La Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 21581 depositata il 18 settembre 2017 intervenendo in tema di sospensione del processo per effetto della presentazione dell’istanza di  “rottamazione” delle liti fiscali ha affermato che è ammissibile la presentazione della domanda di rinvio dell’udienza formulata con istanza presentata prima della pubblicazione del D.l. 50 del 2017.

La vicenda sottoposta alla Corte Suprema riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’ IVA relativa all’anno d’imposta 1999, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale aveva proposto ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Il contribuente in data 21 aprile 2017, a seguito dell’emanazione del D.L. n. 50/2017, aveva presentato l’istanza per la definizione agevolata delle liti pendenti.

I giudici di legittimità, richiamando i propri precedenti (Sez. 6-5, n. 16023/17 e n. 14732/17), hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in accoglimento dell’istanza del ricorrente presentata il 21 aprile 2017.

Gli Ermellini, nella brevissima ordinanza in commento, hanno precisato che“l’istanza – presentata nelle more della pubblicazione del d.l. n. 50/2017, il cui art. 11, co. 8, ha introdotto la possibilità di sospensione del processo ai fini della c.d. rottamazione – va accolta, con rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata ex art. 6, d.l. 22/10/16, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 1/12/16 n. 225.”