Il Ministero del Lavoro attraverso la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva con l’Interpello n. 23 del 30 dicembre 2016 ha fornito chiarimenti ad un quesito proposto da Assolavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. n. 151/2015, recante la disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
L’istante chiedeva in caso di assunzione di un lavoratore disabile con contratto di somministrazione, ferma restando la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione citata per la fruibilità degli incentivi, la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti vada riferita all’Agenzia del lavoro ovvero al all’impresa utilizzatrice.
Si richiedono anche chiarimenti sul disposto di cui all’art. 34, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2015, in ordine al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità nella quota di riserva di cui all’art. 3, L. n. 68/1999.
La risposta in sintesi del Ministero
“…In via preliminare, occorre sottolineare come la nuova formulazione dell’art. 13 della L. n. 68/1999, per promuovere il concreto inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, prevede la concessione di un incentivo di natura economica rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, nonché al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
L’incentivo in argomento è fruibile per un periodo massimo di 36 mesi per le assunzioni di lavoratori disabili a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche part time, laddove siano effettuate da datori di lavoro privati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, ovvero nel caso in cui gli stessi, pur non risultando soggetti ai suddetti obblighi, procedano all’assunzione in presenza dei requisiti di cui all’art. 13. Peraltro, per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, è previsto un trattamento di maggior favore (art. 13,
comma 1 bis, L. n. 68/1999).
Ai fini della soluzione del primo quesito, va considerato quanto previsto in materia di principi generali per la fruizione degli incentivi dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. In particolare la lettera e) espressamente prevede che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore”.
Sempre al fine di garantire una uniforme applicazione degli incentivi, la disposizione da ultimo menzionata, alla lett. f), stabilisce altresì quali siano le modalità di calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, che con riferimento alla somministrazione deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di Lavoro Annuo – U.L.A. (cfr. INPS circ. n. 99/2016 p. 5.3.).
In ordine alla seconda problematica sollevata, relativa al requisito della riduzione della capacità lavorativa, occorre richiamare invece l’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, in virtù del quale il lavoratore somministrato disabile va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3, L. n. 68/1999, nella misura in cui l’impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.
In altri termini, laddove l’Agenzia del lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 68/1999, lo stesso viene computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui al citato art. 3 da parte dell’utilizzatore.”
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