La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26295 del 2016 ha affermato che per la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento è obbligo dellAgenzia delle Entrate dimostrare, qualora fosse formulata la relativa contestazione nel ricorso proposto dal contribuente, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del Capo dell’Ufficio e, a fronte del mancato assolvimento di tale onere probatorio, il giudice tributario deve disporre l’annullamento dell’atto.
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP per il periodo di imposta del 2007. Il contribuente impugnava l’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria ricorrendo alla Commissione Tributaria, i cui giudici accogliendo le doglianze del ricorrente ritengono tale atto illegittimo per l’indimostrata legittimazione del suo firmatario, diverso dal Direttore dell’Ufficio.
L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di merito propone ricorso alla Corte di Cassazione che non accoglie le doglianze dell’Amministrazione finanziaria ritenendo infondato il motivo incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 D.P.R. n. 600/73.
La Commissione d’appello ha dichiarato nullo l’atto impositivo poiché, essendo questo firmato da un impiegato della carriera direttiva e non dal direttore, l’Agenzia delle Entrate era onerata della dimostrazione dell’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del Capo dell’ufficio.
Gli Ermellini hanno ritenuto corretto l’operato e le motivazioni della CTR perché la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che, in tema d’imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento, a norma dell’art. 42 del D.P.R. 600/73 e dell’art. 56 del D.P.R. n. 633/72 deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Nel caso in cui il contribuente contesti la validità dell’avviso di accertamento sotto il profilo della sottoscrizione, spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova della non sussistenza del vizio dell’atto. Ciò, sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali, sia in base al principio della “vicinanza della prova” in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente la Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente (v., tra le altre, Cass. 2800/2015).