AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 19 ottobre 2018, n. 7

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Gruppo IVA. Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70- bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività

L’articolo 70-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, riserva la costituzione di un gruppo IVA ai soggetti passivi d’imposta, esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Le società neocostituite che abbiano posto in essere atti idonei a manifestare l’intenzione d’esercizio di un’attività economica possono optare per l’adesione ad un gruppo IVA, giacché, anche l’intenzione di avviare un’impresa, resa oggettivamente evidente dall’effettuazione di spese di investimento o di attività programmatorie, è idonea ad attribuire all’imprenditore la qualifica di soggetto passivo.

Inoltre, il gruppo IVA, soggetto passivo d’imposta unico che ingloba la soggettività dei membri, calcola il pro-rata di detrazione come ogni altro soggetto passivo d’imposta e dunque, secondo le previsioni di cui agli articoli 19, comma 5 e 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972.

Nel primo anno di operatività la detrazione del gruppo IVA è determinata in base ad un pro-rata determinato presuntivamente. È salvo il conguaglio alla fine dell’anno.

Il calcolo del pro-rata provvisorio del gruppo IVA va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d’imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.