AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 183 del 31 gennaio 2023
Sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell’ambito di un piano attestato – Trattamento fiscale – Articolo 88, comma 4ter del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A. (nel seguito, l”’Istante”, la ”Società” o anche ”Alfa”), è una società attiva nel settore…
La Società, negli ultimi anni, ha attraversato una prolungata fase di crisi economica, patrimoniale e finanziaria, inasprita con lo scoppio della pandemia da COVID19, da cui sono derivate ingenti perdite d’esercizio, pari, nello specifico a euro … con riferimento all’esercizio N e a euro … con riferimento all’esercizio precedente (esercizio ”N1”), ed un conseguente squilibrio patrimoniale e finanziario.
Pertanto, la Società ha sottoscritto, con il socio unico Beta S.p.A. (di seguito, anche ”Beta”) e con il creditore finanziario Gamma SPV S.r.l. (di seguito, anche ”Gamma SPV”), che in passato aveva acquisito il debito di Alfa nei confronti del sistema bancario, un ”Accordo di ristrutturazione del debito in esecuzione del Piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria, attestato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 comma 3, lettera D, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267”, asseverato in data … e avente data di efficacia …
L’accordo prevede che parte dei crediti vantati da Gamma SPV, siano oggetto di apporto, per il loro valore nominale complessivo alla data di efficacia del piano di risanamento, al patrimonio netto di Alfa, a fronte dell’emissione a favore di Gamma SPV di nuovi strumenti finanziari partecipativi di patrimonio (di seguito ”SFP”), che attribuiscono ai titolari il diritto di percepire, in via preferenziale rispetto all’azionista, e in via proporzionale rispetto al numero degli stessi detenuti, gli utili o le riserve ad utili risultanti dal bilancio, ovvero la ripartizione del patrimonio netto di liquidazione della società.
In sintesi, Gamma SPV, a fronte di una significativa ed immediata riduzione della propria esposizione chirografaria, ha ottenuto l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi idonei a ”catturare” eventuali risultati positivi rinvenienti dalla gestione post-ristrutturazione e che, comunque, non garantiscono il rimborso dell’ammontare oggetto di conversione.
I termini di partecipazione alla manovra da parte di Gamma SPV sono dettagliati nel citato accordo di ristrutturazione, relativo al periodo …, in esecuzione del Piano di risanamento ex art. 67 della legge fallimentare.
In particolare, il piano prevede:
la parziale conversione del debito chirografario relativo a… (per un totale pari a euro …) in strumenti finanziari partecipativi per euro …, ed il riscadenzamento della parte rimanente, coperta da un finanziamento ipotecario navale vantato da Alfa nei confronti di una sua controllata, ceduto in garanzia a Gamma SPV;
relativamente ad altri debiti rimborso parziale per euro… entro il …, conversione in strumenti finanziari partecipativi per euro … e stralcio della residua parte, pari a euro ….
Lo strumento finanziario partecipativo di cui al primo dei punti precedenti è stato sottoscritto da Gamma SPV in data … ed ha comportato l’apporto di un ammontare pari a euro … al patrimonio netto di Alfa.
All’interno del bilancio dell’esercizio N, Alfa, soggetto IAS adopter, ha contabilizzato l’estinzione del debito verso Gamma SPV per euro … con, in contropartita, un incremento di patrimonio netto alla voce ”Strumenti Finanziari Partecipativi”.
Ai fini fiscali, invece, il conseguente componente positivo di reddito, rilevato in virtù di quanto previsto dall’art. 88, comma 4bis del TUIR, non rappresenta una sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo, l’eccedenza ACE e degli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, ai sensi del successivo comma 4ter del medesimo articolo 88 del TUIR.
Tanto premesso, considerato che Alfa, al termine dell’esercizio N1 presenta perdite fiscali pregresse per euro … e eccedenza di interessi passivi per euro …, e che, per l’esercizio N, potrebbe presentare un reddito fiscale imponibile ante riporto perdite, al netto della sopravvenienza attiva fiscale in oggetto e con deduzione degli interessi passivi riportati da esercizi precedenti, pari a circa euro …, l’Istante chiede chiarimenti in ordine alle corrette modalità di deduzione degli interessi passivi eccedenti a riporto e di utilizzo delle perdite fiscali pregresse.
In particolare, l’Istante chiede se sia corretto determinare il reddito imponibile dell’esercizio … nel modo seguente:
a) determinazione del reddito imponibile dell’esercizio N al netto della sopravvenienza attiva fiscale da conversione, con deduzione degli interessi passivi di periodo e riportabili dagli anni precedenti nei limiti del ROL dell’esercizio N;
b) utilizzo delle perdite fiscali pregresse in abbattimento del reddito imponibile, nel limite dell’80% dello stesso;
c) variazione in aumento del totale della sopravvenienza attiva fiscale da conversione, con ”consumo” contestuale di tutte le perdite fiscali pregresse residue (al netto dell’utilizzo di cui al precedente punto);
d) variazione in diminuzione parziale della ”Sopravvenienza attiva fiscale da conversione” residua.
Il dubbio interpretativo si origina dal fatto che, in alternativa, si potrebbe ritenere che la deduzione degli interessi passivi eccedenti a riporto e l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse debbano essere effettuati dopo aver calcolato il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva fiscale in oggetto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante, sulla base della normativa di riferimento e della risposta a interpello n. 887 del 2021, ritiene che, anche considerata la natura di riserva di patrimonio netto degli SFP, si rendono applicabili, al caso di specie, le disposizioni di cui ai commi 4bis e 4terdell’art. 88 del TUIR.
Pertanto, la conversione del debito in strumenti finanziari partecipativi costituisce, ai fini IRES, una sopravvenienza attiva fiscale da detassare per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo, l’eccedenza ACE e gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati.
Considerato che Alfa, per l’esercizio N, rileva, a fronte di un reddito imponibile (al netto della sopravvenienza da conversione), la compresenza di perdite fiscali di esercizi precedenti ed interessi passivi eccedenti a riporto, l’Istante ritiene necessario procedere nella determinazione del risultato fiscale dell’esercizio considerando, innanzitutto, la situazione in assenza della sopravvenienza attiva fiscale da conversione, con applicazione degli elementi fiscalmente rilevanti indicati e relativa riduzione della base imponibile.
Successivamente, la sopravvenienza attiva fiscale da conversione dovrà essere ridotta attraverso il consumo delle eccedenze residue degli elementi fiscalmente rilevanti e, infine, la residua parte della predetta sopravvenienza dovrà essere neutralizzata attraverso una variazione in diminuzione all’interno del relativo modello dichiarativo.
A parere dell’Istante, tale modo di procedere è coerente con le indicazioni fornite nelle risposte ad interpello n. 85/2018 e 120/2018, nelle quali è precisato che è necessario dare chiara evidenza della sopravvenienza attiva rispetto alle perdite di esercizio e degli interessi passivi eccedenti e, pertanto, è necessario detassare la differenza tra la sopravvenienza attiva e la perdita di periodo (calcolata senza tenere conto della sopravvenienza stessa), le perdite pregresse, la deduzione ACE di periodo e gli interessi passivi indeducibili.
In tal modo, a parere dell’Istante, si rispetterebbe la ratio della disposizione di cui all’art. 88 comma 4ter del TUIR, che, secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 160 del 2019, è, da una parte, quella di esentare la sopravvenienza attiva da esdebitamento dalla tassazione, in quanto non costituente indice di capacità contributiva e, dall’altra, non consentire il riporto in avanti di poste in grado di determinare la riduzione degli imponibili nei successivi periodi d’imposta.
L’Istante evidenzia, infine, che tale modo di operare comporterebbe, con riferimento ai risultati fiscali dell’esercizio N di Alfa, l’integrale utilizzo delle perdite pregresse e l’emersione di un reddito imponibile, pari al 20% del reddito determinato al netto della sopravvenienza da conversione.
Infatti, come visto, le perdite pregresse sarebbero utilizzabili a copertura soltanto nei limiti dell’80% di detto reddito e, per la parte restante, sarebbero utilizzate ad abbattimento della sopravvenienza da conversione che, per la parte residua, sarebbe oggetto di variazione in diminuzione nell’apposito modello dichiarativo.
Viceversa, qualora il reddito imponibile dell’esercizio N fosse determinato al lordo della sopravvenienza da conversione, le perdite della Società risulterebbero inferiori rispetto all’80% del predetto reddito imponibile e sarebbero oggetto di utilizzo a scomputo per il loro intero importo.
Il conseguente residuo sarebbe, quindi, imputabile interamente alla sopravvenienza da conversione che, essendo oggetto di integrale detassazione ai sensi dell’art. 88, comma 4ter, del TUIR, non comporterebbe l’emersione di alcun reddito imponibile.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, occorre evidenziare che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi e qualificatori connessi ai quesiti rappresentati dall’Istante e si fonda sugli elementi descritti nell’istanza, nel presupposto della veridicità e della correttezza della rappresentazione fornita. In particolare, esula dalla risposta tanto la corretta applicazione dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale delle poste in esame in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio in coerenza con i principi contabili di riferimento, quanto la corretta valutazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati nell’istanza e nei vari allegati prodotti. Sul punto, resta impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Tanto premesso, si precisa che la presente risposta ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 88, comma 4ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) così come da richiesto della società istante. Tale disposizione ha introdotto un regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore. Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e quelle pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
La ratio della preventiva consumazione delle perdite e delle altre posizioni fiscali rispetto alla detassazione dei componenti positivi di reddito emergenti dallo stralcio dei debiti deve essere ricercata nella volontà del legislatore di impedire che l’impresa destinata a proseguire l’attività, oltre al beneficio della non imponibilità del componente positivo, possa continuare a utilizzare, a compensazione dei redditi futuri, le perdite e le altre deduzioni formatesi negli anni della crisi (cfr. risposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2018 all’interrogazione parlamentare 5/00047).
Il quesito posto dall’Istante verte sulle corrette modalità di consumazione delle perdite pregresse e di detassazione della sopravvenienza ex art. 88, comma 4ter del TUIR, in presenza di un reddito fiscale al netto della sopravvenienza stessa.
In proposito, si ritiene che la disposizione di cui al predetto art. 88, comma 4ter del TUIR vada coordinata con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 84 del TUIR, secondo cui la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Pertanto, al fine di assicurare il rispetto della ratio della norma di cui all’art. 88, comma 4ter, e di evidenziare correttamente l’utilizzo delle perdite a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione, nel rispetto della corretta determinazione del reddito imponibile sulla base dell’art. 84 del TUIR, si ritiene che occorra:
determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione tenendo conto, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, del regime di cui all’articolo 96 del TUIR;
applicare l’articolo 84 del TUIR sul predetto reddito di periodo, utilizzando le perdite pregresse, nei limiti dell’80% dello stesso reddito, prioritariamente sugli altri redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva;
scomputare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell’articolo 96 del TUIR a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;
detassare, ai sensi dell’art. 88, comma 4ter del TUIR, la parte della sopravvenienza da esdebitazione eventualmente residuata a seguito dell’utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi di cui al punto precedente.
Di conseguenza, con riferimento al caso specifico prospettato dall’Istante, in cui le perdite pregresse risultano inferiori all’80 per cento del reddito imponibile, determinato al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione e tenendo conto della deduzione degli interessi passivi ai sensi dell’articolo 96 del TUIR, la Società dovrà utilizzare tutte le perdite pregresse prioritariamente sugli altri redditi e successivamente sulla sopravvenienza attiva, esentando la quota parte della sopravvenienza attiva che residua dopo la consumazione delle perdite pregresse e degli interessi passivi ai sensi dell’art. 88, comma 4ter del TUIR.
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