- Con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017, che segue l’emissione della circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti ad una serie di quesiti sulla trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.
L’Agenzia ha puntualizzato che è consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. Sul punto della integrazione o rettifica dei dati trasmessi oltre i termini è possibile ricorrere al ravvedimento operoso l’omesso o errato adempimento comunicativo ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997
Altra importante precisazione riguarda il contenuto della comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” che deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. Pertanto nella comunicazione “dati fattura” riferita ad esempio al primo semestre dell’anno 2017 (gennaio – giugno) dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto periodo.
Per quanto concerne, invece, le “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.
Per gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.
Affrontata dall’Agenzia delle Entrate la problematica delle fatture cointestate, che sul tema ha chiarito che “ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
Altri chiarimenti forniti sono stati quelli inerenti al codice natura da riportare in caso di comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari (in tal caso è chiarito che occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” nel caso di operazione “esente”)
Per gli acquisti effettuati da contribuenti in regime agevolato (i dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura “N2”) oppure ancor nel caso di fatture acquisto fuori campo IVA, ex art.74 D.P.R. 633/72 (anche in tal caso la natura è “N2”).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato stampa 01 luglio 2019 - Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute - È ora possibile aderire al servizio dell’Agenzia
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 maggio 2019, n. 13374 - Illegittimo l'accertamento induttivo puro di cui all'art. 39 comma 2 d.p.r. 600/1973, che l'Agenzia aveva desunto l'inattendibilità delle scritture in base a notizie acquisite in anni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8177 - Sono indetraibili ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni, per quanto lo…
- MINISTERO FINANZE - Risoluzione 21 settembre 2021, n. 7/DF - Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio…
- MINISTERO INTERNO - Circolare 16 ottobre 2019, n. 11 - Carta d'identità Elettronica (CIE) - Rilascio della CIE da parte degli Uffici consolari per i cittadini italiani residenti all'estero - Implementazione di nuovi servizi nell'Anagrafe Nazionale…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…