AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 71 del 14 marzo 2024
Somme che non entrano nella disponibilità degli aventi diritto – Non applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante (di seguito anche ”Cassa”) dichiara di essere un’associazione non riconosciuta, senza fine di lucro, costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti (di seguito ”Agenti”).
«Per conseguire il predetto scopo, la Cassa riceve contributi sia dalle Compagnie di assicurazione mandanti sia dagli Agenti iscritti. Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, i contributi versati dalle Compagnie mandanti e dagli Agenti, questi ultimi per la parte eccedente € 1.035,00 annui, sono stati investiti in una polizza assicurativa collettiva».
In data 23 marzo 2022, gli Agenti iscritti hanno acconsentito allo scioglimento della Cassa per l’impossibilità della stessa di continuare a perseguire le finalità per le quali era stata costituita (cfr. Verbale del Comitato amministratore) e il Comitato Amministratore, nella stessa data, ha provveduto alla nomina del Comitato di liquidazione.
Dall’istanza risulta che il Comitato di liquidazione ha provveduto a liquidare agli aventi diritto gli importi di loro spettanza al pari di quanto sarebbe accaduto se avessero abbandonato l’attività agenziale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, chiudendo le relative posizioni accese presso la Cassa e ponendo in essere i relativi adempimenti fiscali (prelievo e versamento delle ritenute d’acconto).
L’Istante precisa che sono residuate le posizioni facenti capo a 25 Agenti risultati irreperibili e che il Comitato di liquidazione ha deciso di versare al Fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (di seguito ”Fondo”), le somme relative a tali posizioni che derivano dai contributi degli iscritti e che sono stati investiti in polizze.
Ciò posto, l’Istante chiede se:
1. sulla parte imponibile degli importi che saranno devoluti al citato Fondo, sia tenuto ad operare e versare le ritenute di acconto previste dall’articolo 25, comma 1, penultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sebbene le somme non entreranno materialmente nella disponibilità degli aventi diritto;
2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, sia sufficiente l’invio della Certificazione Unica sintetica di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 a nome dell’avente diritto, all’ultimo suo indirizzo noto, sebbene questi non abbia percepito le somme, né, verosimilmente, riceverà la Certificazione, stante la sua irreperibilità, ferma restando la trasmissione telematica della Certificazione Unica ordinaria all’Agenzia delle entrate;
3. una volta terminata la fase liquidatoria e posti in essere gli adempimenti dichiarativi dovuti e l’estinzione del codice fiscale, la Cassa potrà considerarsi estinta, senza il differimento degli effetti tributari previsto dall’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 per la cancellazione delle società dal Registro delle imprese.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento ai quesiti suesposti, l’Istante ritiene:
1. di dover operare e versare la ritenuta d’acconto, ai sensi del predetto articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla parte imponibile delle somme devolute al Fondo. A tale proposito, nell’istanza viene precisato che l’importo delle predette ritenute è pari a circa 5.500,00 euro;
2. di dover inviare la Certificazione Unica sintetica all’ultimo indirizzo noto dell’avente diritto e di dover effettuare la trasmissione telematica della Certificazione Unica ordinaria all’Agenzia delle Entrate;
3. che l’accoglimento della richiesta di estinzione del codice fiscale della Cassa comporti l’estinzione della stessa senza applicazione dell’articolo 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) prevede che «Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6».
In relazione al concetto di ”possesso” del reddito (presente anche nell’articolo 1 del previgente d.P.R. n. 597 del 1973), l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che «la disposizione normativa intende riferirsi, più che alla titolarità giuridica dei redditi, alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d’imposta. In altri termini, la nozione di possesso (…) va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito» (cfr. risposta ad interpello pubblicata il 28 maggio 2019, n. 167).
Nel caso di specie, la Cassa intende versare al Fondo previsto dal comma 343 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le somme relative alle posizioni degli agenti risultati irreperibili che derivano dai contributi versati dagli stessi e che sono stati investiti in polizze.
Tale Fondo è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 2006, allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
Come previsto dal comma 345 del medesimo articolo 1, il Fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
Il relativo regolamento di attuazione è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116.
In sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, l’Istante ha chiarito che in base a quanto disposto dai commi 345quater e 345octies dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e successive modificazioni, le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di versare al predetto Fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge ed in particolare dall’articolo 2952 del codice civile.
In tale contesto l’intermediario assicurativo una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti legali di riversamento al Fondo in oggetto degli importi delle polizze prescritte.
Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”dormienza” (conti e depositi), gli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”prescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.
Pertanto, secondo quanto rappresentato, a seguito della devoluzione al Fondo né gli Agenti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.
Ciò posto, nel presupposto che la Cassa possa procedere alla descritta devoluzione a favore del Fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme, pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.
Con riferimento all’ultimo quesito posto, l’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 stabilisce che «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».
Tale disposizione, che è volta a tutelare gli interessi dell’Erario anche successivamente alla cancellazione delle società dal registro delle imprese, non si rende applicabile nei confronti delle associazioni.
Ai sensi dell’articolo 38 del Codice Civile «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione».
Al riguardo, la Corte di Cassazione con ordinanza del 20 gennaio 2023, n. 1793 ha evidenziato che «Questa Corte è da tempo univocamente orientata ad affermare che ”in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ”ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018; Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020). E ciò perché deve presumersi che il legale rappresentante, in quanto tale, ”abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione.” (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019; conforme, ex plurimis, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 1328 del 22/01/2020, in motivazione)».
Come concluso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza del 21 settembre 2021, n. 25451, «ne deriva che, in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che ”hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell”’ultimo” legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale».
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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