AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 ottobre 2019, n. 459
Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito disciplinati dal decreto n. 525 del 4 dicembre 2018 – Imposta di bollo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, XXX rappresenta di aver richiesto ad alcune Prefetture Territoriali del Governo, autorizzazioni in deroga ai divieti di transito disciplinati dal decreto ministeriale n. 525 del 4 dicembre 2018.
Dette autorizzazioni sono rilasciate a seguito della presentazione dell’istanza da parte dell’interpellante, il quale con un’unica domanda chiede la deroga al divieto di circolazione per più veicoli le cui targhe sono indicate nella richiesta.
L’istante riferisce che una Prefettura, anziché attenersi al disposto dell’articolo 11, comma 3, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 525 del 2018, in base al quale è stabilito che la stessa “rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale (…) sarà indicato (…) la targa del veicolo o le targhe dei veicoli autorizzati alla circolazione”,emette un provvedimento autorizzativo per ogni targa indicata nell’istanza, richiedendo per ognuno di essi il pagamento dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Ciò posto, l’istante chiede di conoscere se il comportamento sopra descritto sia corretto o se sia da seguire quello di altre Prefetture le quali ritengono che il mezzo autorizzato debba viaggiare con a bordo una copia autenticata dell’attoautorizzativo. Inoltre, l’interpellante chiede di conoscere se sia perseguibile il comportamento dallo stesso adottato che autocertifica l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione richiesta in quanto considera “applicabile quanto previsto dal d.P.R. 445/2000 articolo 40, comma 1, articolo 46 e 47 comma 1 e comma 3”, ritenendo che “Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la mancata apposizione dell’imposta di bollo per ogni targa autorizzata nel provvedimento non sia causa del danno erariale temuto dagli organi di Prefettura che, per non incorrervi, ritengono di dover emettere un singolo provvedimento in bollo per ogni veicolo.
L’interpellante sostiene, infatti, che la marca da bollo apposta su un unico provvedimento autorizzativo e cumulativo di tutte le targhe, sia in regola con le previsioni dell’articolo 11, comma 3, lettera b), sopra citato, prevedendo, dunque, l’emissione di un solo provvedimento contenente più targhe di veicoli autorizzati.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 dicembre 2018, n. 525 “disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2019 particolarmente critici per la circolazione stradale”.
L’articolo 9 del medesimo decreto elenca i casi in cui “le Prefetture – Uffici territoriali di governo, a seguito delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 10 e in base alle procedure contenute nell’articolo 11, possono autorizzare deroghe al divieto i cui all’articolo 2”.
Il successivo articolo 10 stabilisce che “Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 9 i soggetti interessati possono presentare (…) richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all’articolo 2, di norma alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo della provincia di partenza” indicando una serie di elementi tra cui, alla lettera b) dell’articolo in esame, “la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione”.
Tale ultima disposizione, quindi, sembra consentire che la richiesta di autorizzazione in questione possa riguardare più veicoli solo “qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto”.
L’articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale dispone che “La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto (…) conduce l’istruttoria della richiesta” e, il successivo comma 3 dello stesso articolo stabilisce che la stessa Prefettura, “se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato : (…) la targa del veicolo o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione”.
Per effetto, quindi, delle citate previsioni, un provvedimento può contenere anche l’autorizzazione in deroga ai divieti di transito per più veicoli qualora tali veicoli siano “necessari per la medesima esigenza di trasporto”.
In merito al quesito in esame e relativamente all’imposta di bollo occorre,innanzitutto, far riferimento all’articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 che prevede la “Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio”. Infatti, detto articolo stabilisce che “Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l’applicazione dell’imposta (.) può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di un altro atto soggetto ad imposta (…) a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. (…). In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: (…) gli atti contenenti più convenzioni, istanze,certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto”.
Con riferimento alle caratteristiche che un atto deve avere per essere considerato redatto in un unico contesto, si richiama quanto affermato con la risoluzione n. 70/E del 18 maggio 2006.
Con la citata risoluzione è stato chiarito che “La condizione dell’unicità del contesto (…) deve riferirsi non soltanto all’aspetto formale (stesso foglio e stessa data)ma anche all’aspetto sostanziale”.
Per le suesposte motivazioni, si può ritenere che, nel caso di specie, l’autorizzazione in cui sono elencate più targhe contenga più “provvedimenti redatti in un unico contesto” poiché le medesime targhe sono riferite a veicoli “necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l’autorizzazione”. Tale valutazione -in accordo all’articolo 11 del citato decreto – compete “alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di cui all’art. 2”.
Solo in tal caso, quindi, potrà essere assolta una sola imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13, comma 3, numero 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Occorre precisare, inoltre, che qualora sia necessaria una copia autenticata del provvedimento rilasciato dalla Prefettura per ogni veicolo che abbia ottenuto l’autorizzazione in deroga ai divieti di transito, la stessa ai fini dell’imposta di bollo, è soggetta al tributo in quanto l’articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che “Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa” e l’articolo 1 di detta tariffa stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per “Atti rogati, ricevuti o autenticati dai notaio da altri pubblici ufficiali”.
Infine, con riferimento all’applicabilità di quanto previsto dal d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, si osserva che l’interpretazione delle norme contenute nello stesso, non essendo di carattere tributario, esula dalla competenza della scrivente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 ottobre 2022, n. 29329 - Non ricorre l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata estratta dal fascicolo telematico inerente il giudizio di secondo grado quando, a…
- Imposta di bollo sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre - Risposta 17 dicembre 2020, n. 603 dell'Agenzia delle Entrate
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29806 depositata il 12 ottobre 2022 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 novembre 2021, n. 35198 - La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, sia un duplicato informatico dell'atto originario, sia una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24026 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente senza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…