AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 ottobre 2019, n. 440
Spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)- art. 15, c. 1, lett. e-ter) TUIR.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ Istante riferisce che alla figlia è stato diagnosticato un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), come risulta dalla certificazione medica rilasciata dall’ULSS di appartenenza. Poiché in accordo con gli insegnanti scolastici si è valutata l’opportunità di fare utilizzare alla figlia un computer con programmi di video scrittura per lo svolgimento dei compiti e delle prove scritte di italiano, l’Istante ha acquistato, il 6 marzo 2018, un computer con installato il programma Microsoft Office Home & Student 2016. All’atto del pagamento è stato rilasciato regolare scontrino con l’indicazione dei prodotti acquistati e del relativo prezzo.
Il CAF al quale l’Istante si è rivolto per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2018, tuttavia, non ha ritenuto valido, ai fini della detrazione della relativa spesa, prevista all’articolo 15, comma 1, lettera e-ter del TUIR, il predetto scontrino fiscale in quanto lo stesso non riporta il codice fiscale del soggetto affetto da DSA, così come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 75067 del 6 aprile 2018.
Tanto premesso, l’Istante chiede se, in relazione alle spese sostenute per la figlia, possa fruire della detrazione sopra indicata, ancorché non sia stato indicato il codice fiscale nello scontrino di acquisto, considerato che l’acquisto è avvenuto prima dell’emanazione del citato Provvedimento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che tali spese siano detraibili in quanto la mancanza dell’indicazione del codice fiscale nello scontrino non è a lui imputabile perché il Provvedimento che ha indicato le modalità attuative per la fruizione della detrazione IRPEF prevista e che ha specificato tale requisito è stato emanato successivamente all’acquisto. Ritiene, quindi, di poter integrare la documentazione con una autocertificazione che attesti che il materiale acquistato è stato destinato all’uso da parte della figlia.
Parere dell’agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute, a partire dal 1°gennaio 2018, “in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 15 del TUIR, la detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, prot. n. 75067 (di seguito “Provvedimento”), acquisito il parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono stati definiti l’oggetto, i requisiti per il riconoscimento della detrazione nonché gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici ed informatici ammessi all’agevolazione in commento.
In particolare, ai sensi del punto 3.1 del Provvedimento, si considerano strumenti compensativi gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa – come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669 – la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.
Ai sensi del successivo punto 3,2 inoltre, “Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura. “
Il punto 2 del Provvedimento, stabilisce, inoltre, che:
– per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti la diagnosi di DSA per l’acquirente ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico (punto 2.1);
– la detrazione spetta a condizione che dal certificato sopra citato ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico risulti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato (punto 2.2);
– ai fini della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato (punto 2.3).
Con la circolare 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato, inoltre, chiarito che i documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.
In applicazione dei principi generali si evidenzia, inoltre, che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.
Nella fattispecie in esame, l’Istante ha acquistato un computer con un programma di video scrittura per la figlia affetta da DSA ma nello scontrino relativo all’acquisto non è indicato il codice fiscale del soggetto affetto da tale patologia, come richiesto dal Provvedimento e dunque, in linea di principio, la documentazione risulta incompleta ai fini della detrazione delle relative spese.
Considerato, tuttavia, che il Provvedimento è stato emanato successivamente all’acquisto del sussidio tecnico ed informatico, si ritiene che i dati mancanti (codice fiscale del soggetto affetto da DSA) possono essere annotati dall’Istante sul documento di spesa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del TUIR.
Si fa presente, peraltro, che ai fini della detrazione in commento è, altresì, necessario:
– che dalla certificazione medica rilasciata dall’ULSS di appartenenza che attesta la diagnosi di DSA ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico risulti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato;
– e che la figlia dell’Istante stesse completando, nel 2018, la scuola secondaria di secondo grado.La sussistenza delle predette condizioni – non menzionate dall’Istante – non è, in ogni caso, verificabile in sede di interpello.
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