AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 06 aprile 2022, n. 171
Somme corrisposte dall’Ateneo con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” -Rilevanza ai fini Irpef e Irap – Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e articolo 10 bis del Dlgs n. 446 del 1997
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Università …nel prosieguo, (l’Istante o l’Università Istante) fa presente che la stessa partecipa a diversi progetti finanziati dalla Comunità Europea all’interno del programma ” Erasmus +” (Regolamento UE 1288/2013).
Una delle azioni previste da tale programma (cfr. articolo 6 del suddetto regolamento UE) è la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento.
Nell’ambito di questa azione, l’ Istante eroga borse di studio per la mobilità internazionale a favore dei propri studenti, che beneficiano dell’esenzione IRPEF ai sensi dell’articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L’ Istante precisa che anche le borse di studio erogate in base al precedente programma comunitario denominato ” Socrates” (decisione n. 819/95/CE) beneficiavano dell’esenzione IRPEF ai sensi dell’articolo 6, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in base al quale: «Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell’ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000». Le stesse borse erano esentate da IRAP ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’ Istante rappresenta che:
a) per la mobilità dell’anno accademico in corso 2021/2022 intende cofinanziare con fondi propri le borse comunitarie ” Erasmus +” erogate agli studenti.
Detto intervento è ” necessario per garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori considerato che il finanziamento comunitario (comprensivo di eventuali residui) non risulta sufficiente. Il finanziamento infatti viene calcolato sul numero dei partecipanti degli ultimi due anni che, causa pandemia, ha subito una drastica riduzione. A causa dell’aumento del numero dei partecipanti nel 2021/2022 e del conseguente aumento del numero di mensilità necessario per coprire queste richieste, il fabbisogno è superiore al finanziamento realmente messo a disposizione per il programma Erasmus+ da parte della Commissione Europea”;
b) intende erogare delle borse integrative alla borsa comunitaria ” Erasmus+” sempre legate alla situazione eccezionale legata alla pandemia: la proroga nel 2021/2022 dell’utilizzo dei fondi messi a disposizione per il 2020/2021. ” Questa proroga consente non solo agli studenti già selezionati per il finanziamento 2020/2021 di posticipare la partenza di un anno, ma anche di poter utilizzare i fondi resisi disponibili per la selezione di altri nuovi studenti. Nello stesso anno accademico 2021/2022 gli studenti vincitori vengono finanziati sia con i fondi del 2021/2022 sia con quelli del 2020/2021. La Commissione ha previsto un incremento dell’importo delle borse proprio a partire dal finanziamento 2021/2022. L’Ateneo per evitare disparità di trattamento sull’importo della borsa finanziata tra gli studenti che partecipano alla mobilità nello stesso anno, ha valutato di coprire con propri fondi la differenza tra le borse 2020/2021 e 2021/2022 di circa Euro 50 mensili, per garantire lo stesso importo a tutti i partecipanti al programma a prescindere dall’anno di finanziamento”.
L’ Istante chiede se le somme corrisposte dall’Ateneo con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio ” Erasmus+” in quanto accessorie, possano essere assoggettate allo stesso regime agevolato previsto nel programma ” Socrates” dall’articolo 6, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro (15.000.000 lire).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le somme aggiuntive corrisposte dall’Ateneo con fondi propri come integrazione a vario titolo della borsa di studio per la mobilità internazionale del programma ” Erasmus+” siano esenti ai fini IRPEF, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 ai sensi del menzionato art. 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999 e del successivo articolo 1, comma 50, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che ha confermato per le borse comunitarie il regime di esenzione IRPEF nel passaggio da ” Erasmus- Socrates” ad ” Erasmus+”. Peraltro, secondo l’ Istante, dette somme sono esenti IRAP ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto presidenziale 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) assimila ai redditi di lavoro dipendente ” le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
La risoluzione del 23 aprile 2009, n. 109/E, chiarisce che, in deroga al regime di imponibilità che, in via generale, caratterizza le borse di studio, sono riconosciute esenti dall’IRPEF per espressa previsione normativa, le borse di studio corrisposte:
– dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero (cfr. articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210);
– agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (cfr. art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476);
– nell’ambito del programma ” Socrates” , istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 (cfr. articolo 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999);
– dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (cfr. art. 3, comma 3, lettera d- ter, del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma 336 della legge n. 296 del 2006).
Peraltro, in relazione alle borse di studio, erogate nell’ambito del programma ” Erasmus +”, l’articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), prevede che «Per l’intera durata del programma “Erasmus +”, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3, del decretolegge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. ».
Nel caso di specie, per entrambe le situazioni descritte nella presente istanza [lett. a) e b)], riferite alle borse di studio ” Erasmus+” si ritiene che non sia applicabile l’articolo 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999, che prevede l’esenzione da IRPEF per le borse studio ” Socrates” anche con riferimento alle ” somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000″.
Ciò in quanto la disposizione esentativa ha un ambito applicativo delimitato e le borse di studio ” Erasmus+”, in assenza di espressi riferimenti testuali, non possono essere considerate una particolare applicazione del programma ” Socrates”. Una interpretazione estensiva non può essere adottata in relazione alla normativa di esenzione, dato che questa, al pari delle norme agevolative, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva (cfr. risoluzione n. 109/E del 2009, citata).
Ne consegue che le somme corrisposte dall’Università Istante con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio ” Erasmus+” in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario (art. 10- bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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