INAIL – Nota 09 dicembre 2022, n. 11210
Sospensione dei versamenti e degli adempimenti ex articolo 39, comma 1 bis, del decreto legge 50/2022 convertito nella legge 91/2022 e art. 13 del decreto legge 176/2022.
Con circolare 27 luglio 2022, n. 30 sono state fornite le istruzioni operative in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti per i soggetti individuati dall’articolo 1, commi 923 e 924 della legge 234/2021 (NOTA 1), dall’articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge 17/2022 convertito nella legge 34/2022 (NOTA 2) e dall’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (NOTA 3).
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti era stato fissato, da ultimo, al 16 dicembre 2022, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1-bis del richiamato articolo 39.
L’articolo 13 del decreto legge n. 18 novembre 2022 n. 1764, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, ha disposto che i versamenti sospesi possono essere effettuati, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.
Pertanto, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi sospesi, precedentemente prevista al 16 dicembre 2022, è ora fissata alla data del 22 dicembre 2022.
Entro la medesima data del 22 dicembre 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).
Si ricorda che per espressa previsione di legge non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
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Note:
(1) Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 923 e 924: “923. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi: (…) b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; (…) 924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
(2) Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, articolo 7, commi 3 bis e 3 ter: “3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.
(3) Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, articolo 39, comma 1-bis: “Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall’articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
(4) Articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – Disposizioni in materia di sport, dispone “1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in ultimo dall’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.”
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