Dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini nel periodo feriale per avvisi bonari, trasmissione documenti ed informazioni richieste in sede di attività di accesso, ispezione e verifica
Il comma 17 dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 ha disposto la sospensione feriale dei termini del pagamento delle comunicazioni di irregolarità c.d. “avvisi bonari” (artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004) per il periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre.
Altra modifica riguardante i pagamenti delle comunicazioni di irregolarità c.d. “avvisi bonari” scaturenti da liquidazione automatica delle dichiarazioni, di cui art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, è quella riguardante il nuovo termine, per gli avvisi bonari l’art. 37 quater introdotto dal D.L. n. 21/2022, statuisce che “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché dalle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in 60 giorni”.
Sono i documenti predisposti ed inviati dall’Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione oppure da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata. La regolarità del pagamento della rata unica do della prima e/o successive rate consentono di usufruire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 462/97, di fruire della riduzione delle sanzioni.
Il comma 16 dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 ha aggiunto al comma 11-bis dell’art. 37 del D.L. 223/2006 l’ultimo periodo con cui si dispone la sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti ed informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori al contribuente per le attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA.
art. 7-quater del Decreto Legge n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
16. All’articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita’ di accesso, ispezione e verifica, nonche’ delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”.
17. Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
18. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attivita’ giurisdizionale.
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