AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2019, n. 302
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Spese di iscrizione corsi universitari (art. 15, comma 1, lett. E del TUIR).
Quesito
L’istante rappresenta che le due figlie hanno svolto gli studi universitari in Gran Bretagna in un college di Londra laureandosi una, nel 2006, in ….. e l’altra in ….. nel 2018. L’istante precisa che entrambe le figlie per poter svolgere gli studi all’Università pubblica di Londra sono tenute a corrispondere una tassa di iscrizione annuale pari a 9.000 sterline, per tre anni.
Non avendo disponibilità economiche immediate, per sostenere la spesa le stesse hanno chiesto ed ottenuto un prestito d’onore dallo Stato inglese.
L’istante fa presente che finora questo debito non è stato cancellato, ma che avendo disponibilità economiche intende estinguere il debito contratto dalle figlie e, pertanto, intende sapere se, in tal caso, gli spetti o meno la detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera e), del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter detrarre in un’unica soluzione, nella denuncia dei redditi 2019 (riferita al 2018) e nella misura prevista dalla normativa, l’importo totale delle spese sostenute nel 2018 per i corsi di laurea di tre anni di entrambe le figlie. Nello specifico intende detrarre il 19 per cento di 9.000 sterline per i tre anni di studio delle due figlie (9.000,00 x 19% = 1.710,00 sterline x 3 anni x 2 figlie = 10.260 sterline) da convertire in euro in base al valore di cambio calcolato al momento del pagamento.
Parere dell’agenzia delle entrate
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali.
La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.
Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
In applicazione del principio di cassa, inoltre, la detrazione spetta per le spese sostenute in ciascun anno, anche se riferite alla frequenza di più anni accademici.
Con circolare n. 7 del 2018, è stato chiarito che la detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:
– corsi di istruzione universitaria;
– corsi universitari di specializzazione;
– corsi di perfezionamento;
– master universitari;
– corsi di dottorato di ricerca;
– Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
– nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
La detrazione spetta per le spese sostenute per: tasse di immatricolazione e d’iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); soprattasse per esami di profitto e laurea; la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria; la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.
La citata circolare n. 7 del 2018, precisa, inoltre, che per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale. Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
La detrazione spetta per le spese sostenute nell’anno d’imposta, anche se riferite a più anni e spetta anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 15, comma 2 del TUIR).
Tanto premesso, con riferimento al quesito proposto, ai fini della corretta qualificazione della spesa in argomento rileva la circostanza che la stessa viene sostenuta per rifondere un prestito contratto dalle figlie; i relativi pagamenti vengono, infatti, effettuati a favore di un ente diverso dall’Università. Tale circostanza esclude, a parere della scrivente che la spesa che sarà sostenuta dall’istante possa essere ricondotta tra quelle detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR in quanto, come detto non può essere assimilata ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario.
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