AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 gennaio 2022, n. 32
Soggetto che durante la residenza all’estero ha collaborato con società italiana di cui diviene dipendente al rientro in Italia – Applicabilità del regime speciale per lavoratori impatriati – Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, cittadina italiana in possesso di un titolo di laurea, dichiara di essersi trasferita all’estero dove, per completare la sua formazione professionale, ha frequentato, tra il 2007 e il 2008, un corso.
Nel 2008 è stata co-fondatrice di un canale web operante nella comunicazione digitale del settore cosmesi e, tra il 2009 ed il 2017, è stata impegnata come make-up artist, assumendo numerosi incarichi con contratti di collaborazione con aziende estere del settore della cosmesi. Inoltre, tra il 2010 ed il 2015, ha pubblicato n. 3 libri ed ha lanciato un blog.
L’Istante fa presente che durante la permanenza all’estero ha contratto matrimonio e sono nate le due figlie attualmente minorenni.
L’Istante dichiara di avere avviato dal 2014 una collaborazione di natura libero/professionale con alcune società italiane facenti parte di un Gruppo operante nel settore dell’editoria digitale, della comunicazione online e della cosmetica, prestando svariate attività di consulenza da remoto dall’estero. Le attività di consulenza hanno riguardato, tra l’altro:
– la prestazione di consulenza ed assistenza nel settore del make-up estetico e cosmetico: consulenze da remoto, personalizzate e di natura didattica, anche attraverso la realizzazione di video-tutorial, di manuali e, in generale, di materiali e contenuti editoriali;
– l’attività di consulenza da remoto in qualità di make-up artist esperta, relativamente alle modalità di migliore utilizzo di prodotti cosmetici, attraverso la produzione di contenuti editoriali multimediali;
– l’attività di consulenza da remoto di natura creativa e di art direction per progetti specifici relativi alla produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici.
Tra le predette società italiane figura anche ALFA, con cui l’istante, dal gennaio 2021, ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente assumendo l’incarico di National Make Up Key Professional & Chief Creative Officer.
A seguito della stipula del contratto di lavoro dipendente con ALFA, l’Istante, nel gennaio 2021, si è trasferita, insieme alla sua famiglia in Italia, ivi acquisendo la residenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2021.
L’Istante precisa che le attività previste dal contratto di lavoro dipendente stipulato con la suddetta società italiana sono profondamente diverse da quelle di consulenza svolte negli anni precedenti da remoto dall’estero. In particolare, tali attività richiedono necessariamente la sua presenza in Italia in quanto comprendono, tra l’altro:
– la visita a terzisti e fornitori, per verificare le caratteristiche delle materie prime impiegate per la produzione dei prodotti cosmetici allo studio;
– il confronto diretto con i singoli team di lavoro operanti presso le diverse divisioni del Gruppo;
– il test dei prodotti cosmetici nelle diverse fasi di sviluppo. Questa attività non era possibile espletarla dall’estero stante l’alterazione che i prodotti avrebbero subito nel corso di un viaggio;
– la realizzazione di campagne fotografiche e videografiche per le campagne promozionali di un prodotto e/o di un progetto;
– la partecipazione in prima persona ad incontri con i propri followers e ad eventi per il lancio di nuovi prodotti, che richiedono la presenza fisica di un volto noto. Ciò posto, l’istante chiede se sia applicabile ai redditi di lavoro dipendente che le corrisponde la società ALFA il regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, dal periodo d’imposta 2021.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di soddisfare le condizioni richieste per essere ammessa, dal periodo d’imposta 2021, a beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 147 del 2015, a nulla rilevando la circostanza di avere intrattenuto dal 2014 un rapporto di collaborazione professionale con alcune società italiane del Gruppo, tra cui ALFA di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021. Ciò in ragione della profonda diversità delle attività di consulenza prestate per società italiane da remoto dall’estero rispetto a quelle che svolge prevalentemente nel territorio italiano come dipendente della predetta società.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il ” regime speciale per lavoratori impatriati. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, come modificato dall’articolo 13-ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 “a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Per fruire del trattamento di cui all’articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell’articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 147 del 2015).
Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l’Istante, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla citata disposizione, non oggetto di esame in questa sede, possa beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – a decorrere dal periodo d’imposta 2021, nel quale ha trasferito la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.
Ciò anche nella fattispecie in esame, in cui l’Istante ha intrattenuto dal 2014 un rapporto di collaborazione professionale con alcune società italiane tra cui ALFA di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.