Nel c.d. “decreto Rilancio” (decreto legge n. 34/2020) il periodo del divieto di licenziamento, per giustificato motivo  oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, disposto con l’articolo 46 del decreto legge n. 18/2020, è stato prorogato di altri 3 mesi (prevedendo un blocco complessivamente di 5 mesi a partire dal 23 febbraio 2020).
Pertanto con l’articolo 60 del d.l. n. 34/2020 viene introdotto la possibilità di sovvenzioni a favore delle imprese e lavoratori autonomi da parte delle Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio per contribuire al pagamento degli stipendi dei dipendenti, al fine di evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.
Le sovvenzioni di cui sopra sono concesse a determinate condizioni e limitazioni di seguito indicate:
  • nel rispetto della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni;
  • sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;
  • sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19;
  • la sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19;
  • a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale é concesso l’aiuto;
  • l’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020;
  • la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario;
  • la sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato;
  • le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
Infine la concessione delle predette sovvenzioni è soggetta alle ulteriori limitazioni stabilite dall’articolo 61 del d.l. n. 34/2020, il quale prevede che la concessione degli aiuti dell’articolo 60:
  • non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019;
  • sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
  • sono subordinate all’adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.