AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 14 settembre 2020, n. 16
Gruppo IVA – Soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del Gruppo – Scissione parziale – Sussistenza vincolo finanziario – Continuità del Gruppo IVA
Coerentemente ai principi affermati in sede di prassi amministrativa a proposito della disciplina della liquidazione IVA di gruppo di cui all’articolo 73, comma 3, del DPR 633 del 1972, la scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo IVA a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo IVA, non realizzi, nella catena del controllo, l’ingresso di entità esterne e ad esso preesistenti e non determini il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo originariamente costituito.
La società ALFA esercita per il 2019, unitamente alle proprie società controllate italiane, l’opzione per l’adesione al Gruppo IVA e, nel corso del 2020, è interessata da un’operazione di Scissione parziale a favore della beneficiaria italiana neocostituita BETA. Ad esito della Scissione, ALFA e BETA sono legate dal vincolo finanziario ai sensi dell’art. 70-bis, comma 1, lettera b) del DPR n. 633 del 1972, in quanto controllate totalitariamente dalla società estera GAMMA, ai sensi dell’art. 2359 del c.c. numero 1, comma 1 del c.c., residente in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni, e che già controllava direttamente e totalitariamente la capogruppo italiana ALFA fin dall’esercizio dell’opzione da parte di quest’ultima.
L’operazione straordinaria coinvolge, di fatto, solo soggetti già inclusi nel perimetro dello stesso Gruppo essendo la beneficiaria una entità di nuova costituzione e non si realizza, nella catena del controllo, l’ingresso di entità esterne e ad esso pre-esistenti.
Nei limiti di questi presupposti, l’operazione di scissione parziale, sopradescritta, effettuata in seno ad un programma di ristrutturazione delle diverse attività svolte dalle società del Gruppo, non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo IVA originariamente costituito in capo alla capogruppo italiana, in quanto il requisito del controllo risultava, comunque, integrato – ai sensi dell’art. 2359 del c.c. numero 1,comma 1 del c.c., in capo alla società estera GAMMA, che già lo deteneva nei confronti della società capogruppo italiana ALFA, ed il perimetro complessivo del Gruppo resta immutato.
Modificandosi solo l’assetto partecipativo delle società già incluse nel Gruppo IVA, che vengono in parte direttamente e indirettamente detenute dalla capogruppo italiana ALFA, ed in parte dalla beneficiaria di nuova costituzione BETA, il vincolo finanziario nei confronti delle partecipate, prima riconducibile alla capogruppo italiana, “permane” senza soluzione di continuità nei confronti delle partecipate di entrambe le società (scissa e beneficiaria) e tra queste ultime, per il tramite della società estera GAMMA. Detta società, infatti, per effetto dell’operazione di scissione(assistita dal principio di successione universale nelle posizioni giuridiche) estende il controllo che già deteneva direttamente o indirettamente sulle società del Gruppo Iva alla società beneficiaria BETA ed alle società ad essa trasferite con l’operazione di scissione.
La Scissione, in questo caso, non ha, dunque, effetti interruttivi sul Gruppo IVA;le società che hanno già validamente optato per l’adesione al Gruppo, le cui partecipazioni saranno trasferite alla beneficiaria BETA, rimarranno incluse, in ogni caso, e senza soluzione di continuità nel Gruppo IVA.
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