AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 giugno 2021, n. 421
Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Sostituzione gestione fondo SGR – Utilizzo credito IVA
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], società di gestione del risparmio (di seguito istante e/o SGR sostituente), gestore di fondi comuni immobiliari chiusi, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante riferisce di essere subentrata il [..] 2021 alla società di gestione del risparmio [BETA] (di seguito SGR sostituita) nella gestione del fondo di investimento alternativo (FIA) immobiliare chiuso di tipo riservato denominato [GAMMA] (di seguito fondo).
Il fondo – istituito in data […] 2016 dalla SGR sostituita ed avente ad oggetto investimenti in immobili nel settore della logistica – ha maturato, al 31 dicembre 2020, un credito IVA pari a [..] euro.
Con riferimento al citato credito IVA, le parti hanno concordato che lo stesso confluisca nelle liquidazioni periodiche dell’istante (quale SGR sostituente) e che, quindi, non rimanga nella disponibilità della SGR sostituita.
In particolare, l’ammontare del credito IVA, confluito nelle liquidazioni periodiche dell’istante al netto di quanto già utilizzato, fino al […] 2021, dalla SGR sostituita è pari a circa […] di euro.
L’istante chiarisce che «…, in conformità con le linee guida fornite dalla risposta all’interpello n. 124 del 4 maggio 2020 e come previsto dall’Accordo di Sostituzione, il Credito IVA è confluito nella contabilità IVA dell’istante a fare data dal [. ] 2021 e sarà utilizzato a partire dalle liquidazioni periodiche del mese di […] 2021 in “compensazione verticale ” ossia in compensazione con l’eventuale IVA a debito derivante dalle operazioni del Fondo [GAMMA] e dalle operazioni di altri fondi gestiti dall’istante, ai sensi della disciplina IVA prevista per i fondi immobiliari di cui all’art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351».
Tanto premesso, l’istante chiede se è possibile «utilizzare in “compensazione orizzontale” il Credito IVA del Fondo [GAMMA] con imposte diverse dall’IVA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 […], già nell’anno di subentro nella gestione del Fondo [GAMMA], ossia dopo il [… ] 2021».
«Al riguardo, l’istante chiede a codesta spettabile Agenzia di confermare che, ai fini della “compensazione orizzontale ” l’art. 17, comma 1, D. Lgs. 241/1997 debba essere interpretato nel senso che il requisito della dichiarazione IVA previsto da tale norma possa essere rispettato anche qualora, come nel caso in esame, la gestione di un fondo immobiliare sia trasferita da una SGR ad un ‘altra e il credito IVA risulti dalla dichiarazione IVA presentata dalla SGR sostituita, fermo restando che il credito IVA confluisce nella posizione IVA della SGR subentrante alla data di efficacia della sostituzione (nel caso in esame[…]2021)».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene «di poter utilizzare il Credito IVA in “compensazione orizzontale ” ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, già a partire dal 2021, successivamente alla data di efficacia del subentro nella gestione del fondo [GAMMA] ([…] 2021) facendo riferimento alla dichiarazione IVA per il 2020 che verrà presentata da [BETA] entro il 30 aprile 2021.
In particolare, la “compensazione orizzontale ” avverrebbe con i versamenti in acconto e a saldo dell’IMU dovuta nel 2021 dal fondo [GAMMA] e da altri fondi gestiti dalla stessa istante, […]».
Parere dell’Agenzia delle entrate
Come già ampiamente chiarito nella risposta n. 124, pubblicata il 4 maggio 2020 nell’apposita sezione del sito della scrivente ( www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli- interpelli/interpelli), cui si rinvia per ogni approfondimento, nell’ipotesi di sostituzione nella gestione di un fondo, la SGR sostituente assume la medesima posizione della SGR sostituita, ragione per cui, nel caso in cui detta sostituzione avvenga nel corso dell’anno, il credito IVA fino a quel momento maturato (ovvero dal [..] al [..] 2021) confluisce nella posizione IVA della SGR sostituente alla data di efficacia della sostituzione (nel caso in esame […]2021).
Con la citata risposta, sono state, altresì, chiarite le modalità di riconciliazione in sede di dichiarazione annuale delle poste trasferite dalla SGR sostituita alla SGR sostituente al fine di dare evidenza del passaggio dei crediti.
In particolare, per quel che qui interessa, con specifico riferimento al credito IVA annuale del fondo maturato nell’annualità precedente a quello in cui ha efficacia la sostituzione, è stato chiarito che lo stesso può alternativamente rimanere nella disponibilità della SGR sostituita – salvo regolare le poste finanziarie – «confluendo nell’eccedenza annuale IVA (sez. III del quadro VL modulo 1), che può essere utilizzata in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, così come disposto dall’articolo 8 comma 2, del decreto-legge n 351 del 2001», ovvero, in alternativa, confluire nelle liquidazioni periodiche della SGR subentrante, al netto, ovviamente, degli utilizzi già effettuati dalla SGR sostituita.
In tale evenienza, è stato chiarito che «poiché nel quadro VL non è possibile dare autonoma evidenza di detto credito IVA in quanto ciò che può essere dichiarato è solo il credito complessivamente maturato della società di gestione del risparmio come risultante dalla precedente dichiarazione, è la SGR subentrante a dover attestare l’esistenza contabile del credito IVA di spettanza del fondo, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dall’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di idonea documentazione».
Tanto premesso, non si ravvisano impedimenti al fatto che il credito annuale IVA maturato dal fondo nel periodo d’imposta precedente possa essere utilizzato dalla SGR subentrante anche in compensazione orizzontale ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Si ricorda, tuttavia, che detto articolo, al comma 1, ultimo periodo (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) dispone che «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge».
Pertanto la SGR subentrante può utilizzare in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti dal fondo, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, il credito IVA relativo al fondo, formatosi nell’anno precedente a quello in cui la sostituzione è divenuta efficace, emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata dalla SGR sostituita, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione, se l’importo utilizzato è superiore a 5.000 euro. A tal fine, il visto di conformità apposto sulla dichiarazione della SGR sostituita, nella quale è stata evidenziata l’eccedenza a credito, esplica i suoi effetti anche nei confronti della SGR sostituente (cfr. articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 23 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).
In particolare, nel caso di utilizzo del credito in compensazione esterna, il modello F24 va compilato utilizzando il codice identificativo “62 – SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”, istituito con la risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009, indicando nella sezione “Contribuente”:
– nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale della SGR sostituente e i relativi dati anagrafici e domiciliari;
– nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della SGR sostituita;
– nel campo “CODICE IDENTIFICATIVO” il codice 62.
Resta inteso che la soluzione resa non equivale a legittimare l’effettiva esistenza del credito IVA né, tantomeno, la spettanza dello stesso non essendo tale aspetto oggetto della richiesta in esame.
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