INAIL – Circolare 28 gennaio 2022, n. 8

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative.

Quadro normativo

– Decreto legge 21 ottobre 2021, n.146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”, articolo 3 quater.

– Legge 30 dicembre 2021, n. 234: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”, articolo 1, commi 923 e 924.

– Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», articolo 1, comma 9, lettera e)”.

– Circolare Inail 11 febbraio 2021, n.7: “Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e  società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative”.

Premessa

La legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha previsto a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione  sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sono state disposte con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che all’articolo 1, comma 923 sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Il successivo comma 924 dispone che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Acquisito il preventivo nulla-osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 1) si forniscono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata.

A. Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Come riportato in premessa la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in vigore dal 21 dicembre 2021, all’articolo 3- quater, rubricato “Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche” ha disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Possono usufruire del rinvio le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 2 del citato articolo 3-quater stabilisce che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.

Sul punto si evidenzia che non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadenti nel periodo di applicazione della sospensione previsto dalla norma in esame.

Pertanto, detto rinvio riguarda esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie di cui all’articolo 2, comma 11, del decretolegge 9 ottobre 1989, n.338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.

B. Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti prevista dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

L’articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, una ulteriore sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (NOTA 2).

Si fa presente che l’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, aveva stabilito un’analoga sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 illustrata con la circolare Inail 11 febbraio 2021, n.7.

I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 che consente lo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (Cip), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva (NOTA 3).

Per quanto riguarda gli adempimenti, sono sospesi ai sensi della normativa in esame:

1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 ai sensi dell’articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 (NOTA 4);

2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 maggio 2022.

Pertanto:

1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online -Autoliquidazione dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022;

2. le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi online -Denunce.

I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.

Come riportato in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 i versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese (NOTA 5).

In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.

Si ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione stabilita dall’articolo 1, comma 923 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 30 maggio 2022.

La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché alla rateizzazione prevista dall’articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche per le quali non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in esame per l’applicazione della sospensione devono effettuare gli adempimenti e i versamenti regolarmente ai sensi degli articoli 28, comma 4, primo periodo e 44, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 e dell’articolo 23, comma 3, del decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Pertanto, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021, devono essere presentate entro il 28 febbraio 2022, con modalità telematica.

Il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2022.

C. Comunicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti da parte degli interessati

Coloro che applicano le sospensioni in discorso devono presentare apposite comunicazioni, entro il 30 aprile 2022, utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° febbraio fino al 30 aprile 2022.

Nelle comunicazioni deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica).

Per la sospensione prevista dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i beneficiari devono altresì dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte, nonché la modalità di versamento dei premi sospesi.

D. Istruzioni per il versamento dei premi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”:

– 999251 per il versamento in un’unica soluzione dei premi sospesi ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 923 e 924, da effettuarsi entro il 30 maggio 2022;

– 999252 per il versamento in forma rateale previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 923 e 924. Il versamento della prima rata da effettuarsi entro il 30 maggio 2022, senza interessi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.

Note:

(1) Nota protocollo n.0000718 del 26 gennaio 2022.

(2) Articolo 1, comma 923, legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(3) Sul punto in occasione della stesura della circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 7 è stato acquisito il preventivo nulla-osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei ministri.

(4) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 9 febbraio 2015 è stata approvata la determina del Presidente dell’Inail del 5 novembre 2014, n. 330 che ha fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione all’Inail delle denunce retributive annuali di cui all’art. 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando il termine previsto dall’art. 28, comma 1 e dall’art. 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.

(5) Articolo 1, comma 924, legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Allegato

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

(omissis)

Capo I

Misure urgenti in materia fiscale

(omissis)

Art. 3 quater Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

(omissis)

923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020

Articolo 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

(omissis)

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

(omissis)

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;