COMUNICAZIONE POLIVALENTE Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IV A (art. 21 decreto legge n. 78/2010) – Comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti in deroga all’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 231/2007 (art. 3 comma 1 dec reto legge n. 16/2012) – Comunicazione degli acquis ti da operatori della Repubblica di San Marino, art. 16 lett. c) de l DM 24 dicembre 1993 – Comunicazione delle operazi oni effettuate con controparti residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 .
Risposte alle domande più frequenti (FAQ) in materi a di Enti non commerciali
Quesito n. 1
Soggetti che hanno optato per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398: obbligo di comunicazione delle fatture passive.
Con riferimento alle associazioni che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si chiede se detti soggetti hanno l’obbligo di comunicare, oltre le operazioni attive, anche le informazioni relative alle fatture passive per le quali, in base al particolare regim e agevolativo, non è previsto l’obbligo di registrazi one.
R: L’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lugli o 2010, n. 122, stabilisce che l’obbligo di comunicaz ione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali è prevista l’emissione della fattura, è assolto con la trasmissione dell’importo di tutte le operazion i attive e passive effettuate per ciascun cliente e f ornitore. Al riguardo, con il provvedimento del Direttore del l’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato disposto che sono obbligati alla comunicazione i so ggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l’altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e pres tazioni di servizi rese e ricevute per le quali sus siste l’obbligo di emissione di fattura. Ciò posto, i soggetti che hanno esercitato l’opzion e per il regime di favore previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, anche se non sono tenuti all a registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi ag li acquisti di beni e servizi direttamente riferibi li all’attività commerciale eventualmente svolta. Infa tti, l’obbligo di comunicazione è correlato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso ris petto all’emissione della fattura. Ai punti 6.3 e 7.2 del citato provvedimento del 2 a gosto 2013 sono riportati i criteri per l’individuazione del periodo di riferimento ai fini della suddetta comunicazione.
Quesito n. 2
Enti non commerciali. Comunicazione informazioni fa tture passive promiscue.
Si chiede quali informazioni devono comunicare gli enti non commerciali con riferimento alle fatture passive che documentano gli acquisti riferibili sia all’attività commerciale che a quella istituzional e svolte dell’ente.
R: Gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti o bbligati all’invio della comunicazione, di cui all’ art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA. Nel caso in cui le fatture passive si riferiscano a d acquisti relativi sia alle attività istituzionali che a quelle commerciali, l’obbligo si ritiene assolto co n l’invio degli importi riguardanti gli acquisti pe r attività commerciali. Qualora per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività comme rciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzion ale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura. Si evidenzia che le spese relative alle utenze (ele ttricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti n on commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione (vd., provvedimento del Di rettore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, par. 4.1).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate su obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e visto di conformità - Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Messaggio 18 ottobre 2019, n. 3777 - Istruttoria domande di CIGO - indicazioni operative. A) eliminazione del file CSV e calcolo del limite di 1/3 - chiarimenti B) lavoratori ad orario ridotto e godimento delle ferie - irrilevanza C) Art. 14…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 39960 depositata il 30 settembre 2019 - Omessa presentazione dichiarazione IVA al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, per un importo dovuto, accertato attraverso lo strumento dello spesometro
- Agenzia Riscossione, ultimi giorni per richiedere la rottamazione cartelle - DL Alluvione, per zone colpite da maltempo il termine slitta al 30 settembre - AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE - Comunicato del 9 giugno 2023
- Tassabilità, in capo ai dipendenti, del servizio di monitoraggio di dati sensibili offerto a questi ultimi dal datore di lavoro - Risoluzione 12 agosto 2019, n. 77/E dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…