MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare n. 1010 del 6 maggio 2025

Spese legali per recupero crediti pubblici

1. Definizioni

Ai fini della presente Circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “MIMIT”: il Ministero delle imprese e del Made in Italy;

b) “confidi”: i confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gestori dei contributi erogati dal Ministero a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013;

c) “legge n. 147/2013”: la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e successive modifiche e integrazioni che, all’articolo 1, comma 54, prevede misure volte alla crescita dimensionale e al rafforzamento patrimoniale dei confidi;

d) “decreto 3 aprile 2024”: il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. n. 148 del 3 aprile 2024, come modificato dal decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy prot. 1916 del 15 novembre 2024;

e) “fondi rischi”: i fondi rischi costituiti con i contributi assegnati in gestione ai confidi in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 147/2013;

f) “interventi agevolati”: le garanzie agevolate concesse ai sensi del decreto 3 gennaio 2017 e ai sensi del decreto 7 aprile 2021 e i finanziamenti agevolati concessi ai sensi del decreto 9 dicembre 2022;

g) “credito pubblico”: il credito per capitale, interessi e spese derivante dall’inadempimento della quota di finanziamento concessa a valere sui fondi rischi ai sensi del decreto 9 dicembre 2022 ovvero il credito derivante dall’avvenuta liquidazione della perdita su garanzie concesse a valere sui fondi rischi ai sensi del decreto 3 gennaio 2017 e ai sensi del decreto 7 aprile 2021.

2. Oggetto della circolare

La presente circolare, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto 3 aprile 2024, fornisce le indicazioni operative necessarie ai fini dell’addebito al fondo rischi delle spese legali sostenute per l’esperimento di azioni legali finalizzate al recupero di crediti pubblici, avviate in data antecedente al 20 novembre 2024.

Ai fini del predetto addebito i confidi sono tenuti ad applicare le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, del decreto 3 aprile 2024 con le specificazioni di seguito indicate.

2.1. Articolo 3

L’articolo 3 del decreto 3 aprile 2024, che individua gli obblighi del confidi in ordine all’avvio e al proseguimento delle azioni di recupero, è applicabile con le seguenti specificazioni:

– al comma 5, non trova applicazione il termine di 60 giorni dalla conclusione delle azioni legali per la redazione della relazione prevista. Il confidi dovrà in ogni caso redigere la relazione entro la data di addebito delle spese legali al fondo rischi.

2.2. Articolo 4

L’articolo 4 del decreto 3 aprile 2024, che individua le condizioni, i limiti e le modalità del rimborso delle spese legali sostenute, è applicabile con le seguenti specificazioni:

– al comma 1, lettera b), il riferimento all’articolo 6, comma 3, va inteso con le specificazioni riportate al successivo paragrafo 2.3;

– al comma 4, ai fini dell’associazione delle spese addebitate alla singola posizione di garanzia o di finanziamento, è sufficiente riportare nella causale del bonifico i riferimenti alla denominazione e al codice fiscale dell’impresa beneficiaria dell’intervento agevolato e al numero identificativo assegnato dal confidi alla posizione di garanzia o di finanziamento riscontrabile nella delibera di concessione.

2.3. Articolo 6

L’articolo 6 del decreto 3 aprile 2024, che individua le modalità di verifica da parte del Ministero, è applicabile soltanto con riferimento ai punti di controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e alle modalità e alle sanzioni previste ai commi 2, 3, 4, 7 e 8, con le seguenti specificazioni:

– al comma 2, il riferimento a ciascuna posizione di garanzia o di finanziamento deve intendersi limitato alle sole posizioni di garanzia o di finanziamento per le quali il confidi abbia proceduto ad addebitare spese legali al fondo rischi.

– al comma 3, lettera a), nel caso in cui il titolo di spesa emesso dal professionista sia sprovvisto della dicitura prevista, il confidi dovrà produrre idonea documentazione atta a consentire l’inequivocabile riconducibilità della spesa oggetto del titolo ad attività svolte per il recupero del credito pubblico. In assenza si procederà ai sensi del comma 4.

2.4. Sanzioni

In caso di addebito al fondo rischi di spese legali, relative ad azioni di recupero di crediti pubblici avviate in data antecedente al 20 novembre 2024, in spregio alle disposizioni della presente circolare, il MIMIT procederà ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto 3 aprile 2024.

In caso di accertamento di reiterati inadempimenti degli obblighi previsti dalla presente circolare, il MIMIT procederà ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto 3 aprile 2024.