MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 7 maggio 2024
Specializzazione intelligente – Termini e modalità di presentazione delle domande
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto e dei relativi allegati, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “ABI”: l’Associazione Bancaria Italiana;
b) “Altre forme contrattuali di collaborazione”: le forme contrattuali di collaborazione, diverse dal contratto di rete, attivabili per la realizzazione dei progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale, quali a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato;
c) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione;
d) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
e) “Certificazione della parità di genere”: la certificazione istituita dall’articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;
f) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
g) “Convenzione”: la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, sottoscritta in data 17 febbraio 2016 tra il Ministero, l’ABI e CDP, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare l’addendum relativo alla misura di cui al decreto ministeriale;
h) “COR”: Codice identificativo dell’aiuto, generato dal Registro nazionale aiuti;
i) “COVAR”: Codice variazione concessione, generato dal Registro nazionale aiuti;
j) “CUP”: il Codice Unico di Progetto previsto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive disposizioni applicative ed attuative, che identifica un progetto d’investimento pubblico attraverso il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
k) “Decreto ministeriale”: il decreto del 14 settembre 2023 del Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2023, n. 257 recante, ai sensi dell’articolo 15 del decreto ministeriale 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa;
l) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI;
m) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
n) “Finanziamento”: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;
o) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
p) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che opera nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
q) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
r) “Organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
s) “PEC”: posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);
t) “piccole imprese a media capitalizzazione”: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I al regolamento GBER;
u) “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato I al Regolamento GBER;
v) “Principio DNSH”: il principio di “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformità all’articolo 17 dello stesso;
w) “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”: il programma adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, e successive eventuali integrazioni e modificazioni;
x) “Programma Orizzonte Europa”: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitività industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell’Unione europea;
y) “Regioni meno sviluppate”: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
z) “Registro nazionale aiuti”: la banca di dati istituita presso il Ministero ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha assunto la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
aa) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato, integrato e prorogato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
bb) “Ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
cc) “Soggetto gestore”: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
dd) “Strategia nazionale di specializzazione intelligente”: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorità di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarietà tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l’impatto;
ee) “Sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
ff) “Tecnologie abilitanti fondamentali”: le tecnologie individuate dal Programma Orizzonte Europa e riportate nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale, caratterizzate da un’alta intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento (nel seguito e negli allegati, anche definito il decreto direttoriale di attuazione) definisce gli elementi applicativi previsti dall’articolo 9 e dall’articolo 18 del decreto ministeriale, per l’attuazione dell’intervento del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI, di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di rilevanza strategica per il sistema produttivo e coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.
2. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento. Il progetto per il quale le risorse finanziarie non risultano sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili non è ammesso alla fase istruttoria.
4. Le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni possono essere incrementate con uno o più decreti di attivazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto ministeriale.
5. Resta in capo al Ministero la possibilità di finanziare gli interventi oggetto del presente provvedimento nell’ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, ove coerenti con gli ambiti, le finalità e i criteri di selezione del medesimo Programma Nazionale. In tali casi, per i quali trovano applicazione gli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale e le previsioni richiamate dal presente provvedimento, il Ministero fornisce tempestiva comunicazione ai soggetti beneficiari.
6. Nel caso di attivazione di interventi che utilizzino risorse provenienti da programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell’Unione europea, ulteriori limiti e condizioni possono essere individuati dal Ministero in sede applicativa, ai fini del rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni concernenti l’utilizzazione delle relative risorse.
7. L’intervento, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale, è attuato in prima applicazione per il finanziamento dei progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate. A tal fine, la procedura di presentazione delle domande è aperta dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 unicamente per le domande relative ai progetti ricadenti in tali territori. Per tali iniziative, fermo restando il rispetto dell’intensità massima applicabile ai sensi dell’articolo 25 del regolamento GBER, trova applicazione la maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), paragrafo iv., punto 1), del decreto ministeriale.
8. Successivi eventuali interventi del Ministero sono attivabili ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale.
Art. 3
(Modalità e termini per la presentazione delle domande)
1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, corredata dalla documentazione elencata all’allegato n. 2, ivi compresa l’attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario resa dalla banca finanziatrice, redatta in conformità con il modello definito nella convenzione e sottoscritta digitalmente.
2. Per i progetti di cui all’articolo 2, comma 7, la domanda di agevolazioni e la documentazione indicate al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 10 luglio 2024, a pena di invalidità ed irricevibilità, utilizzando la procedura informatica indicata nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “D.M. 14 settembre 2023 – FRI SNSI/1”.
3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet, di cui al comma 2, a partire dal 25 giugno 2024. La domanda di agevolazioni ed i relativi allegati generati attraverso tale procedura informatica devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti richiesti per ciascun documento come richiesto nel presente provvedimento, nei relativi allegati e nella procedura di compilazione, entro i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per ciascuno specifico file.
4. Il soggetto che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica.
L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.
5. A seguito della presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore genera il CUP e lo comunica ai soggetti beneficiari.
Art. 4
(Procedura di accesso)
1. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, nel seguito disciplinata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, in sede di domanda le imprese proponenti sottopongono la relativa manifestazione d’interesse per l’accesso alla procedura. Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria. Con il provvedimento di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto ministeriale, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
2. L’istruttoria di ammissione è svolta dal Soggetto gestore secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto ministeriale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, tenendo conto delle seguenti disposizioni specifiche per lo svolgimento della procedura negoziale.
3. Nell’ambito della valutazione di ammissibilità, il Soggetto gestore è tenuto ad individuare gli eventuali elementi suscettibili di negoziazione, in relazione:
a) al contributo delle iniziative all’innovazione e all’avanzamento tecnologico del Paese, che deve essere concreto, celere, di notevole rilevanza e presentare elevata efficacia;
b) alla capacità delle proposte di esercitare un significativo impatto, quantitativo e qualitativo, diretto ed indiretto, sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese.
4. A conclusione dell’istruttoria, il Soggetto gestore valuta le ricadute economiche, tecnologiche e produttive della proposta, e fornisce evidenza al Ministero degli eventuali elementi suscettibili di negoziazione con l’impresa o con le imprese proponenti. In tale eventualità, sono individuate le specifiche tecniche e i parametri dell’iniziativa di possibile rimodulazione per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi applicativi dell’intervento agevolativo e alla capacità propria del programma stesso di incidere sullo sviluppo economico e tecnologico del Paese. In esito all’istruttoria di ammissione, il Ministero evidenzia gli eventuali elementi reputati di rilievo per la fase negoziale, anche ulteriori rispetto a quelli rappresentati dal Soggetto gestore.
5. L’avvio della fase negoziale è subordinato al positivo superamento delle verifiche e valutazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale, secondo le indicazioni di dettaglio fornite dall’articolo 5, e viene comunicato dal Ministero solo in presenza degli eventuali elementi suscettibili di negoziazione di cui al comma 4, nell’ambito della comunicazione di esito di cui all’articolo 5, comma 8.
6. La fase negoziale, ove avviata, è effettuabile anche in forma cartolare o con interlocuzione da remoto. Nell’ambito della stessa:
i) gli elementi suscettibili di negoziazione individuati ai sensi del comma 4 sono comunicati dal Ministero al soggetto proponente entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell’esito istruttorio da parte del Soggetto gestore. Tale comunicazione evidenzia gli aspetti oggetto di negoziazione, sulla scorta delle specifiche tecniche e dei parametri del programma individuati in sede istruttoria e degli ulteriori eventuali elementi reputati rilevanti dall’amministrazione;
ii) entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Ministero di avvio della fase negoziale, il soggetto proponente presenta gli elementi di riscontro per le valutazioni del Soggetto gestore e dell’amministrazione, che sono concluse entro i 15 (quindici) giorni successivi;
iii) nel corso della negoziazione, il Ministero può effettuare una richiesta, direttamente o per il tramite del Soggetto gestore, di ulteriori dati ed informazioni ritenuti necessari, con i predetti termini di riscontro delle parti interessate;
iv) a conclusione della fase negoziale, è inviata dal Ministero la nota di termine della procedura negoziale con richiesta di assenso al relativo verbale, recante gli esiti comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sottoscritto dal Ministero e dal Soggetto gestore entro 5 (cinque) giorni e controfirmato per accettazione dall’impresa proponente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, pena decadenza della domanda di agevolazioni. La nota, trasmessa per conoscenza alla banca finanziatrice e al Soggetto gestore, comprende la richiesta all’impresa dei documenti di cui all’articolo 7, comma 1, necessari alla concessione delle agevolazioni.
7. Laddove la valutazione istruttoria si concluda con un giudizio di ammissione senza che siano ravvisati elementi suscettibili di negoziazione ai sensi del comma 4, il Ministero notifica all’impresa proponente l’esito positivo dell’attività istruttoria, rilevando l’esecuzione della procedura negoziale in assenza di interlocuzione e riportando le eventuali evidenze relative alla determinazione dei costi ammissibili, con richiesta di accettazione per verbalizzazione in ottemperanza a quanto previsto al comma 6, punto iv).
Art. 5
(Istruttoria di ammissione)
1. L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale è svolta dal Soggetto gestore, e completata nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 7. L’istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica, è svolta anche tramite visite in loco ed ispezioni presso le strutture dei soggetti proponenti ed è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
b) valutazione istruttoria della domanda.
2. La verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità di cui al comma 1, lettera a), è completata nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 7. Nell’ambito di tale verifica, il Soggetto gestore:
a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 3;
c) procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all’avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo ai parametri di costo, il Soggetto gestore verifica i limiti di spesa ammissibile del progetto, che deve essere non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiore a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente, fermo restando, in caso di progetto congiunto, il rispetto dell’importo minimo a carico di ciascun partecipante di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall’articolo 5 del decreto ministeriale, come determinati, a seguito dell’applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare in questa fase la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa.
3. La positiva conclusione delle attività di verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità di cui al comma 1, lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di ammissibilità istruttoria di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. In caso di conclusione negativa dell’attività di verifica di cui al comma 1, lettera a), il Soggetto gestore ne dà puntuale e motivata informazione al Ministero, ai fini della successiva comunicazione da parte di quest’ultimo al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
4. In caso di positiva conclusione delle attività di cui al comma 1, lettera a), il Soggetto gestore procede all’attività di cui al comma 1, lettera b), da completare nel termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 7. Nell’attività istruttoria di cui al comma 1, lettera b), il Soggetto gestore valuta, secondo quanto previsto dalle lettere da a) ad h) dell’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale, anche attraverso un’approfondita e commentata analisi dei dati e degli elementi utili per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità istruttoria di cui all’articolo 6:
a) le caratteristiche di ammissibilità e tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto conto dell’attestazione della banca finanziatrice propedeutica alla concessione del finanziamento. La conformità dell’attestazione a quanto prescritto nella convenzione viene verificata dal Soggetto gestore, che recepisce nella propria istruttoria le determinazioni della banca finanziatrice in merito alla disponibilità a valutare la concessione del finanziamento bancario e può richiedere alla stessa banca gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari per la verifica della coerenza con il progetto presentato;
b) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate e con le aree tematiche indicate nella domanda di agevolazioni. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti beneficiari individuano la traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità nazionale tra quelle previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, e l’area di intervento tra quelle previste dall’allegato n. 24, garantendo la coerenza tematica tra le stesse, con una compiuta motivazione nel piano di sviluppo. Nei casi di progetti che intervengano su una tematica evolutiva della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, è indicata in sede di domanda l’area tematica e d’intervento più direttamente riconducibile ai contenuti della proposta, e specificata la relativa traiettoria di riferimento, debitamente motivata nel piano di sviluppo;
c) la sussistenza dei contenuti scientifico-tecnologici e di innovazione del progetto, nonché delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
d) la fattibilità tecnico-organizzativa, valutata sulla base dei seguenti elementi:
i) capacità e competenze: capacità di realizzazione del progetto con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente, con particolare riguardo al settore/ambito in cui il progetto ricade, avendo in considerazione, tra l’altro:
1) della presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all’attività di ricerca e sviluppo;
2) della tipologia e numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione;
3) dell’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;
ii) collaborazioni tecnico-scientifiche: da valutare sulla base delle collaborazioni con uno o più organismi di ricerca che prestino servizi di consulenza o di ricerca contrattuale nell’ambito del progetto, di un importo complessivo pari ad almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili di domanda. La valutazione, che tiene conto ai fini del rispetto della predetta soglia del 10 (dieci) per cento, dell’ammontare complessivo delle collaborazioni prestate da uno o più organismi di ricerca, è svolta con particolare riferimento riguardo:
1) alle competenze e alle esperienze specifiche degli organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato;
2) all’attinenza delle attività previste a carico degli organismi di ricerca nell’ambito della ricerca industriale ovvero nell’ambito dello sviluppo sperimentale;
3) alla misura in cui le attività degli organismi di ricerca risultano necessarie per l’effettiva realizzazione del progetto;
iii) risorse tecniche e organizzative: da valutare con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto:
1) risorse strumentali: sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l’idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente;
2) risorse organizzative: sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;
e) la qualità della proposta progettuale e l’impatto del progetto, anche sulla base dei criteri indicati all’articolo 6, assegnando agli stessi un punteggio sulla base degli elementi ivi stabiliti e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità fissate nell’allegato n. 8;
f) il rispetto del principio DNSH, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale. A tal fine, le attività progettuali non devono ricadere nei settori esclusi previsti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021, non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali né per quanto riguarda le attività finanziate, né per il loro risultato, in termini di settore di applicazione e/o di industrializzazione dei risultati successiva al progetto, e il risultato delle stesse è tecnologicamente neutrale nella sua applicazione, ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili incluse quelle a basso impatto ambientale. In considerazione dei “Criteri di selezione delle operazioni” nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto Ambientale del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, atteso, comunque, il rispetto della normativa ambientale europea e nazionale nell’ambito dell’esecuzione dei progetti, al fine di cogliere le opportunità date dall’evoluzione tecnologica e di valorizzare i percorsi di allineamento delle attività economiche ai migliori standard di sostenibilità ambientale, in fase di valutazione è attribuita premialità alle iniziative che presentino contenuti di ecosostenibilità, sulla base delle evidenze di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b),punto 4), par. i.;
g) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal programma, nel rispetto dei relativi parametri come indicati nell’allegato n. 10, determinando il costo complessivo ammissibile nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal decreto ministeriale, nel rispetto delle intensità massime di aiuto applicabili previste dal regolamento GBER. Il Soggetto gestore calcola le agevolazioni massime spettanti secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto ministeriale e procede alla verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, secondo le indicazioni di cui all’allegato n. 9, fornendo evidenze preliminari sulla base dei dati di domanda, fatte salve le successive determinazioni della fase di deliberazione del finanziamento agevolato secondo le prerogative previste dall’articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale. Ai fini della determinazione del tasso agevolato concedibile e del tasso di attualizzazione, il tasso di riferimento si assume pari al tasso base stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition-policy/stateaid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en, maggiorato di 100 punti base;
h) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assicurare l’integrale copertura del fabbisogno agevolativo del progetto, sulla base delle agevolazioni spettanti in relazione ai costi ritenuti ammissibili.
5. Nell’ambito della valutazione di cui al comma 4, il Soggetto gestore individua gli elementi previsti dall’articolo 4, comma 3 e comma 4.
6. Qualora, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto ministeriale, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria:
a) il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima applicabile di 3.000.000,00 (tremilioni/00) prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale, a causa di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile;
b) il costo complessivo ammissibile per un’impresa richiedente dovesse scendere al di sotto della soglia minima di ammissibilità di 3.000.000,00 (tremilioni/00) di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale, a causa di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuali per tale soggetto, la relativa istanza è dichiarata non ammissibile nella sua interezza.
7. Qualora nel corso di svolgimento delle attività istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui al comma 1, lettere a) e b), richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 10 (dieci) giorni per la fase a) e 20 (venti) giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, il Soggetto gestore può richiedere la presentazione delle relative evidenze necessarie ai fini del completamento del procedimento istruttorio; in caso di reiterata inadempienza, la domanda di agevolazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili.
8. A conclusione delle attività istruttorie, il Soggetto gestore trasmette al Ministero gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero ne dà immediata comunicazione per i successivi adempimenti relativi alla fase negoziale al soggetto proponente, trasmettendone copia anche al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Le informazioni relative al diniego in via definitiva dell’istanza sono trasmesse dal Ministero anche a CDP, al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice.
Art. 6
(Valutazione dei progetti)
1. Il Soggetto gestore effettua la valutazione dei progetti sulla base dei criteri e degli elementi di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale, sulla base delle seguenti specifiche:
a) qualità del progetto, valutata sulla base dei seguenti elementi:
1) validità tecnica, misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attività, da valutare rispetto al settore e allo stato dell’arte nazionale e internazionale:
i. capacità del progetto di contribuire in modo positivo alla traiettoria e all’obiettivo tecnologico individuati;
ii. capacità del progetto di contribuire all’innovazione tecnologica nell’ambito del settore industriale di riferimento e/o di applicazione dei risultati del progetto;
iii. capacità di raggiungimento e diffusione degli obiettivi innovativi con il minimo consumo possibile di risorse, e capacità dei risultati generati dal progetto di sostenersi nel tempo;
2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari:
i. la rilevanza dei risultati attesi è valutata rispetto allo stato dell’arte dell’ambito tecnologico e industriale di riferimento;
ii. l’utilità dei risultati attesi è valutata in relazione alle prospettive di innovazione del settore industriale di riferimento e/o di applicazione dei risultati del progetto, e alla capacità dello stesso di generare innovazioni tecnologiche nei processi produttivi dei beneficiari;
iii. l’elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le PMI, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;
3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, vale a dire con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;
b) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:
1) potenzialità economica intesa come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati;
2) potenzialità di sviluppo, da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa può essere utilizzata, ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore. La valutazione include la considerazione dei seguenti elementi:
i. cambiamenti indotti nell’architettura dei prodotti, dei processi o dei servizi, o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti, processi o servizi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e all’obiettivo perseguito, e alla capacità di generare ricadute positive in termini di innovazione e sostenibilità anche in altri ambiti/settori;
ii. capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato e di essere efficace nello sfruttamento e nella disseminazione dei risultati del progetto;
3) impatto industriale, dato dall’aumento della capacità produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto;
4) impatto sociale dei progetti, tenuto conto delle ricadute delle iniziative per la società, in rispondenza ad obiettivi di natura ambientale intercettati dall’intervento agevolativo ovvero della natura e delle caratteristiche delle imprese richiedenti le agevolazioni, nell’ottica di pari opportunità di genere e/o di supporto all’imprenditoria giovanile e femminile. Tale elemento viene valutato positivamente:
i. con l’attribuzione di un massimo di 3 (punti) a progetti:
I. che prevedano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale aventi a oggetto la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’adattamento ai cambiamenti climatici ovvero l’attivazione di processi di economia circolare. A tal fine, nella parte II – par. 5-bis del piano di sviluppo di cui all’allegato n. 4 deve essere fornita descrizione del contributo del progetto a una delle linee generali indicate nel facsimile di modulo di domanda di cui all’allegato n. 1 e a margine della Sezione III dell’allegato n. 24;
II. sottoposti da imprese proponenti che aderiscano, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a un sistema di gestione ambientale, con relativa certificazione allegata alla domanda di agevolazioni;
ii. con l’attribuzione di un massimo di 2 (punti) a progetti sottoposti da imprese proponenti che alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni siano in possesso della certificazione della parità di genere, ottenuta a far data almeno dal 31 dicembre 2022.
2. Le soglie minime dei criteri, i valori massimi e le soglie minime dei relativi elementi di cui al comma 1 sono stabiliti nell’allegato n. 8, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale.
3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto ministeriale, il superamento delle soglie minime previste per i criteri di valutazione costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell’istruttoria ma non sufficiente, essendo l’esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilità dell’intero progetto di cui all’articolo 5, comma 4, lettera c) e d) del presente decreto.
4. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi all’elemento di cui al punto II. del paragrafo i. e agli elementi di cui al paragrafo ii. del criterio di “impatto sociale dei progetti” di cui al comma 1, lettera b), numero 4), sono ricavati come media di quelli riferiti a ciascuna delle imprese proponenti, ponderata in relazione all’ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto, mentre i punteggi relativi ai restanti criteri ed elementi sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato. Il punteggio attribuito è arrotondato all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all’intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5, e verificano il superamento delle soglie ivi indicate.
5. Il punteggio relativo agli elementi di cui ai punti I. e II. del paragrafo i. del criterio di “impatto sociale dei progetti” di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è attribuito una sola volta, nel caso di ricorrenza di una delle suddette fattispecie. Per le operazioni di cui al punto II. del paragrafo i. richiamato, il punteggio è attribuibile esclusivamente in presenza di certificazioni elencate alla lettera h) dell’allegato n. 2 e dell’impegno al mantenimento della stessa/delle stesse per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla data di presentazione della domanda, previa presentazione di dichiarazione redatta secondo lo schema reso disponibili in appendice “A” all’allegato n. 2.
Art. 7
(Adempimenti connessi alla concessione provvisoria delle agevolazioni)
1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione del Ministero di notifica del termine della fase negoziale di cui all’articolo 4, comma 6, punto iv), deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 70 (settanta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura informatica resa disponibile dal Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:
a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
b) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazioni;
c) piano di sviluppo aggiornato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4. La documentazione è presentata secondo quanto previsto dal verbale di negoziazione, sostitutiva di quella già presentata all’atto della domanda con integrazione di quanto necessario a seguito delle rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione e del piano di copertura del progetto in ragione delle caratteristiche del finanziamento definite in sede di deliberazione. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 7, la documentazione è presentata in conformità alle conclusioni istruttorie ed alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio;
d) per ciascuno dei soggetti proponenti, delibera resa dalla banca finanziatrice, redatta in conformità con i modelli definiti dalla convenzione, da trasmettere anche a CDP ai fini dell’assunzione della delibera di finanziamento agevolato. In sede di deliberazione:
i) le banche finanziatrici tengono conto delle disposizioni di all’articolo 8, comma 2, comma c), del decreto ministeriale;
ii) la riduzione della percentuale di finanziamento agevolato prevista dal punto ii. della predetta lettera c) può essere esercitata solo nei casi di necessità ai fini del rispetto del limite applicabile di intensità di cui all’articolo 25 del regolamento GBER, in alternativa o unitamente alle prerogative richiamate al punto i. della stessa lettera c) esercitabili anche in concorso tra loro;
iii) le percentuali di finanziamento agevolato e finanziamento bancario non possono differire per i costi relativi alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
iv) in coerenza alle caratteristiche del finanziamento definite dalla banca finanziatrice, il soggetto proponente aggiorna il piano di copertura delle attività progettuali, da indicarsi nella sezione dedicata del piano di sviluppo di cui alla precedente lettera c).
2. Ricevuta la documentazione di cui al comma 1, il Soggetto gestore provvede, entro il termine di 20 (venti) giorni:
a) a verificare la corretta presentazione della documentazione amministrativa richiesta;
b) all’esame della documentazione definitiva di progetto e dell’ulteriore documentazione presentata, al fine di verificare la corrispondenza delle stesse agli esiti delle fasi precedenti;
c) alla verifica della delibera resa dalla banca finanziatrice;
d) alla valutazione sulla conferma del rispetto dell’intensità di aiuto massima concedibile. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale, qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato tenendo conto del finanziamento individuato in sede di deliberazione, superi l’intensità massima stabilita dall’articolo 25 del regolamento GBER, l’importo del contributo concedibile è ridotto dal Soggetto gestore al fine di garantire il rispetto dell’intensità applicabile. L’aliquota di contributo non può differire in ogni caso per i costi relativi alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
e) alla verifica dell’ulteriore documentazione presentata di cui al comma 1;
f) all’effettuazione delle ulteriori verifiche propedeutiche all’ammissione ai benefici. Per i progetti finanziabili sulle risorse di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale, sono riscontrati il possesso del requisito di forma collaborativa previsto dalla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo e il rispetto degli ulteriori vincoli verificabili previsti in ragione della fonte utilizzata, anche in ragione dei termini di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
3. Completate le predette verifiche, il Soggetto gestore provvede alla trasmissione della proposta di ammissione alle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all’avvenuta delibera di finanziamento bancario, oltre che al Ministero, alla banca finanziatrice e a CDP, al fine dell’assunzione da parte di quest’ultima della delibera di finanziamento agevolato. Acquisita la proposta di ammissione, corredata dalla delibera resa dalla banca finanziatrice:
a) il Ministero effettua le verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
b) CDP, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento della proposta di ammissione, adotta la delibera di finanziamento agevolato e la trasmette al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice.
4. Acquisita la delibera di finanziamento agevolato e le risultanze della verifica per il rilascio delle informazioni antimafia secondo i termini previsti dall’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione della delibera di finanziamento agevolato trasmessa da CDP, il Ministero provvede alla registrazione delle agevolazioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai fini della successiva adozione del provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale.
5. Il decreto di concessione viene emanato dal Ministero e trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla registrazione al soggetto beneficiario e, per conoscenza, al Soggetto gestore, a CDP e alla banca finanziatrice per gli adempimenti di rispettiva competenza. Il provvedimento:
a) individua l’ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni;
b) reca la concessione in via provvisoria delle agevolazioni, indicando l’ammontare del finanziamento agevolato, sulla base dell’importo deliberato da CDP, e del contributo spettanti;
c) riporta la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento, nel rispetto del contratto di finanziamento;
d) riporta gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, alle modalità di restituzione del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca totale delle agevolazioni;
e) reca le ulteriori disposizioni di dettaglio necessarie all’attuazione del procedimento agevolativo;
f) indica il COR e il CUP attribuiti all’operazione.
6. L’efficacia della delibera adottata da CDP e del provvedimento di concessione sono condizionate alla stipula del contratto di finanziamento tra la banca finanziatrice, che agisce per conto proprio e in nome e per conto di CDP, e il soggetto beneficiario. La stipula deve intervenire entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione da parte della banca finanziatrice del provvedimento trasmesso dal Ministero, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte del soggetto beneficiario o della banca finanziatrice, di richiedere al Ministero per il tramite del Soggetto gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. Copia del contratto di finanziamento stipulato è trasmessa tempestivamente dalla banca finanziatrice a CDP, al Ministero e al Soggetto gestore, secondo le modalità stabilite dalla convenzione.
7. Come previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il termine ultimo, il decreto di concessione delle agevolazioni è decaduto, e il soggetto beneficiario decade dalle agevolazioni concesse, ivi compreso per quanto riguarda il contributo.
8. La revoca totale delle agevolazioni di cui al provvedimento di concessione implica la risoluzione del contratto di finanziamento.
9. Le informazioni relative alla decadenza e revoca delle agevolazioni sono trasmesse dal Ministero anche a CDP, al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice.
Art. 8
(Spese e costi ammissibili)
1. Le spese e i costi ammissibili devono rispettare i criteri previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale e dal presente articolo. Devono essere determinati secondo i criteri e con le modalità di rendicontazione riportati nell’allegato n. 10 ed essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso, relativamente a:
a) il personale del soggetto beneficiario impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell’iniziativa. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale – categoria “Imprese”, di cui al decreto interministeriale;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali relative al progetto;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto
2. Per ciascun soggetto beneficiario, l’importo complessivo delle spese di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 è determinato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, lettera e), del regolamento GBER, su base forfettaria, nella misura del 20 (venti) per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di cui alle lettere a), b), e c), secondo quanto indicato nell’allegato n. 10.
3. Gli importi delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni sono indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni, suddivisi per soggetto beneficiario e per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun beneficiario. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste, fermo restando il rispetto del requisito di forma collaborativa previsto per la realizzazione dell’iniziativa. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Soggetto gestore preliminarmente all’erogazione delle agevolazioni.
4. Per i progetti selezionati ai fini dell’accesso alle risorse di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale, il mantenimento del requisito di forma collaborativa previsto dalla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo è valutato a consuntivo dal Soggetto gestore a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario dell’ultima richiesta di agevolazione a saldo, di cui all’articolo 9, comma 9, del presente decreto.
5. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale.
6. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 2, le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione di quanto previsto per le spese generali, per le spese per materiali e per le spese del personale dipendente.
8. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
Art. 9
(Modalità di presentazione e valutazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni)
1. L’erogazione avviene nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12 del decreto ministeriale, secondo le modalità e procedure valutative nel seguito evidenziate e di quelle previste dal decreto di concessione. Ai fini della rendicontazione delle spese e dei costi, i soggetti beneficiari sono tenuti a l rispetto delle disposizioni di cui al predetto articolo 12, e ad attenersi ai criteri di determinazione dei costi e alle modalità di rendicontazione riportati nell’allegato n. 10.
2. Il contratto di finanziamento può prevedere che il finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30 (trenta) per cento, attraverso l’acquisizione di idonee garanzie. Le richieste di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione devono essere presentate direttamente alla banca finanziatrice, che ne dà comunicazione al Soggetto gestore per lo svolgimento delle verifiche previste sulla base delle norme applicabili per l’erogazione delle agevolazioni, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere presentate secondo lo schema di cui all’allegato n. 12, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all’allegato n. 13.
3. Le richieste di erogazione per stato di avanzamento devono essere presentate al Soggetto gestore unitamente alla documentazione di cui all’allegato n. 14, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile sulla piattaforma dedicata disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).
4. Entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
a) verificare il corretto andamento delle attività nonché l’avanzamento del progetto, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta e sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;
b) verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate per gli aspetti di valutazione e verifica tecnico-scientifica e legati ai contenuti di innovazione dei progetti, e in merito alle condizioni realizzative delle attività di industrializzazione ove previste;
c) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
d) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati correttamente rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
e) ove prevista a seconda dell’iniziativa e dello stato di avanzamento progettuale, effettuare la verifica tecnica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto secondo quanto previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale;
f) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale;
g) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
h) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
i) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
j) verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’erogabilità delle risorse pubbliche e comunicare tempestivamente al Ministero eventuali casi particolari di sospensione ove previsto dalla medesima normativa;
k) calcolare le agevolazioni spettanti;
l) in caso di esito positivo delle verifiche, comunicare alla banca finanziatrice e alla CDP l’ammontare della quota di finanziamento da erogare al soggetto beneficiario.
5. A metà del periodo di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale e al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto di cui all’articolo 13, comma 1, del medesimo decreto, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore una relazione sullo stato di attuazione del progetto. La verifica attiene allo svolgimento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste nell’ambito del progetto. La relazione intermedia deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all’allegato n. 20, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile sulla piattaforma dedicata resa disponibile dal Soggetto gestore.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all’erogazione di cui al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 30 (trenta) giorni. La predetta comunicazione interrompe i termini previsti dal precedente comma 4 e dall’articolo 12, comma 10, del decreto ministeriale. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente, il Soggetto gestore procede a richiedere in forma scritta gli elementi di merito e, in caso di inadempienza del soggetto beneficiario, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.
7. Completate con esito positivo le verifiche di cui al comma 4, il Soggetto gestore provvede ad erogare al soggetto beneficiario la quota di contributo spettante. Il Ministero trasferisce al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.
8. L’erogazione del finanziamento è effettuata dalla banca finanziatrice non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, in ogni caso nel rispetto dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e previo svolgimento delle verifiche previste sulla base delle norme applicabili per l’erogazione del finanziamento. Per ogni quota, le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.
9. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito nell’allegato n. 21, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti, nel rispetto dell’articolo 12, comma 7, del decreto ministeriale.
10. L’ammontare delle agevolazioni accordate in esito alla procedura di concessione in via definitiva prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo, e non può essere superiore all’importo previsto nel provvedimento di concessione provvisoria di cui all’articolo 7, comma 5. La concessione in via definitiva delle agevolazioni è effettuata dal Ministero a seguito del positivo svolgimento dell’accertamento finale di spesa ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto ministeriale.
11. Qualora, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili alle agevolazioni, il Soggetto gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell’ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il singolo soggetto beneficiario deve restituire in un’unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta trasmessa dal Soggetto gestore, l’accertata eccedenza, maggiorata dell’interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione e decorrente dal giorno successivo all’ultima data utile per restituire la citata eccedenza.
Art. 10
(Variazioni)
1. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali alla natura e all’obiettivo originario del progetto ammesso alle agevolazioni.
2. Le variazioni ammissibili sono sottoposte nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto ministeriale, e devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del soggetto beneficiario, le variazioni sono sottoposte dal Soggetto gestore al Ministero per l’adozione degli atti di propria competenza, subordinatamente all’acquisizione, per il tramite del Soggetto gestore, delle idonee determinazioni e/o delibere previste per la conferma del finanziamento agevolato; per le fattispecie che non richiedano l’adozione di determinazioni ministeriali, in caso di approvazione il Soggetto gestore informa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il soggetto beneficiario ed il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.
3. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte del soggetto beneficiario, al netto delle integrazioni richieste, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447, del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, riportata nell’allegato n. 22, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.
4. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 3, nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni.
5. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 3 e 4, compresa l’eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il soggetto beneficiario, la banca finanziatrice e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.
6. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione della proposta progettuale ammessa e del relativo cronoprogramma devono essere preventivamente comunicate al Soggetto gestore, e possono essere ammissibili previa valutazione dello stesso, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale e, ove applicabile, del termine previsto per l’ammissibilità sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
7. Per i progetti selezionati ai fini dell’accesso alle risorse di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale, nei casi di variazioni conseguenti alla rinuncia di uno o più soggetti beneficiari delle agevolazioni, non devono venir meno i requisiti di ammissibilità previsti dal comma 1, lettera d), di tale articolo.
8. In sede di attuazione, è garantito il rispetto degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale aiuti, anche ai fini della generazione del COVAR relativo alle operazioni agevolate nei casi previsti.
Art. 11
(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)
1. Ai fini dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi dell’intervento agevolativo sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell’allegato n. 11.
2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:
a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell’allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Per i progetti selezionati ai fini del finanziamento di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.
5. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, l’elenco delle operazioni selezionate di cui al precedente comma sarà reso pubblico ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060.
Art. 12
(Obblighi dei soggetti beneficiari)
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del soggetto capofila nel caso dei progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:
a) avviare il progetto agevolato entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale e trasmettere al Soggetto gestore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio, ovvero, qualora il progetto sia stato già avviato, entro 30 (trenta) giorni dal decreto di concessione, una dichiarazione sulla medesima data di avvio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la data stessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale;
b) sottoporre al Ministero le eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 10 del presente provvedimento, in conformità all’articolo 14 del decreto ministeriale;
c) presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi – nei tempi e nei modi previsti dal decreto, dal presente provvedimento e dalle relative disposizioni attuative;
d) presentare la prima richiesta di erogazione per stato d’avanzamento entro 12 (dodici) mesi dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale;
e) trasmettere la documentazione finale di spesa entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del progetto, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera h), del decreto ministeriale;
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, ivi comprese le imprese capofila in caso di progetti realizzati congiuntamente, sono tenuti a:
a) garantire il rispetto delle norme e disposizioni previste per l’accesso alle agevolazioni e degli eventuali ulteriori impegni, vincoli e condizioni per la concessione e il mantenimento delle stesse;
b) realizzare il progetto secondo nella forma, nei modi e nei tempi previsti indicati nel decreto di concessione e nel piano di sviluppo approvato, in conformità alle conclusioni istruttorie ed alle eventuali specifiche indicate nella comunicazione di esito istruttorio, e comunque nei limiti di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale;
c) rispondere della realizzazione del progetto agevolato nonché dell’adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti dal medesimo, anche per le attività svolte da soggetti terzi;
d) concludere il progetto entro i termini massimi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale, pena la revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g), dello stesso;
e) consentire e favorire lo svolgimento, da parte del Soggetto gestore, della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull’effettiva realizzazione dello stesso, sul raggiungimento degli obiettivi e sulla pertinenza e congruità dei relativi costi, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto ministeriale;
f) consentire e favorire lo svolgimento dell’accertamento finale del Ministero e dei controlli e delle ispezioni, anche in loco, disposti da parte del medesimo nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e dagli altri organi competenti o autorizzati in materia;
g) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero e delle autorità competenti;
h) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi per almeno 10 (dieci) anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni;
i) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato, per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse pubbliche concesse;
j) rilevare separatamente i costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di quelle di sviluppo sperimentale;
k) garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurare il rispetto delle medesime per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni pubbliche concesse;
l) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP sugli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso alle agevolazioni;
m) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma;
n) rispettare, nell’attuazione delle attività del progetto, la legislazione nazionale ed europea e le normative di carattere generale vigenti ed applicabili;
o) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
p) assicurare la conformità alla pertinente normativa ambientale dell’Unione europea e nazionale;
q) garantire, nel caso in cui sia previsto il ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa;
r) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero;
s) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento e di controllo, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
t) presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e di monitoraggio dei risultati, nel rispetto delle tempistiche stabilite, delle procedure e delle richieste del Ministero;
u) adottare il sistema utilizzato dal Ministero per la raccolta, registrazione e archiviazione in formato elettronico dei dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit;
v) garantire una tempestiva diretta informazione al Ministero e agli organi preposti sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati;
w) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
x) assicurare il rispetto del Regolamento GBER, per quanto applicabile in relazione alle agevolazioni concesse;
y) rispettare il divieto di cumulo e di doppio finanziamento di cui rispettivamente ai commi 6 e 7 dell’articolo 6 del decreto ministeriale;
z) non ridurre i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato, nei 5 (cinque) anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero 3 (tre) anni per le PMI;
aa) per i progetti selezionati ai fini del finanziamento di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale, garantire il rispetto dei regolamenti, vincoli, condizioni e direttive operative applicabili per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, tra cui:
i. non cessare l’attività economica nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero non rilocalizzare tale attività al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei 5 (cinque) anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero 3 (tre) anni per le PMI;
ii. rispettare le tempistiche di realizzazione previsti per il finanziamento a valere sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;
iii. garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all’accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH;
iv. acconsentire alla pubblicazione da parte del Ministero dei dati indicati all’articolo 11, comma 5, nell’ambito dell’elenco delle operazioni ammesse alle agevolazioni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 49 del regolamento (UE) 2021/1060;
v. aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;
vi. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento;
3. Il decreto di concessione delle agevolazioni recepisce gli obblighi previsti per i soggetti beneficiari e indica le cause di revoca ivi compresi i vincoli realizzativi e le condizioni per l’accesso e il mantenimento delle agevolazioni.
4. Il soggetto beneficiario si impegna a stipulare con la banca finanziatrice il contratto unico di finanziamento, comprensivo del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario, nei termini previsti dall’articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale, e a rispettare i termini, le condizioni e i vincoli previsti dallo stesso.
Art. 13
(Procedura per la definizione delle intese di co-finanziamento)
1. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al co-finanziamento ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale, presentano, secondo le modalità indicate al comma 2, una manifestazione di interesse per la sottoscrizione dell’intesa con il Ministero, in forma di un accordo quadro redatto secondo lo schema, di cui all’allegato n. 19, contenente la denominazione dell’amministrazione interessata alla sottoscrizione dell’accordo quadro e l’entità e la natura delle risorse finanziarie da rendere disponibili.
2. Le manifestazioni di interesse di cui al comma 1 devono essere presentate in via esclusivamente telematica alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, all’indirizzo PEC dgiai.fcs@pec.mise.gov.it entro 90 (novanta) giorni dall’emanazione del presente decreto.
3. Il Ministero, ricevuta la manifestazione di interesse di cui al comma 1, avvia la fase di interlocuzione con l’amministrazione interessata al fine di procedere alla definizione e alla sottoscrizione dell’accordo quadro, nel quale sono indicati i seguenti elementi:
a) finalità dell’accordo;
b) amministrazioni sottoscrittici;
c) quadro finanziario dell’accordo quadro, modalità e tempistiche di versamento delle risorse al Ministero;
d) impegni a carico dei soggetti sottoscrittori.
4. Il Ministero concorre al cofinanziamento degli accordi quadro di cui al presente articolo mediante le risorse del FRI da destinarsi alla concessione dei finanziamenti agevolati secondo il medesimo rapporto tra le dotazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale. Possono cofinanziare le iniziative di ricerca e sviluppo esclusivamente le regioni e le altre amministrazioni pubbliche che, entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della manifestazione d’interesse di cui al comma 1, hanno sottoscritto l’accordo quadro.
5. Il quadro finanziario complessivo delle risorse rese disponibili per il secondo sportello agevolativo, tenuto conto degli eventuali apporti finanziari delle amministrazioni sottoscrittrici degli accordi quadro, sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione dedicata al presente intervento agevolativo.
Art. 14
(Disposizioni finali)
1. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell’allegato n. 23 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto ministeriale e dal presente provvedimento.
2. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it) e di quella resa disponibile dal Soggetto gestore per l’accesso alla piattaforma per la presentazione delle istanze.
3. Il Ministero garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione del presente decreto previsti dai commi 4 e 5 dell’articolo 18 del decreto ministeriale, e di quelli ulteriori previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile. Per quanto di competenza del Ministero, il Soggetto gestore assicura, attraverso le procedure e piattaforme dedicate, il supporto all’amministrazione ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, pubblicità, informazione e trasmissione dei dati relativi alla misura previsti ai sensi della normativa applicabile, anche ai fini dell’utilizzo delle risorse del FRI.
Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) e nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”. Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.