Con la risoluzione n. 82/E del 21 novembre 2013 l´Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello riguardante la corretta applicazione del principio di solidarietà passiva dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti giudiziari rilevando come in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, ha affermato che il rapporto di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57 del TUR (D.P.R. 131/1986) debba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei. in quanto intervenuti volontariamente nel processo, ai sensi dell’art. 105 c. 2 CPC, esperendo il c.d “intervento adesivo dipendente”.
Il documento di prassi emanato dall’Amministrazione Finanziaria analizza inizialmente l’articolo 57 del TUR, in base al cui contenuto sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19, e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile. La solidarietà passiva, tra le parti in causa, è giustificata da rapporti giuridici ed economici e dall’unitarietà di situazioni che si vengono a configurare, per la registrazione degli atti giudiziari. In definitiva l’imposta di registro non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento.
Il principio di solidarietà ha formato oggetto di giudizio della Corte Costituzionale che ha ravvisato un possibile contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nella disposizione prevista dall’articolo 57 del TUR, che dispone l’obbligo del pagamento dell’imposta su entrambe le parti del processo.
Per i giudici di legittimità “il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione giuridica processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Corte di Cassazione 5 sez. 16.7.2010 n. 16745)”.
L’Agenzia delle Entrate, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza, ha ritenuto che il rapporto di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57 del D.P.R. 131/1986, debba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei.
Nell’istanza di interpello inoltrata il contribuente afferma di essere intervenuto volontariamente nel procedimento ai sensi dell’articolo 105, 2° comma, del codice di procedura civile. La ratio della norma dispone che ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone “per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”. Dall’esame della sentenza allegata all’istanza di interpello si evince che il giudice attribuisce all’intervento in giudizio dell’istante, e degli altri soggetti volontariamente intervenuti, natura di intervento adesivo dipendente, e il giudice chiarisce che tale intervento “non richiede, la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma è consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata”.
Pertanto si può ben affermare che l’interesse da parte degli intervenuti nel caso di specie è dunque solo indiretto, poiché dall’accertamento giudiziale del debito vantato dall’attore nei confronti del convenuto dipende la misura del concorso con l’attore su quanto ricavato all’esito dell’azione esecutiva da loro promossa contro il convenuto. Dunque l’intervento del contribuente istante non ha riguardato il rapporto sostanziale del procedimento, che ha visto invece coinvolti esclusivamente l’attore e il convenuto e che è stato oggetto di giudicato nell’ambito della sentenza in discorso.
La conclusione dell’Agenzia ha statuito che al contribuente istante, ed alle altre parti processuali intervenuti volontariamente e rimasti estranei al giudicato della sentenza, non possa essere esteso il principio di solidarietà passiva previsto per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza in esame, ancorché tale soggetto sia comunque chiamato al pagamento delle spese processuali.