AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 settembre 2021, n. 596
Soggetto che svolge in Italia attività in “smart working” per una società estera – Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante, cittadino italiano, trasferitosi all’estero nell’anno 2013 ed iscritto dal 2019 all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dichiara che:
– dal 30 giugno 2014 al 31 gennaio 2016 ha lavorato alle dipendenze della società ALFA;
– nel 2014 veniva raggiunto all’estero dal coniuge;
– dal 1° febbraio 2016 lavora alle dipendenze di BETA;
– nell’anno 2017 è nata la figlia;
– dal 1° maggio 2021 intende trasferirsi in Italia con il nucleo familiare per continuare a svolgere l’attività lavorativa alle dipendenze dell’azienda statunitense BETA in modalità smart working.
In particolare, con documentazione integrativa presentata su richiesta della Scrivente, l’Istante ha precisato, tra l’altro, che il 23 febbraio 2021 il datore di lavoro estero gli ha accordato di lavorare “a distanza dall’Italia come dipendente” per un periodo di almeno due anni.
Ciò posto, l’Istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di potere fruire del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dal periodo d’imposta 2021.
L’Istante chiede, inoltre, la possibilità di fruire dell’agevolazione per ulteriori cinque periodi d’imposta ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16 in presenza di una figlia minorenne.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, a decorrere dall’anno di imposta 2021.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019, che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, come modificato dall’articolo 13-ter, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 “a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”.
Per fruire del trattamento di cui all’articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell’articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 147 del 2015).
Per accedere al regime speciale, il citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Al paragrafo 7.5 della detta circolare n. 33/E del 2020 viene precisato che il citato articolo 16, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019, non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l’Istante, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2021, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.
Nel caso di specie, inoltre, la presenza di un figlio minorenne permette all’Istante di fruire dell’agevolazione in argomento per ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione del reddito agevolato nella misura ridotta del 50 per cento, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 16.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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