AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 maggio 2020, n. 124
Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Sostituzione gestione fondo SGR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] Società di Gestione del Risparmio Spa (di seguito istante), gestore di fondi comuni immobiliari chiusi, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante ha gestito, fino al […] 2019, il Fondo di Investimento Alternativo (c.d.”FIA”) immobiliare chiuso di tipo riservato, denominato […] (di seguito fondo), che dispone di un portafoglio di immobili localizzato […].
A seguito delle delibere adottate dall’assemblea dei partecipanti al fondo, la[BETA] SGR Spa è subentrata nella gestione dello stesso a far data dal […] 2019.
Dovendo ora presentare la dichiarazione annuale IVA, e tenuto conto che le istruzioni al modello IVA prevedono che le società di gestione del risparmio devono,ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, determinare e liquidare separatamente l’imposta dovuta per l’attività della società da quella dovuta per ciascun fondo, e che, nel caso di subentro di una nuova SGR, “la società digestione subentrante assume la medesima posizione della società di gestione sostituita”, l’istante chiede di sapere:
a) “se la Subentrante e la Sostituita debbano in maniera speculare ricalcolare/rideterminare le rispettive posizioni finanziarie IVA coerentemente con il trasferimento alla subentrante di tutte le operazioni riferibili alla gestione del fondo,ivi comprese quelle poste in essere nella frazione d’anno antecedente il momento di efficacia della sostituzione”;
b) nel caso di risposta affermativa al quesito di cui alla lettera a), come procedere in sede di predisposizione della dichiarazione annuale IVA;
c) se il credito IVA relativo agli anni precedenti, di pertinenza del fondo e già trasferito alla SGR sostituita – ma non ancora incassato – debba essere trasferito alla SGR subentrante o debba considerarsi acquisito dalla SGR sostituita.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che:
a) la SGR sostituita deve trasferire alla SGR subentrante la posizione creditoria/debitoria IVA del fondo trasferito relativa al periodo d’imposta in cui si è verificata la sostituzione (2019);
b) in sede di dichiarazione annuale IVA, la SGR subentrante deve esporre nell’apposito modulo riferito al fondo i debiti e i crediti IVA di tutto il 2019 e nel contempo indicare i versamenti dell’IVA periodica come eseguiti, salvo poi regolare le poste finanziarie con la SGR sostituita;
c) i crediti IVA relativi ad anni pregressi restano acquisiti dalla SGR sostituita,anche se non ancora utilizzati in compensazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – “TUF”), dispone che “Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società digestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”.
Per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, i fondi comuni d’investimento immobiliari, costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Da ciò discende che il fondo comune d’investimento, quale patrimonio separato:
– deve essere tenuto distinto dal resto del patrimonio della società di gestione del risparmio o da eventuali altri segmenti patrimoniali ugualmente sottoposti ad analogo regime di separazione;
– è destinatario diretto di effetti giuridici anche se le attività negoziali o processuali possono essere espletate esclusivamente dal soggetto che ha istituito e/o gestisce il fondo stesso.
Da un punto di vista fiscale, la disciplina dei fondi comuni d’investimento immobiliari è contenuta negli articoli 6 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, 410.
In particolare, ai fini IVA, l’articolo 8 stabilisce che “La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L’imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall’imposta dovuta per l’attività della società (…), ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell’imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi”.
Da un punto di vista procedurale – come, peraltro, chiarito anche nelle circolari n. 47/E dell’8 agosto 2003 e n. 2/E del 15 febbraio 2012 – è la società di gestione del risparmio, in virtù del principio dell’unicità del soggetto passivo d’imposta, a dover:
– presentare un’unica dichiarazione annuale IVA (composta da un frontespizio e tanti moduli quante sono le contabilità istituite per sé e per i fondi dalla stessa amministrati);
– effettuare un versamento cumulativo, per le somme complessivamente dovute da sé stessa e dai fondi (al quale procede previa compensazione dei saldi IVA rilevati in ciascuna distinta contabilità).
Nell’ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo la SGR subentrante assume la medesima posizione della SGR sostituita, ragione per cui, nel caso in cui detta sostituzione avvenga nel corso dell’anno, il credito IVA fino a quel momento maturato è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante, la quale ha l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA indicando nel modulo relativo al fondo tutte le operazioni riferibili alla gestione dello stesso, ivi comprese quelle poste in essere nella frazione d’anno antecedente il momento di efficacia della sostituzione. Nello stesso modulo, deve essere indicato (rigo VA4, campo 3) anche il numero di partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita.
In particolare, al fine di consentire la riconciliazione delle poste da indicare nelle dichiarazioni annuali della SGR subentrante e della sostituita, occorre procedere come segue:
– la SGR sostituita indica nel quadro VL il debito IVA annuale al netto delle risultanze del fondo;
– conseguentemente, per effetto dei versamenti periodici IVA effettuati dalla SGR sostituita con riferimento al fondo (per il periodo ante sostituzione), al momento della liquidazione risulterà una eccedenza a credito che può essere oggetto di cessione alla SGR subentrante;
– detto credito va indicato nel rigo VD1 ed espunto dalla dichiarazione mediante l’indicazione del medesimo importo nel rigo VL37;
– la SGR subentrante, a sua volta, riporta nel rigo VD51 e nel rigo VL35 il credito ricevuto che gli consente di abbattere il debito riferito al fondo per il periodo ante subentro.
Se nel corso dell’anno in cui è avvenuta la sostituzione del gestore del fondo la SGR sostituita ha maturato, per la parte relativa alla sua gestione, un’eccedenza a credito IVA, la SGR subentrante può farla confluire nelle liquidazioni periodiche a decorrere dalla data in cui la sostituzione è divenuta efficace, al netto di quanto già utilizzato dalla SGR sostituita nelle liquidazioni periodiche antecedenti a quella data.
Con riferimento, infine, al credito IVA maturato dal fondo nell’anno precedente a quello in cui ha efficacia la sostituzione, lo stesso non trova autonoma evidenza nella dichiarazione annuale IVA presentata dalla SGR sostituita dal momento che quest’ultima effettua un versamento cumulativo dell’IVA complessivamente dovuta dalla SGR e dai fondi, previa somma algebrica dei saldi IVA rilevati in ciascuna distinta contabilità.
Pertanto, il credito IVA pregresso del fondo può, alternativamente:
– rimanere nella disponibilità della SGR sostituita – salvo regolare le poste finanziarie – confluendo nell’eccedenza annuale IVA (sez. III del quadro VL modulo1), che può essere utilizzata in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 351 del 2001, ovvero, in alternativa, essere chiesta a rimborso;
– confluire nelle liquidazioni periodiche della SGR subentrante, al netto, ovviamente, degli utilizzi già effettuati dalla SGR sostituita. Tuttavia, poiché nel quadro VL non è possibile dare autonoma evidenza di detto credito IVA in quanto ciò che può essere dichiarato è solo il credito complessivamente maturato della società digestione del risparmio come risultante dalla precedente dichiarazione, è la SGR subentrante a dover attestare l’esistenza contabile del credito IVA di spettanza del fondo, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dall’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di idonea documentazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Sostituzione gestione fondo SGR - Utilizzo credito IVA - Risposta 18 giugno 2021, n. 421 dell'Agenzia delle Entrate
- Redditi di capitale - Obblighi di sostituzione d'imposta della SGR in sede di liquidazione di OICR- Art. 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Risposta n. 161 del 30 marzo 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- Obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari previsti per le Società di Gestione del Risparmio (SGR) - Risposta 21 maggio 2020, n. 5 dell'Agenzia delle Entrate
- Prestazioni di consulenza funzionali alla attività di gestione di un FIA propria di una SGR - Esenzione IVA - Risposta 06 agosto 2021, n. 527 dell'Agenzia delle Entrate
- Servizi di gestione dei fondi comuni di investimento prestati dall'Advisor alla SGR, esenzione IVA ex art. 10, primo comma, n. 1), D.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta n. 11 del 12 gennaio 2023 dell'Agenzia delle Entrate
- IVA - Servizi di gestione dei fondi comuni di investimento prestati da altre società del gruppo alla SGR - Art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta n. 179 del 31 gennaio 2023 dell'AGENZIA delle ENTRATE
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…