Il Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato un voluminoso studio sulle norme che regolano le varie tipologie della s.r.l. . Il documento numero 892/2013 del 12 dicembre 2013, intitolato “Le nuove Srl” cerca di rsolvere e problematiche e incertezze sorte dopo l’approvazione della legge 9 agosto 2013, numero 99, di conversione del Dl 28 giugno 2013, numero 76 (Dl Lavoro), la quale ha, di nuovo, notevolmente variato la “geometria” della società a responsabilità limitata.
Riportiamo sinteticamente le modifiche ed innovazioni prodotte dalla legge n. 99/2013:
a) viene eliminata la S.r.l. “a capitale ridotto”, introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 44, Dl 22 giugno 2012, numero 83 (Dl Crescita), convertito in legge 7 agosto 2012, numero 134;
b) viene consentito di costituire una S.r.l. “ordinaria”, ma con capitale però inferiore ai 10mila euro;
c) è stata riformata la società a responsabilità limitata semplificata (la “S.r.l.s.”, disciplinata dall’articolo 2463-bis, del codice civile, introdotto dall’articolo 3, comma 1, Dl 24 gennaio 2012, numero 1 (Dl Sviluppo), convertito in legge 24 marzo 2012, numero 27), modificandone la disciplina sotto diversi e rilevanti aspetti e, in particolare, non più limitandola alla partecipazione di soci con meno di 35 anni e ammettendo la presenza di amministratori “estranei”.
Il documento del Consiglio del notariato si sofferma in modo particolare sulle innovazioni introdotte dalla legge 99/2013 in riferimento alle innovazioni della società a responsabilità limitata semplificata (la “S.r.l.s.”).
L’articolo 2475 del codice civile dispone, in linea generale, che l’amministrazione della società debba essere affidata a uno o più soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
L”articolo 2463-bis, comma 2, numero 6, del codice civile, che disciplina la costituzione della Srl semplificata, nella sua prima formulazione imponeva l’obbligo di scegliere gli amministratori nominati nell’atto costitutivo tra i soci. Con la lettera b) del comma 13 dell’articolo 9 Dl 76/2013, la legge ha abrogato la previsione dell’articolo 2463-bis, comma 2, numero 6, del codice civile, relativa all’obbligo di scegliere tra i soci gli amministratori nominati nell’atto costitutivo.
L’interpretazione sull’abrogazione potrebbe essere finalizzata allo scopo di eliminare una disposizione superflua, considerato che l’atto costitutivo delle Srl semplificate ha un contenuto standard, che non può essere integrato dall’autonomia statutaria. Conseguentemente, nelle Srl semplificate non sarebbe mai possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo, perché l’inderogabilità del modello standard impedirebbe di adottare una clausola che consenta la nomina di un estraneo ai sensi dell’articolo 2475 del codice civile.
Vi è una seconda corrente di pensiero riguardo al significato dell’abrogazione di cui sopra, in quanto l’articolo 2475 del codice civile stabilisce, come detto, che l’amministrazione della società debba essere affidata ai soci «salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo». Il riferimento che fa salva la diversa disposizione dell’atto costitutivo, può essere interpretato non solo nel senso che è consentita l’adozione di una clausola derogatoria, valevole per ogni nomina dell’organo amministrativo, ma anche che la nomina dei primi amministratori possa riguardare gli estranei, poiché avviene in sede di atto costitutivo, e poiché in tale sede è possibile derogare all’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci. Pertanto, in base a questa seconda interpretazione, sarebbe possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo.
Appare, infine, possibile una terza interpretazione. Occorre, infatti, considerare che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2463-bis del codice civile, la disciplina delle Srl si applica alle Srl semplificate in quanto «compatibile». Ora, poiché il meccanismo di cui al comma 1 dell’articolo 2475 del codice impone un’apposita clausola statutaria per la nomina di amministratori estranei (mentre il modello standard in sede di atto costitutivo non può essere integrato con ulteriori clausole statutarie), l’applicazione del comma 1 dell’articolo 2475 del codice civile risulterebbe incompatibile con la disciplina delle Srl semplificate, per le quali sarebbe venuto meno il divieto in questione.
Pertanto, in base a questa terza interpretazione, il comma 1 dell’articolo 2475 del codice civile non si applicherebbe alle Srl semplificate in quanto incompatibile con la loro disciplina ai sensi dell’articolo 2463-bis comma 5 del codice civile e, quindi, sarebbe sempre possibile nominare amministratori estranei, a prescindere dall’adozione di un’apposita clausola statutaria in tal senso.
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