L’Agenzia delle Entrate con un documento contenente due FAQ pubblicato sul sito il 23 gennaio 2014 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro), che per la comunicazione dei dati del 2012 si ricorda dovrà essere trasmesso entro il prossimo 31 gennaio.
Il primo chiarimento fornito ha riguardato le associazioni che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla legge 398/1991 e determinano l’Iva in base all’articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972, potendo detrarre l’imposta pagata sugli acquisti nella misura forfetaria pari al 50% di quella dovuta sulle operazioni attive. Per tale caso l’Agenzia ha precisato che tali enti, pur non essendo obbligati alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, poiché fruiscono dell’abbattimento forfetario dell’Iva, sono obbligate a comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi collegabili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’obbligo della comunicazione è collegato alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute, e non a quello di registrazione, che è un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura.
Per gli Enti non commerciali le fatture passive, qualora le stesse si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali sia a quelle commerciali, è sufficiente comunicare i soli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Qualora le associazioni riscontri difficoltà nel distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli relativi all’attività istituzionale, potrà comunicare l’intero importo della fattura.
In proposito, l’Agenzia ribadisce che le spese per utenze (elettricità, acqua, gas, telefono), certamente tra le più diffuse ipotesi di oneri promiscui per gli enti non commerciali, non devono essere inserite nella comunicazione (provvedimento del 2 agosto 2013), perché già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria.
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