INPS – Circolare 26 settembre 2022, n. 105

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per gli organismi sportivi in oggetto.

INDICE

  1. Premessa e quadro normativo di riferimento
  2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
  3. Modalità di recupero dei contributi sospesi
  4. Istruzioni operative

4.1 Datori di lavoro con dipendenti

4.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

  1. Istruzioni contabili
  2. Premessa e quadro normativo di riferimento

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 923, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – come prorogate dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – hanno previsto, per gli organismi sportivi oggetto della presente circolare, la sospensione dei termini dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (cfr. la circolare n. 64/2022).

Successivamente, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto, al comma 1-bis dell’articolo 39, che i richiamati termini di sospensione sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022.

Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi, in applicazione delle previsioni di cui al medesimo comma 1-bis, è fissato alla data del 16 dicembre 2022.

Ciò premesso, sulla base di quanto previsto dal nuovo dettato normativo, si forniscono con la presente circolare le relative indicazioni e le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse gestioni interessate.

  1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini, introdotta dalla legge n. 234/2021 e prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Pertanto, l’Istituto comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

Al riguardo si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), ivi comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 3 della circolare n. 52/2020.

Si precisa, altresì, che con il messaggio n. 23735/2007 l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Inoltre, si segnala che la sospensione in trattazione non opera rispetto alle eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022 (cfr. le circolari n. 14/2022, n. 64/2022 e il messaggio n. 884/2022).

Infine, si ribadisce che, analogamente, la sospensione oggetto della presente circolare non opera con riferimento ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.

  1. Modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge n. 50/2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

  1. Istruzioni operative

4.1 Datori di lavoro con dipendenti

Come già disposto dalla circolare n. 64/2022, rimangono valide le disposizioni relative al odice di autorizzazione “7M”, la cui validità verrà prorogata in base alle disposizioni sopra richiamate.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

Si rammenta, altresì, che l’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.

Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:

Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
 DSOSPPNNNNNNCCN979mm/aaaamm/aaaa 

4.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

Le presenti istruzioni sostituiscono quelle già fornite con la circolare n. 64/2022, paragrafo 4.2. I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 1, comma 923, della legge n. 234/2021, così come individuati al paragrafo 2 della presente circolare, che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 38, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell’ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923, decreto-legge n. 50/2022, convertito con Legge n. 91/2022. Validità dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – ottobre 2022”.

Committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella presente circolare, provvederanno, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).

Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopraindicato all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L’elenco dei committenti che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.

La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:

Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaPeriodo dalPeriodo alImporti a debito versati
 CXX/C10 mm/aaaamm/aaaa 
  1. Istruzioni contabili

Per le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi inerenti alla sospensione contributiva prevista a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, i cui termini sono stati ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022, per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 50/2022, si rinvia alle istruzioni contabili contenute nella circolare n. 64/2022.

Si allega la variazione intervenuta nella denominazione del conto (Allegato n. 1).

Allegato 1

Variazione al piano dei conti

Tipo variazioneV
Codice contoGPA00163
Denominazione completaCrediti per contributi sospesi alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche – art. 1, comma 923 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; art. 7, comma 3 bis, della legge 27 aprile 2022, n. 34, art. 39, comma 1 bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Denominazione abbreviataCR.CON.SOSP.FED.SOC.SPORT.-L.234/21;L.34/22;DL50/22
Validità e Movimentabilità05/22-S