INAIL – Circolare 27 maggio 2022, n. 23
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative
Quadro normativo
– Legge 30 dicembre 2021, n. 234: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”, articolo 1, commi 923 e 924.
– Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Articolo 7, commi 3 bis e 3 ter.
– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», articolo 1, comma 9, lettera e)”.
– Circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 7: “Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative”.
– Circolare Inail 28 gennaio 2022, n. 8: “Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative.
Premessa
Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha disposto ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
L’articolo 7, comma 3-bis, ha infatti previsto la proroga fino al 31 luglio 2022 dei termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c), e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022.
Il successivo comma 3-ter dispone che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo (allegato 1).
Acquisito il preventivo nulla-osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 1) si forniscono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata.
Proroga della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti prevista dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
L’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, stabilisce per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la proroga al 31 luglio 2022 della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 luglio 2022.
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.
Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 31 luglio 2022 ai sensi della normativa in esame:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 ai sensi dell’articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 2);
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022.
Pertanto:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi ondine -Autoliquidazione dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022;
2. le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 20 luglio 2022 al 10 agosto 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi online -Denunce.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022.
Per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 ex articolo 44, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come inserito dall’articolo 59, comma 19, secondo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall’articolo 55, comma 5, secondo periodo della legge 17 maggio 1999, n. 144, i versamenti sospesi sono quelli relativi alla prima e alla seconda rata in scadenza rispettivamente il 16 febbraio e il 16 maggio 2022.
A. Modalità di versamento dei premi sospesi
Come riportato in premessa, ai sensi dell’articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
Si ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.
I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione in discorso beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 31 agosto 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché alla rateizzazione prevista dall’articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
B. Comunicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti da parte degli interessati
Coloro che intendono fruire della sospensione in parola devono presentare la comunicazione di sospensioni ai sensi dell’articolo 7, commi 3-bis e 3-ter del decretolegge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° giugno fino al 31 luglio 2022.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica) e i beneficiari devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte, nonché la modalità di versamento dei premi sospesi.
Per coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 la proroga disposta dall’articolo 7 commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 è automatica e non deve quindi essere presentata una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.
C. Istruzioni per il versamento dei premi
Come già comunicato con circolare Inail 28 gennaio 2022, n. 8, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”:
– 999251 per il versamento in un’unica soluzione dei premi sospesi da effettuarsi entro il 31 agosto 2022;
– 999252 per il versamento in forma rateale, la prima rata deve effettuarsi entro il 31 agosto 2022, senza interessi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
—
Note:
(1) Nota protocollo n. 4890 del 26 maggio 2022.
(2) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 febbraio 2015 è stata approvata la determina del Presidente dell’Inail del 5 novembre 2014, n. 330 che ha fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all’Inail delle denunce retributive annuali di cui all’art. 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando il termine previsto dall’art. 28, comma 1 e dall’art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.
Allegato 1
Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34
Titolo I MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI
Capo I Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Art. 7 Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
(omissis)
3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
(omissis)
923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020
Articolo 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (omissis)
9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
(omissis)
e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
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