L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 15 dicembre 2016 n. 221446 ha stabilito le modalità per mettere a disposizione dei contribuenti le anomalie riscontrate nel 2013, derivanti dal confronto tra le dichiarazioni IVA inviate e i dati inseriti nello spesometro del medesimo periodo d’imposta dai suoi clienti e il volume d’affari dichiarato da quest’ultimo nel modello IVA 2014.
Le informazioni di cui ai commi 634 e 635 della Legge 190/2014 sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.
La comunicazione viene inoltrata all’indirizzo PEC del contribuente o, in mancanza, tramite posta ordinaria ed i cui dettagli sono consultabili dal contribuente nel proprio Cassetto fiscale.
Ricevuta la comunicazione – Il contribuente destinatario della comunicazione potrà:
- richiedere informazioni o fornire chiarimenti, comunicare gli eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate (quale ad esempio, la non coincidenza temporale tra l’emissione della fattura di vendita e la registrazione dell’acquisto da parte del cliente), anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, seguendo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute
- regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n.472/1997). In tal caso occorre presentare la dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione ridotta, senza possibilità di rateizzazione.
- In caso d’inerzia del contribuente è assai probabile l’avvio di attività di accertamento.
Comunicare con l’Agenzia delle Entrate
Per eventuali ulteriori informazioni, o per comunicare precisazioni ritenute utili a chiarire l’incongruenza segnalata, il contribuente potrà contattare immediatamente l’Agenzia delle Entrate:
- telefonando al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione«“servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale Accertamento».
- la richiesta di informazioni può essere presentata anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni e che all’interno del canale di assistenza Civis è attivo il servizio telematico che consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico.
l’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in proprio possesso per incentivare i contribuenti a “autovalutare” la propria posizione e questi, del caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato. Questo per consentire agli uffici di dedicare maggiori risorse alle posizione anomale che presentano irregolarità di “alto profilo”.
Le informazioni fornite via PEC sono anche consultabili nel cassetto fiscale del contribuente:
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi:
- VE24, colonna 1 (Totale imponibile)
- VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento)
- VE32 (Altre operazioni non imponibili)
- VE33 (Operazioni esenti)
- VE34, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge)
- VE36, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi)
- VE37 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione)
- importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del DL 78/2010 (spesometro);
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione IVA
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione e codice fiscale)
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA
In seguito alle novità che hanno interessato il ravvedimento operoso, in caso di effettivo errore il contribuente può correggere i propri errori beneficiando della riduzione delle sanzioni (in base alla data di regolarizzazione della violazione) a prescindere dall’inizio di contestazioni o controlli da parte dell’Agenzia, salvo la notifica di un atto di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità 36-bis, 54-bis oppure esiti di controllo formale 36-ter.
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