Con l’interpello n. 24 del 30 dicembre 2016 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito la risposto ad un quesito proposto da Confimi Industria, in merito la corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 151/2015 così come modificato dall’art. 5, comma 3 lett. b), D.Lgs. n. 185/2016, con riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro subordinato da effettuarsi con modalità telematica ai sensi del comma 1 del medesimo art. 26.
A tal uopo l’istante chiede se nell’ambito della locuzione consulenti del lavoro contemplata dal comma 4 dell’art. 26 sopra citato possano ricomprendersi gli altri professionisti di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.) nonché i soggetti di cui al successivo comma 4, ossia “le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa” le quali “possono affidare l’esecuzione degli adempimenti” in materia di lavoro “a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria (…)”.
La risposta in sintesi del Ministero
“….In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 26, comma 4, il quale stabilisce che “la trasmissione dei moduli di cui al comma 1” – relativi alle dimissioni e alla risoluzione del contratto di lavoro – “può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
Il suddetto dettato normativo ha dunque previsto un ampliamento della platea dei soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli telematici rispetto alla precedente formulazione della norma, nel cui contesto tuttavia il riferimento testuale ai “consulenti del lavoro” non sembra consentire una interpretazione estensiva, tale da ricomprendere tutti i professionisti e le associazioni abilitati ad effettuare gli adempimenti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979.
Ciò in quanto gli obblighi sanciti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 gravano principalmente sul lavoratore e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, che possono essere pertanto assolti anche dagli altri soggetti di cui alla L. n. 12/1979.
In definitiva, in considerazione del riferimento testuale dell’art. 26, comma 4, ai “consulenti del lavoro”, non si ritiene di potere estendere, in via di interpretazione, ad altri professionisti o ad altri soggetti indicati dall’art. 1 della L. n. 12/1979 la competenza a trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.”