AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 marzo 2019, n. 71
Articolo 88 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Sopravvenienze attiva da eliminazione di debiti connessi ad accertamento dell’Agenzia delle Entrate
Quesito
Alfa S.p.A. (in seguito, “Istante”, “Società” o “Alfa”) è stata destinataria di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente a passate annualità.
Tra i rilievi figurano l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (in breve, “FOI”) e “accertamenti di commissioni” intercorse tra la Società e una sua controllata estera, Beta LLC.
L’Istante dichiara di aver pagato l’intera imposta accertata unitamente alle sanzioni e agli interessi. I costi afferenti le FOI e gli accertamenti di commissioni sono stati conseguentemente sottoposti a tassazione.
Alfa ora intende eliminare dal proprio bilancio i debiti originari, accesi nei confronti del/dei fornitori dei servizi ritenuti dall’Agenzia delle Entrate relativi a operazioni inesistenti e agli “accertamenti di commissioni”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per eliminare dal bilancio relativo all’esercizio 2018 i debiti verso la sua controllata estera, la Società intende contabilizzare una sopravvenienza attiva di pari importo da sterilizzare in sede di dichiarazione dei redditi mediante apposita variazione in diminuzione. Tale componente positivo di reddito, infatti, è relativo a costi già tassati e la sua tassazione determinerebbe una doppia imposizione in dipendenza del medesimo presupposto, non ammessa dal nostro ordinamento tributario.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si ricorda che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello le valutazioni di ogni genere in merito al contenuto degli avvisi di accertamento esibiti dall’Istante.
Ne consegue che la risposta è resa assumendo acriticamente i fatti esposti dalla Società, fermo restando ogni possibile controllo in merito agli stessi, ivi compreso il controllo in ordine alla corretta quantificazione delle variazioni fiscali.
Inoltre, essendo detti avvisi di accertamento relativi a maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, il presente parere va circoscritto esclusivamente all’IRES, posto il richiamo all’articolo 88 del TUIR effettuato da Alfa nell’istanza.
Così circoscritta, la fattispecie riguarda la tassazione di eventuali sopravvenienze attive emerse in sede di cancellazione di debiti iscritti in bilancio, a seguito del disconoscimento ai fini fiscali e successivo definitivo pagamento della maggiore imposta dovuta di costi precedentemente imputati al conto economico e fiscalmente dedotti.
Ebbene, sul presupposto qui assunto acriticamente che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, lo stralcio della passività relativa ai costi disconosciuti comporti la rilevazione a conto economico di una sopravvenienza attiva, la stessa non sarebbe imponibile ai sensi dell’articolo 88 del TUIR fino a concorrenza delle spese oggetto di recupero a tassazione da parte dell’amministrazione finanziaria nei precedenti esercizi per le quali è sopraggiunto il pagamento a titolo definitivo delle maggiori imposte derivanti dal loro disconoscimento ai fini fiscali.
A tal fine, sarà onere del contribuente predisporre e tenere la documentazione idonea a consentire all’amministrazione finanziaria di riscontrare la puntuale riconduzione delle menzionate sopravvenienze agli accertamenti definiti e ai relativi versamenti effettuati.