Per le società sportive dilettantistiche l’art. 1 c. 50 della Legge di Bilancio 2017, il legislatore, ha elevato la soglia da 250.000 a 400.000, dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti.
Tale limite originariamente previsto in 100 milioni di lire era già stato portato a 250.000 euro dalla legge finanziaria del 2003.
La Legge 16 dicembre 1991, n. 398 concernente l’applicazione di un particolare regime fiscale di favore alle associazioni sportive dilettantistiche. La norma statuisce che le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 400.000 , possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi forfettaria (art. 2 Legge 398 del 1991).
I requisiti previsti dalla legge 398/91 per l’esercizio dell’opzione al fine di accedere alle agevolazioni di determinazione del reddito forfettario, sono di seguito riportati:
- effettuare una comunicazione preventiva alla SIAE con lettera raccomandata
- comunicare la scelta all’Ufficio Iva tramite il modello di inizio attività o successivamente inviando il quadro VO che nel caso di esonero della dichiarazione andrà presentato unitamente al frontespizio dell’Unico ENC
Anche se l’opzione non è stata esercitata formalmente vale comunque il comportamento concludente, anche se non comunicare la scelta espone all’applicazione della sanzione amministrativa tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.
L’opzione è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.
Il regime agevolato prevede:
determinazione “forfetaria” dell’IVA da versare
Ai fini della determinazione dell’IVA, relativamente ai proventi commerciali, sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 74, c. 6, DPR 633/72, ossia la “forfettizzazione” della detrazione pari al 50% dell’IVA a debito relativa alle operazioni imponibili (50% per le prestazioni di sponsorizzazione, 1/3 per le cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica).
determinazione forfetaria del reddito imponibile ai fini IRES (e IRAP):
– applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3%;
– considerando altresì le plusvalenze patrimoniali (interamente tassate).
CAUSE DI DECADENZA
Costituiscono cause di decadenza dal regime agevolato per le società soprtive dilettantistiche:
- il superamento del limite di € 400.000; in tal caso l’applicazione del regime forfetario viene meno dal mese successivo a quello in cui è superato.
- la perdita del requisito “soggettivo” di ente non lucrativo.
In materia di decadenza dal regime forfetario la CM 9/2013 ha precisato quanto segue:
A) MANCATA TENUTA DEL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI
qualora l’associazione non ha provveduto ad annotare i corrispettivi nel prospetto previsto dal DM 11/02/97:
- può continuare ad usufruire delle agevolazioni ex Legge n. 398/91, in presenza dei requisiti previsti, a condizione che sia “in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA”;
- decade dal regime di favore se non è in grado di provare (con idonea documentazione) la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della citata Legge n. 398/91
SANZIONI: la mancata tenuta del modello comporta l’applicazione della sanzione da €. 1.000 a €. 8.000 per le violazioni agli obblighi relativi alla contabilità.
La violazione poi degli ulteriori adempimenti previsti dal citato art. 9 (es: conservazione e numerazione delle fatture di acquisto, versamento trimestrale dell’IVA) non comporta la decadenza dal regime ex Legge n. 398/91 ma l’applicazione delle specifiche disposizioni previste dal D.Lgs. 471/97.
B) MANCATA TENUTA DEL RENDICONTO DEI PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI
E’ disposta l’esclusione dalla tassazione, nel limite di 2 eventi per anno e per un importo complessivo annuo non superiore a € 51.645,69, dei proventi realizzati (art. 25 c. 2 L. 133/99):
RENDICONTO: gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio:
- a redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 Dpr 600/73
- dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione.
Sul punto, l’Agenzia precisa che detto adempimento “si considera soddisfatto” se i dati da inserire nel rendiconto sono desumibili dalla contabilità “fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascuna manifestazione, della relazione illustrativa”.
Pertanto, se l’ente non provvede alla redazione del rendiconto:
- può beneficiare della decommercializzazione, “sempre che, in sede di controllo, sia …possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”
- applica il coefficiente di reddittività del 3%, ai proventi per i quali non è in grado di “produrre alcun documento attestante l’operazione”; in tal caso i proventi concorrono alla determinazione del limite di € 400.000 il cui superamento comporta la decadenza dal regime ex Legge n. 398/91.
C) VIOLAZIONE REGOLE STATUTARIE DI DEMOCRATICITÀ ED UGUAGLIANZA
In relazione al rispetto dei cd. “principi di democraticità” ed “assenza di scopo di lucro” (ex art. 90 c. 18 L. 289/2002) quale condizione necessaria per il riconoscimento di qualsiasi agevolazione fiscale alle associazioni/società sportive dilettantistiche, l’Agenzia ha ritenuto che:
- l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (es.: invio di e-mail non certificata agli associati, in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione o di altre modalità prevista dallo Statuto, comunque non idonea a provare la ricezione della convocazione)
- l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi non comportano di per sé la decadenza dai benefici per mancanza del requisito di democraticità
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