MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 06 novembre 2020
Specifiche tecniche in materia di processo tributario telematico
Articolo 1
Definizioni
1. Fermo restando le definizioni contenute nell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 e nell’articolo 1 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, ai fini del presente decreto, si intende:
a) Regolamento: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 portante “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;
b) Decreto direttoriale 4 agosto 2015: il decreto recante le specifiche tecniche previste dall’articolo 3 del citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;
c) CAD: codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni);
d) Provvedimento giurisdizionale digitale: versione informatica del provvedimento giurisdizionale monocratico e collegiale redatto ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
e) Processo verbale di udienza: versione informatica del documento attestante le attività svolte in udienza, pubblica o in camera di consiglio, redatto dal segretario di sezione ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Articolo 2
Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative:
a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
b) alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione;
c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice;
d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici.
2. Le regole tecniche-operative di cui alla lettera a) si applicano esclusivamente ai provvedimenti giurisdizionali digitali adottati all’esito dello svolgimento dell’udienza di trattazione fissata a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 3
Scrivania del giudice
1. La scrivania del giudice consiste in un’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali. A decorrere dal 1° marzo 2021, l’accesso del giudice avviene mediante l’utilizzo di un secondo fattore di autenticazione.
2. L’applicativo provvedimento giurisdizionale digitale (PGD) all’interno della scrivania del giudice di cui al comma 1, realizza l’automazione dell’iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali.
3. Per accedere alla scrivania, il giudice utilizza una postazione su cui sono adottate adeguate misure di sicurezza, quali la protezione dell’accesso, l’installazione e l’aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa.
Articolo 4
Redazione dei provvedimenti in formato digitale (art. 16 del regolamento)
1. I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD.
2. Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l’applicativo PGD consente:
a) di trasmettere il documento tra l’estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale;
b) di disporre l’oscuramento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
c) di trasmettere all’area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali formati secondo le modalità di cui al comma 1.
Articolo 5
Deposito dei provvedimenti in formato digitale (art. 16 del regolamento)
1. Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico.
2. All’atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.
3. Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
4. Il provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del provvedimento analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.
5. I provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 6
Processo verbale dell’udienza (art. 15 del Regolamento)
1. Il processo verbale di udienza è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., a cui accede con proprie credenziali.
2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF/A e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale sono inseriti nel fascicolo processuale informatico.
3. Se il processo verbale è redatto in formato analogico, per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
4. Il processo verbale dell’udienza in formato digitale o la copia informatica del processo verbale analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico.
5. Il processo verbale è trattato nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 7
Trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice (art. 3 del Regolamento)
1. La trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti dall’articolo 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, è effettuata secondo le modalità previste dall’art. 9 del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al S.I.Gi.T..
2. Il S.I.Gi.T. garantisce, ai soggetti di cui al comma 1, la consultazione del fascicolo informatico e l’acquisizione delle informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni assegnategli.
Articolo 8
Trasmissione dei fascicoli (art. 18 del Regolamento)
1. La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene tramite S.I.Gi.T., con modalità telematiche che consentono l’accesso al fascicolo informatico da parte del personale amministrativo.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1, avviene con modalità telematiche stabilite con apposite Convenzioni stipulate dal Dipartimento delle finanze.
Articolo 9
Adeguamento delle regole tecniche
1. Le regole tecniche operative sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 10
Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie
1. Il presente decreto entra in vigore:
a) il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
b) il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado diverse da quelle individuate alla lettera a).
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 7 entrano in vigore il 1° dicembre 2020.
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