riscontrate nell’esecuzione della prestazione professionale e non ipotizzabili al momento del primo contatto.
Inoltre, se la prestazione richiesta alla Stp é continuativa ed ultrannuale, occorre porre in evidenza l’adeguamento sulla base della variazione dell’indice Istat; ed ancora, nella lettera d’incarico, deve essere precisato il compenso attribuito ad eventuali collaboratori, anche in funzione di “sopravvenute esigenze”.
Poiché il Legislatore non ha previsto l’ipotesi che l’incarico sia svolto congiuntamente da più professionisti della Stp, l’Irdcec, per evitare contestazioni da parte del cliente rispetto a costi ritenuti troppo elevati, consiglia di considerare il compenso sull’attività come se svolta da un solo socio.
Infine, l’Istituto di ricerca dei commercialisti avverte ulteriormente che, al momento del conferimento dell’incarico, la Stp deve informare il cliente, oltre che degli obblighi di cui al D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, anche di quelli in materia di adeguata verifica della clientela di cui al D.Lgs. 231/2007 che vanno effettuati per tramite del professionista incaricato dell’esecuzione.
RESPONSABILITA’: la normativa tace riguardo al regime di responsabilità della società.
Ecco che, allora, l’Irdcec procede a ricostruire tale regime, in linea generale, sulla base delle disposizioni inerenti sia al conferimento dell’incarico, sia all’obbligo di copertura assicurativa che, come sopra precisato, ricadono sulla Stp.
Emerge, dunque, la responsabilità contrattuale della società nei confronti della clientela per l’inadempimento del socio professionista, ciò al pari del ruolo svolto dal sostituto incaricato dal professionista individuale.
Comunque, a parere dell’Istituto di ricerca, la responsabilità del professionista nei confronti del cliente insorge anche a titolo di responsabilità extracontrattuale.
POLIZZA ASSICURATIVA : da tenere presente che l’atto costitutivo, con apposita clausola, deve indicare che la Stp ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti.
In tale contesto emergono particolari problematiche derivanti dalla circostanza che l’art. 5, D.P.R. 137/2012, impone al professionista di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti alla clientela dall’esercizio dell’attività professionale.
Occorre perciò dirimere la questione se l’obbligo di stipula dell’assicurazione professionale riguardi solo la società o meno.
Ebbene, secondo l’Irdcec, il socio professionista non è obbligato a stipulare un’ulteriore polizza a proprio nome.
Infatti, per l’attività espletata dal professionista nell’ambito della Stp, ricade su quest’ultima la responsabilità civile da inadempimento dell’incarico.
E’, dunque, la Stp il soggetto contraente della polizza che viene stipulata anche a favore dei soci professionisti che curano, all’interno della Stp, l’esecuzione degli incarichi professionali, nonché dei sostituti e degli ausiliari di questi ultimi.
Peraltro, precisa l’Istituto di ricerca dei Commercialisti, lo stesso professionista, anche se non può essere allo stesso tempo socio di varie Stp, può continuare l’esercizio dell’attività professionale in forma individuale, essendo titolare di propria partita Iva (come nel caso delle attività di amministratore, liquidatore, sindaco o revisore).
Solo in tale caso, il socio professionista dovrà stipulare una propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali derivanti dall’esercizio di tali attività al di fuori della Stp.
STP MULTIDISCIPLINARI: è preclusa la possibilità di costituire sia società multidisciplinari tra professionisti e soggetti non iscritti in Albi ai fini dell’esercizio delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale, sia società multidisciplinari con iscritti in Albi di professioni regolamentate escluse dall’ambito di applicazione della normativa.
ISCRIZIONE nel REGISTRO delle IMPRESE e nell’ALBO PROFESSIONALE: infine, l’Irdcec rammenta che la L. 183/2011 non dice nulla riguardo agli adempimenti pubblicitari delle Stp.