Importanti chiarimenti sono intervenuti, prima dal Ministero della Giustizia nella nota n. 118972 dell’ 11 settembre 2013 (intergrata da successiva comunicazione del 13 settembre 2013) e poi con una nota del Consiglio nazionale del Notariato, in tema di società a responsabilità limitata semplificata (Srls). Infatti entrambe le comunicazioni, prima riportate, hanno precisato e chiarito che la società a responsabilità limitata semplificata (Srls) può essere costituita anche senza che sia stato modificato il “modello standard” di atto costitutivo recato dal Dm 138/2012.
La Srls, introdotta con decreto legge 83/2012 e poi radicalmente modificata dal D.L. 76/2013, è il tipo societario, disciplinato dal novellato articolo 2643 bis del Cc, caratterizzato dalla circostanza che la sua costituzione è priva di costi, che il capitale sociale può essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro e che l’atto costitutivo deve essere redatto secondo un “modello standard”, quale risultante da un decreto del ministro della Giustizia. Con il Dl 76/2013, convertito in legge 99/2013, l’ articolo 2643-bis è stato modificato con diverse innovative previsioni:
a) soci della Srls possono essere solo le persone fisiche, ma di qualsiasi età ( la partecipazione alla Srls era limitata agli under 35);
b) amministratori della Srls possono essere anche soggetti non soci (solo i soci potevano essere nominati amministratori);
c) le clausole dell’atto costitutivo standard sono “inderogabili”.
Le predette innovazioni hanno reso obsoleto il “modello standard” di atto costitutivo emanato con il Dm 138/2012, nel vigore della previgente versione dell’articolo 2643-bis del codice civile. Ciò ha sollevato il dubbio, stante la proclamata “inderogabilità” dello standard, se la stipula di atti costitutivi di Srls fosse impedita fino a una nuova edizione del Dm recante il modello standard.
Con l’intervento del Ministero di Giustizia e del Consiglio del Notariato è possibile procedere fin d’ora al ricevimento di atti costitutivi di Srls «con immediata utilizzazione del modello standard di cui al Dm 138/2012, il quale deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il Dl 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse». Il “modello standard” di cui al Dm 138/2012 può essere dunque tranquillamente utilizzato per costituire nuove Srls; le modifiche legislative nel frattempo intervenuto hanno “solo” l’effetto di rendere inservibili quelle parti del “modello standard” che non sono più allineate con la nuova normativa.
La logica ispiratrice si è basata sulla considerazione che, essendo i soci tenuti ad adottare un modello di atto costitutivo riproduttivo della disciplina stabilita dal legislatore, se il legislatore modifica tale disciplina, le clausole statutarie difformi, devono essere disapplicate.
In particolare, il “modello standard” di cui al Dm 138/2012 può essere ancor utilizzato cancellando la clausola contraddistinta dal numero 4 (basata sul presupposto che i soci della Srls non potessero avere più di 34 anni) e pure cancellando la clausola contraddistinta dal numero 5, scritta nel presupposto che gli amministratori dovessero essere soci della Srls, mentre oggi possono anche essere soggetti estranei alla compagine sociale.
La Nota della Giustizia è importante anche perché definisce il nuovo concetto di “inderogabilità” che il Dl 76/2013, come convertito in legge 99/2013, ha introdotto con riferimento alle clausole dell’atto costitutivo standard. Secondo la Giustizia, l’ inderogabilità, prevista dall’articolo 2463-bis, comma 3, del Cc, impone che il contenuto dell’atto costituivo sia determinato dalla legge e non possa essere “orientato” dalla volontà delle parti, con la conseguenza che l’atto costitutivo della Srls non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e dalla normativa regolamentare.
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