Nell’ultimo giorno utile (6 aprile 2018 a seguito della proroga per le novità introdotte dal D.L. 148/2017) per l’invio del secondo semestre 2017 del c.d. “spesometro” (comunicazione dati Dati Fatture emesse e ricevute), il cui obbligo è stato introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, l’Agenzia delle Entrata ha pubblicato la seguente FAQ:

Se la comunicazione è inviata entro il termine di scadenza, si ritiene che possa trovare applicazione, anche per la comunicazione Dati Fatture, la regola che consente, in caso di scarto del file, il rinvio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione dell’esito.

Pertanto l’Amministrazione finanziaria con una interpretazione estensiva ha ritenuto di applicare anche alle comunicazione la norma prevista per le dichiarazioni nell’ipotesi in cui il file di invio trasmesso entro il termine di scadenza sia stato scartato dal sistema.

Sistema sanzionatorio

Il D.Lgs. n. 471 del 1997 all’articolo 11, come modificato dal D.L. 193/2016, statuisce il sistema sanzionatorio per gli adempimenti aventi ad oggetto comunicazioni fiscali. In particolare il comma 2-bis dell’art. 11 prevede che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, trova applicazione una sanzione amministrativa pari a:

  • 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre;
  • 1 euro per ogni fattura, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Per le violazioni inerenti le comunicazioni non trova applicazione il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Sanzioni comunicazione fatture:sanzione minimasanzione massima
errata o omessa comunicazione dei dati2 euro a fattura1.000 euro a trimestre
 –
se la comunicazione corretta è trasmessa entro i successivi 15 giorni dopo la scadenza1 euro a fattura500 euro a trimestre

 

Ravvedimento operoso

Le sanzioni in tema di violazione degli obblighi di comunicazione hanno natura “amministrativo-tributaria” per cui trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso. Per cui le sanzioni possono essere ridotte ad 1/9 se l’adempimento viene eseguito entro 15 giorni dalla scadenza ed ad 1/5 per adempimento spontanei oltre i 15 giorni dalla originaria scadenza. Ovviamente il pagamento delle sanzioni dovrà essere eseguito nello stesso termine in cui avviene la regolarizzazione.

L’istituto del ravvedimento operoso risulta possibile solo in mancanza di notifica degli atti di accertamento.

Inoltre ai fine dl ravvedimento si evidenzia che:

  • le modalità di calcolo della sanzione differiscono a secondo del momento della regolarizzazione. (in sostanza se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni oppure oltre 15 giorni: nel primo caso si applica la sanzione minima di 1 euro per ogni fattura; nel secondo caso si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura);
  • le indicazioni contenute nella risoluzione 104/E del 2017, è possibile che regolarizzazione della comunicazione e versamento della sanzione siano “non contestuali”.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 ha fornito i chiarimenti operativi sulle modalità di regolarizzazione della comunicazione dei dati fattura.

Si fornice il seguente esempio: errata comunicazione dei dati di 360 fatture relative al secondo semestre 2017, nel caso in cui il contribuente provveda a ravvedersi il giorno 26 aprile 2018, per cui il ravvedimento avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza, inviando nuovamente la comunicazione e pagare una sanzione di euro 80,00 (360 x 2 euro = 720,00 :9 =80 – ridotta a 1/9).

Relativamente alla comunicazione del secondo semestre 2017, il ravvedimento nel caso dell’esempio (errata comunicazione di 360 fatture) segue le seguenti scadenze e sanzioni.

Presentazione comunicazione dati fatture entro 15 giorni
Scadenza 

Adempimento

Correzione entro 15 ggRavvedimento operoso

(articolo 13, D.Lgs. 472/1997)

TermineSanzione ridotta
II° semestre
6 aprile 2018
entro il 23 aprile 2018 (in quanto il giorno 21 cade di sabato)entro il 29/05/2018 (Entro 90 giorni)40,00 euro (€ 360 x 1/9)
entro il 30/04/2019 (Entro la dichiarazione annuale (stesso anno))45,00 euro (€ 360 x 1/8)
entro il 30/04/2020 (Entro la dichiarazione annuale (anno successivo))51,42 euro (€ 360 x 1/7)
entro il 31/12/2024 (Oltre la scadenza dichiarazione annuale (anno successivo)60,00 euro (€ 360 x 1/6)
Dopo la constatazione della violazione con p.v.c., (fino alla notifica dell’atto impositivo)72,00 euro (€ 360 x 1/5)

 

Tabella B – Presentazione comunicazione dati fatture oltre 15 giorni
Scadenza
Adempimento
Correzione
oltre 15 gg
Ravvedimento operoso
(articolo 13, D.Lgs. 472/1997)
TermineSanzione ridotta
II° semestre
6 aprile 2018
a partire dal 24 aprile 2018entro il 29/05/2018 (Entro 90 giorni)80,00 euro (€ 720 x 1/9)
entro il 30/04/2019 (Entro la dichiarazione annuale (stesso anno))90,00 euro (€ 720 x 1/8)
entro il 30/04/2020 (Entro la dichiarazione annuale (anno successivo))102,86 euro (€ 720 x 1/7)
entro il 31/12/2024 (Oltre la scadenza dichiarazione annuale (anno successivo)120,00 euro (€ 720 x 1/6)
Dopo la constatazione della violazione con p.v.c., (fino alla notifica dell’atto impositivo)142,00 euro (€ 720 x 1/5)

 

La legge 172/2017 ha previsto, per lo spesometro, la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi Iva per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate “correttamente” entro il 6 aprile 2018.

La disapplicazione delle sanzioni non è possibile nelle ipotesi di omesso invio della comunicazione.