Le risposte del Consiglio nazionale dei commercialistisulle Stp
Risposta 1
Con riferimento ai quesiti con i quali si chiedono indicazioni in merito a taluni aspetti della disciplina delle STP si osserva quanto segue.
- La questione relativa alla costituzione delle STP unipersonali è assai dibattuta. Come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, se da un lato, il comma 3 dell’art. 10 della legge 183/2011 prevede la possibilità di costituire STP secondo i modelli societariregolati dal titolo V del libro V del codice civile e conseguentemente sembra ammettere anche la costituzione di STP nella forma disrl o spa unipersonale, lo stesso articolo sembra escludere tale possibilità, laddove dispone che l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci (art. 10, comma 4, lett. a), ovvero quando impone che dalla denominazione sociale deve emergere con chiarezza che si tratta disocietà tra professionisti, vale a dire disocietà costituita per l’esercizio in forma associata della professione (art. 10, comma 5).
- In merito all’iscrizione della STP nell’albo professionale oltre a ribadire quanto già affermato nell’informativa 2/2013 del 21 maggio 2013 in merito alla necessità che la STP sia iscritta nella sezione speciale dell’albo tenuto dall’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società, si ritiene che nulla vieti ai soci professionisti di richiedere successivamente l’annotazione della STP anche negli albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui essirisultano iscritti.
- Per quanto attiene all’organizzazione della sezione speciale dell’albo dedicata ad accogliere le STP,siritiene che debba essere costituita un’unica sezione speciale senza operare alcuna ulteriore distinzione fra STP uniprofessionali e multiprofessionali, ovvero tra STP costituite fra professionisti iscritti nella sezione A e quelle costituite fra professionisti iscritti nella sezione B dell’albo, anche nella considerazione che le STP possono essere costituite fra professionisti iscritti in sezioni diverse dello stesso albo.
- Quanto al certificato di iscrizione all’albo dei soci professionisti che deve essere allegato alla domanda di iscrizione della STP, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), DM 34/2013, si ritiene che lo stesso debba essere sostituito dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 1, DPR n. 445/2000). Si ricorda infatti che, in materia di rilascio di certificazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, l’art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (cd. Legge di stabilità 2012) ha modificato l’art. 40 del DPR 445/2000 stabilendo che:
- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione (in ordine a stati, qualità personali e fatti) sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubbliciservizi i certificatisono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, co. 1,D.P.R. n. 445/2000);
- sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve apporsi, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (art. 40, co. 2, D.P.R. n. 445/2000).
- 5. L’art. 9, comma 3 del DM 34/2014 dispone che il Consiglio dell’Ordine proceda all’iscrizione della STP nella sezione speciale dell’albo dopo aver verificato l’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento. Orbene ancorchè nessuna norma del regolamento sembra occuparsi direttamente dell’oggetto sociale, diverse sono le norme che lo richiamano indirettamente. Particolarmente significative sono le disposizioni di cui
- all’art. 1, comma 1, lett. a) per le quali la STP è la società tra professionisti, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ed alle condizioni previste dall’art. 10, commi 3‐11 della legge n. 183/2011, avente come oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- all’art. 8, comma 2 relative all’individuazione dell’attività prevalente delle STP multidisciplinari;
- all’art. 9, comma 3 relative all’indicazione dell’oggetto professionale fra gli elementi obbligatori da indicare nella sezione speciale per ciascuna STP;
- all’art. 11 le quali prevedono che a seguito del venir meno di uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento il Consiglio dell’ordine possa procedere alla cancellazione della società dall’albo.Orbene deve ritenersi che se il Consiglio dell’Ordine può disporre la cancellazione dall’albo per la perdita dei requisiti previsti dalla legge 183/2011, allo stesso modo possa negare l’iscrizione per mancanza deirequisiti fissati dalla 183/2011, come nel caso in cui l’oggetto sociale non preveda esclusivamente l’esercizio dell’attività professionale da parte dei soci.
Quanto all’oggetto sociale va chiarito che seppur l’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali,ma imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento deisoci professionisti, devono ritenersi comunque ammissibili le attività strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di benistrumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio della professione.
6. Quanto al procedimento di iscrizione si ritiene che siano applicabili anche per l’iscrizione delle società nella sezione speciale nell’albo le disposizioni di cui all’art. 37, commi 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. 139/2005. Non si ritengono applicabili le disposizioni del comma 2 del citato articolo in quanto assorbite dalle previsioni dell’art. 10,DM 34/2013.
7. I trasferimenti dei soci professionisti da un albo territoriale ad un altro sono ininfluenti ai fini dell’iscrizione della STP nell’albo. La STP, infatti, è iscritta e rimane iscritta nella sezione speciale dell’albo tenuto dall’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società.
Risposta 2
Con riferimento ai quesiti con i quali si chiedono indicazioni in merito a taluni aspetti della disciplina delle STP si osserva quanto segue.
Il DM 34/2013 prevede esclusivamente che la STP sia iscritta nella sezione speciale dell’albo tenuto dall’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società.
Il regolamento nulla dispone in merito ad ulteriori obblighi di comunicazione a carico dell’Ordine che ha disposto l’iscrizione. Si ritiene, invece, che nulla vieti ai soci professionisti di richiedere successivamente l’annotazione della STP anche negli albi tenuti dagli Ordini territoriali in cui essi risultano iscritti.
In presenza di STP multidisplinari, qualora nell’atto costitutivo non sia stata individuata l’attività professionale prevalente, la STP dovrà essere iscritta in tutti gli albi professionali di appartenenza dei soci professionisti.
L’art. 10, comma 8, L. 183/2011 e l’art. 6, DM 34/2013 prevedono esclusivamente che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, anche multidisciplinare. Si ritiene, pertanto, che il socio
professionista possa continuare ad esercitare l’attività professionale anche in forma individuale e conseguentemente mantenere una propria posizione IVA distinta da quella della STP.
Qualora il socio professionista sia stato sospeso dall’esercizio della professione, anche ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 139/2005, per il periodo in cui dura la sospensione, gli sarà precluso l’esercizio dell’attività professionale sia in forma individuale che societaria. La sospensione,tuttavia, è una situazione transitoria che non produce effetti sull’esistenza della STP. Solo la cancellazione del socio professionista dall’albo ed il contemporaneo venir meno della prevalenza dei soci professionisti nella percentuale indicata all’art. 10, comma 4, lettera c), L. 183/2011 può comportare lo scioglimento della STP e la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine di sei mesi.
Risposta 3
Con riferimento al quesito con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell’albo una STP che non riporta nel proprio statuto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale, si osserva
quanto segue.
L’obbligo assicurativo posto in capo alla STP dall’art. 10, comma 4, lettera c bis, L. 183/2011 si configura come obbligo autonomo rispetto a quello posto in capo aisingoli professionisti ai sensi dell’art. 5,DPR 137/2012.
L’esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l’obbligo per la STP di stipulare un’idonea polizza assicurativa. Infatti, come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, nel caso in cui il professionista eserciti la propria attività nell’ambito della STP fa ricadere sulla società la responsabilità civile da inadempimento dell’incarico. Secondo la legge sarà la STP il soggetto contraente della polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti che sono chiamati ad eseguire gli incarichi affidati alla STP.
Ne consegue che qualora il socio professionista eserciti l’attività professionale solo nell’ambito della società tra professionisti non sarà chiamato a stipulare una polizza ulteriore rispetto a quella già sottoscritta dalla STP. Diverso il caso in cui il professionista eserciti l’attività professionale anche in forma individuale. In tale ultima circostanza, infatti, dovrà stipulare una propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività professionali al di fuori della STP.
Alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto che l’Ordine non possa procedere ad iscrivere nella sezione speciale dell’albo una STP che non riporta nel proprio statuto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti daisingolisoci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale
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