CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 03 dicembre 2020, n. 151
Sottoscrizione della nuova convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 5, commi 10 e 11, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ti trasmetto la nuova convenzione MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 5, commi 10 e 11, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, siglata nei giorni scorsi. Nel rispetto della nuova convenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti nei nostri albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
b) gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP.
Quanto alle modalità di trasmissione dei crediti formativi restano valide le indicazioni fornite con l’Informativa n. 24 del 25 marzo 2019. Sarà cura del Consiglio Nazionale apportare al sistema informatico le necessarie modifiche che consentano il trasferimento dei dati al MEF nel rispetto di quanto indicato nella suesposta lettera b).
Allegato 1
Codici elenco materie modificati nella seduta CNDCEC 20.11.2019 utilizzati per definire la corrispondenza con il programma formativo MEF 2020 (adottato con Determina MEF – RGS – prot. 642668 del12/05/2020)
1. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero dell’economia e delle finanze, per i quali gli Ordini territoriali ed i Soggetti autorizzati richiedono l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi annui nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) sono inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i seguenti codici dell’elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
B.3.1 Principi generali ed evoluzione normativa: i reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio
C.2.1 La disciplina normativa della revisione legale dei conti e la deontologia dei revisori legali
C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
C.2.3 I controlli di qualità nella revisione legale dei conti
C.2.4 Tecnica professionale per lo svolgimento della revisione e altri servizi di assurance
C.2.5 Revisione contabile per i bilanci delle imprese di dimensioni minori
C.2.8 La revisione degli enti non profit
C.2.9 La revisione legale affidata al collegio sindacale
C.2.13 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
C.2.14 I controlli per la prevenzione dei reati societari (i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001)
C.2.15 Adempimenti richiesti al revisore dalla normativa tributaria
C.2.16 Adempimenti richiesti al revisore dal quadro normativo e regolamentare applicabile
C.10.3 I vincoli normativi operanti sul sistema informativo
D.4.20 Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità della riforma
2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero dell’economia e delle finanze, per i quali gli Ordini territoriali richiedono l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini del conseguimento dei crediti formativi nelle materie non caratterizzanti la revisione legale (nel programma definite Materie Gruppo B e C) sono inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i seguenti codici dell’elenco materie allegato al Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
C.1.1 Contabilità generale di base ed avanzata
C.1.2 Bilancio di esercizio
C.1.3 Principi contabili nazionali
C.1.4 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate
C.1.5 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
C.1.6 Bilancio consolidato
C.3.1 Strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo
C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (capital budgeting)
C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico
C.4.1 Analisi strategico – competitiva dell’impresa: analisi interna ed esterna
C.4.2 Analisi delle dinamiche economiche – finanziarie dell’impresa
C.9.1 Le tipologie di enti non profit
C.11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance
D.2.3 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy)
D.3.7 Società di persone, società di capitali e altre forme (associazioni, comunione, società occasionali, società tra professionisti)
D.3.8 Le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari partecipativi
D.3.10 Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico a confronto
D.3.11 Il bilancio
D.3.12 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati
D.3.13 La disciplina del recesso
D.3.14 La disciplina delle società con azioni quotate
D.3.15 I conferimenti e altre forme di finanziamento nelle srl
D.3.18 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci
D.3.20 Le operazioni straordinarie
D.3.21 Le modifiche al capitale sociale
D.3.22 Scioglimento e liquidazione
D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche
D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi
D.9.5 I reati societari
Allegato 2
TABELLA DI RACCORDO PROGRAMMA MEF 2020 – CODICI ELENCO MATERIE REGOLAMENTO FPC DEL CNDCEC MODIFICATI NELLA SEDUTA 20.11.2019 (aggiornata alla Determina MEF – RGS -prot. 642668 del12/05/2020
(Tabelle)
Allegato 3
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per IL RICONOSCIMENTO DELL’EQUIPOLLENZA DELLA FORMAZIONE GIÀ ASSOLTA DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI RELATIVI ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO AL MEF, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMI 10 E 11, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
Articolo 1
(Contenuto dell’obbligo formativo)
1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori Legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi per un totale di almeno 60 crediti formativi nel triennio, nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Ministero dell’economia e delle finanze con le determine adottate ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A). Gli altri 10 crediti formativi annui potranno essere conseguiti nelle materie di cui ai Gruppi B e C, come definite nel citato programma annuale di formazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che risultano iscritti anche al registro dei revisori Legali scelgono liberamente gli eventi ed i corsi da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
3. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscono che i crediti attribuiti alle attività di cui all’articolo 16 del Regolamento per la formazione professionale continua (FPC) adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato nel Bollettino del Ministero della giustizia in data 15 agosto 2019 non possono essere considerati validi ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.
4. Qualora un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale dei revisori legali.
5. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscono che gli iscritti nell’Albo e nell’Elenco speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori Legali, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 39/2010, senza possibilità di far valere i casi di esclusione (iscrizione nell’elenco speciale) e le ipotesi di riduzione dei crediti formativi o di esonero previste agli articoli 6 e 8 e del vigente Regolamento per la formazione professionale adottato dal Consiglio Nazionale, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.
6. I docenti maturano i crediti formativi relativi ai corsi tenuti. Le informazioni su tali crediti sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze, con le stesse modalità indicate per i partecipanti ai corsi all’articolo 3 del presente accordo.
7. Le disposizioni della presente convenzione si applicano agli iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.
Articolo 2
(Eventi formativi che consentono di assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali)
1. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati dagli Ordini territoriali, dai Soggetti autorizzati, dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, la partecipazione alle attività di “aggiornamento”, di cui all’articolo 1, comma 4 del Regolamento della formazione professionale continua e alle attività di “formazione”, di cui all’articolo 1 comma 5 del medesimo Regolamento di formazione sono equiparate nella determinazione dei crediti associabili alla durata dell’evento nella misura di 1 ora=1 credito formativo professionale.
2. Gli eventi formativi che presentano un contenuto conforme al programma annuale definito dal Ministero, per i quali gli Ordini territoriali ed i Soggetti autorizzati richiedono l’accreditamento al Consiglio Nazionale, utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali sono inseriti sul portale della formazione del Consiglio Nazionale utilizzando i codici indicati nell’allegato 1, tenuto conto del raccordo fra il programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze e l’elenco delle materie del Regolamento della formazione professionale continua (FPC) di cui all’allegato 2. Gli allegati 1 e 2 sono soggetti a modifiche periodiche per tener conto degli eventuali aggiornamenti apportati al programma annuale formativo adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Qualora un evento formativo abbia ad oggetto argomenti rientranti in più materie dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia trattata e la relativa durata, al fine di consentire l’attribuzione dei crediti formativi distinguendo fra le materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A) e le altre materie (nel programma annuale definite Materie Gruppo B e C).
5. Gli Ordini territoriali e i Soggetti autorizzati dal CNDCEC, allegano alla richiesta di accreditamento il programma dell’evento formativo al fine di consentire al Consiglio Nazionale di valutare la rispondenza con il programma formativo annuale adottato dal Ministero.
6. Il MEF attribuisce piena validità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione della corrispondenza con il programma annuale. Quest’ultimo si impegna a trasmettere semestralmente al Ministero l’elenco degli eventi accreditati ed i relativi programmi acquisiti dagli Ordini e dai Soggetti autorizzati, con l’indicazione del codice del singolo evento formativo, del codice materia, del titolo, della data e del numero di crediti formativi attribuiti a ciascun evento.
7. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica periodicamente al Consiglio Nazionale l’elenco degli eventi formativi autorizzati ai Soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 5, comma 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
8. Per consentire il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 5, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia di formazione professionale continua (FPC), il Consiglio Nazionale stesso accredita i corsi e-learning predisposti dal Ministero attraverso l’adozione di una specifica delibera e l’inserimento di tali eventi nel portale della formazione. Al fine dell’attribuzione dei crediti formativi ai singoli professionisti, il Ministero dell’economia e delle finanze si impegna a consentire la trasmissione al Consiglio Nazionale dei nominativi dei partecipanti contestualmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali e negli Albi territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché i crediti formativi conseguiti attraverso la fruizione dei corsi e-learning, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 3
(Trasmissione dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo)
1. Gli Ordini territoriali, attraverso una specifica piattaforma informatica, comunicano al Consiglio Nazionale, i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti, in modo tale da consentire l’inoltro dei dati stessi all’ente che gestisce il registro entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce.
2. Il Consiglio Nazionale rappresenta al Ministero dell’economia e delle finanze i motivi dell’eventuale inosservanza del termine del 31 marzo sopra indicato.
3. In relazione a ciascun iscritto, gli Ordini territoriali comunicano, in conformità al modello contenuto nell’allegato 3, i codici degli eventi cui l’iscritto stesso ha partecipato, il codice della materia e il numero di crediti acquisiti per ciascun evento, distinti fra materie caratterizzanti e non caratterizzanti, nonché la data dell’evento.
4. Al fine di consentire la comunicazione di cui al comma 1, i Soggetti autorizzati e gli Ordini che hanno organizzato l’evento formativo, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dello stesso, ovvero dall’ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, devono trasmettere all’Ordine di appartenenza dei partecipanti all’evento l’elenco dei nominativi ed il numero di crediti formativi maturati dagli iscritti nell’albo da questo tenuto.
5. I dati relativi ai crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori Legali, tramite la partecipazione ad eventi organizzati sia dai Soggetti autorizzati sia dal Consiglio Nazionale che dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono ricompresi nei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo di cui al comma 1.
6. Il Consiglio Nazionale effettua ogni necessaria verifica atta a garantire la correttezza dei dati acquisiti dagli Ordini territoriali relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti anche al Registro dei revisori legali e trasmette tali dati all’ente cui è affidata la gestione informatica del Registro.
7. Ai fini del comma precedente il Consiglio Nazionale ed il Ministero dell’economia e delle finanze confrontano entro il 31 gennaio di ogni anno i codici fiscali degli iscritti nell’albo e nel registro dei revisori legali.
Articolo 4
(Vigilanza)
1. Il Consiglio Nazionale si impegna a collaborare con il Ministero nel controllo, svolto a campione e anche successivamente, della regolarità della formazione riconosciuta ai sensi di legge ai fini del registro della revisione legale.
Articolo 5
(Efficacia e durata della Convenzione)
1. Il presente accordo rimane valido fino a che una delle parti non ne proponga motivate modifiche.
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