CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 08 luglio 2019, n. 60

Società tra professionisti – Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011 n. 183. Segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella Sezione speciale dell’albo

Vista l’informativa n. 85/2018 e le recenti pronunce dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS1589 e AS1589B, pubblicate nel Bollettino n. 24/2019, diversi Ordini territoriali ci hanno chiesto chiarimenti in merito all’attualità delle indicazioni riportate nella citata informativa, ovvero se si possa procedere all’iscrizione delle STP nella Sezione speciale dell’albo anche in presenza di uno solo dei requisiti di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011 n. 183.

In via preliminare, va ricordato che l’interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011 indicata dal Consiglio nell’informativa n. 85/2018 secondo cui la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di una STP deve ricorrere congiuntamente sia per teste, sia per quote societarie, è stata basata sul tenore letterale della norma e sull’analisi dei lavori preparatori della medesima previsione, oltre ad esser stata supportata dalla prima giurisprudenza che si è occupata della questione.

L’interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 281/2011, tuttavia, è stata recentemente oggetto di attenzione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”). L’AGCM ha, tra l’altro, chiesto al CNDCEC di chiarire le motivazioni alla base dell’interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 281/2011 sino ad allora seguita. Il Consiglio Nazionale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e massima trasparenza, ha riscontrato la richiesta di AGCM, fornendo i necessari chiarimenti. Si è appreso, poi, che richieste di informazioni analoghe sono state fatte dall’Autorità antitrust anche nei confronti di altri Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, sempre in relazione all’interpretazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 281/2011.

All’esito di quest’attività istruttoria, l’AGCM ha adottato due segnalazioni, entrambe nella data del 12 giugno 2019 e, precisamente, la segnalazione AS1589-Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate – modalità di applicazione dell’art. 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) rivolta al Ministero della Giustizia ed al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché la segnalazione AS1589B-Distorsioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate- articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) rivolta al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La prima segnalazione (AS1589), partendo dal tenore letterale della norma, ha preso atto dell’esistenza di orientamenti interpretativi divergenti da parte dei Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali: un primo orientamento, nel quale è ricompreso quello espresso dal CNDCEC, secondo cui i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale previsti dall’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 281/2011 devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società; un secondo orientamento, in base al quale i due requisiti non devono necessariamente ricorrere cumulativamente, poiché l’autonomia statutaria e la possibilità di stipulare patti parasociali prevista dal diritto societario consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della STP da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e/o partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti.

Tra i due orientamenti, l’AGCM ha privilegiato il secondo volto a ritenere che “i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi” e ciò “al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla nuova normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali”. La stessa Autorità ha precisato però l’esigenza di rispettare la ratio sottesa alla richiesta di tali due requisiti, ossia la “necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali”. A tal fine, è stata sottolineata l’importanza di adottare “patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi”.

Questa segnalazione si conclude con l’invito ai Ministeri interessati ad adottare iniziative idonee a garantire un’interpretazione uniforme dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 sostanzialmente allineata alle indicazioni espresse dall’Autorità stessa.

La seconda segnalazione (AS1589B) presenta un contenuto analogo a quella testé esaminata, concludendosi però con l’invito al legislatore ad intervenire sulla formulazione della norma, affinché possa esserne chiarito definitivamente il contenuto nel senso indicato dalla medesima AGCM e che si è appena sintetizzato.

In questa situazione, preso atto delle recentissime segnalazioni dell’AGCM ed in attesa di eventuali chiarimenti da parte dei Ministeri interessati e/o da parte del legislatore, il Consiglio Nazionale, in un’ottica di collaborazione istituzionale, non può non tenere in considerazione l’orientamento interpretativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Questi recentissimi interventi suggeriscono un adeguamento dell’indirizzo sino ad ora seguito dal CNDCEC alle indicazioni espresse dall’Autorità antitrust.

Resta fermo che, pur ammettendo che i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente così come affermato dall’AGCM, sarà comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre esser mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società.