INAIL – Circolare 27 luglio 2022, n. 30
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Articolo 39, comma 1 bis, decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Istruzioni operative
Quadro normativo
– Legge 30 dicembre 2021, n. 234: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”, articolo 1, commi 923 e 924.
– Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Articolo 7, commi 3 bis e 3 ter.
– Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Articolo 39, comma 1 bis.
– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», articolo 1, comma 9, lettera e)”.
– Circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 7: “Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative”.
– Circolare Inail 28 gennaio 2022, n. 8: “Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative”.
– Circolare Inail 27 maggio 2022, n. 23: “Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative”.
Premessa
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
L’articolo 39, comma 1-bis, ha infatti previsto la proroga fino al 30 novembre 2022 dei termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c), e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall’articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (allegato 1).
Acquisito il preventivo nulla-osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 1) si forniscono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata. Ulteriore proroga della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti prevista dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall’articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
L’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, stabilisce per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la proroga al 30 novembre 2022 della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 – 30 novembre 2022.
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.
Per quanto riguarda gli adempimenti, restano quindi sospesi fino al 30 novembre 2022 ai sensi della normativa in esame:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 ai sensi dell’articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 2);
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
In considerazione della chiusura dell’esercizio finanziario, gli adempimenti amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 2022.
In particolare:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 può essere trasmessa tramite il servizio Alpi online disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione.
2. la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione può essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Denunce.
Dal 1° ottobre i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla Sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al novembre 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022.
Modalità di versamento dei premi sospesi
Come riportato in premessa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.
I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione in discorso beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 16 dicembre 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché alla rateizzazione prevista dall’articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Comunicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti da parte degli interessati
Coloro che intendono fruire della sospensione, prorogata dall’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° settembre 2022 al 30 novembre 2022.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, discipline sportive associate, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica) e i beneficiari devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte.
Anche coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e hanno usufruito della proroga disposta dall’articolo 7 commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, stante i nuovi termini di sospensione e la nuova modalità di ripresa dei versamenti, devono presentare una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.
1. Istruzioni per il versamento dei premi
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”:
– 999256 per il versamento in un’unica soluzione dei premi sospesi da effettuarsi entro il 16 dicembre 2022.
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Note:
(1) Nota protocollo n. 6818 del 25 luglio 2022.
(2) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 febbraio 2015 è stata approvata la determina del Presidente dell’Inail del 5 novembre 2014, n. 330 che ha fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all’Inail delle denunce retributive annuali di cui all’art. 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando il termine previsto dall’art. 28, comma 1 e dall’art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.
Allegato
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 recante: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina
(GU n.164 del 15-7-2022)
(omissis)
Art. 39
Disposizioni in materia di sport
1. Le risorse di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall’articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.