I soggetti che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91 ed i contribuenti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge 388/2000 sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dati rilevanti ai fini IVA (cosidetto Spesometro) entro il 21 novembre 2013, e sono obbligati alla registrazione preventiva di tutte le fatture al fine di poter procedere all’invio dello spesometro.
Il problema e comune per tutti i contribuenti per cui il legislatore ha previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione contabile. Il Provvedimento n.94908 del 02 agosto 2013 per quanto concerne l’ambito soggettivo e le esclusioni relative, non prevede alcuna agevolazione per tali soggetti.
Le associazioni sportive dilettantistiche che si sono avvalse del regime forfetario (ai fini Iva e delle imposte sui redditi), previsto dalla L. 398/91, sono tenuti alla sola numerazione e alla conservazione delle fatture passive e degli altri documenti contabili. L’unico obbligo di registrazione è riferito ai corrispettivi ed alle fatture emesse che vanno registrate utilizzando il registro di cui al D.M. dell’11.02.97.
Per le operazioni attive riferite ai corrispettivi la comunicazione ai fini dello spesometro va fatto in riferimento alla soglia dei 3.600 euro, per le fatture emesse vanno comunicati tutti i dati del 2012, a prescindere dal limite.
Si rammenta che per le associazioni sportive dilettantistiche è poco frequente l’emissione delle fatture attive, mentre l’emissione della fattura è obbligatoria per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicitarie e le cessioni di diritti radiotelevisivi. In questo caso, essendo poco numerosi i casi di emissione, non sarà complicato compilare manualmente il modello di comunicazione.
Le difficoltà maggiori si incontrano con le operazioni passive. Infatti per il passato, anno 2011, anche per le operazioni passive veniva applicata la soglia di 3.000 euro più Iva. In tale ipotesi, gli enti associativi che non avevano correttamente registrato le fatture passive dovevano individuare preventivamente i documenti d’importo superiore a tale limite e comunicare i relativi dati.
Oggi, invece, l’eliminazione della soglia rischia di trasformarsi in un problema per l’ente.
Qualora un’associazione sportiva dilettantistica di cui alla legge 398/91 ha numerato e conservato qualche decina di documenti, avrà due soluzioni alternative:
– procedere comunque alla registrazione delle fatture passive, nonostante la mancanza dell’obbligo – per adempiere all’obbligo dello spesometro, viene meno una delle semplificazioni prevista dalla legge 398/91 – procedendo, poi, all’estrazione dei dati;
– o procedere compilando manualmente le singole righe del modello, senza effettuare la registrazione dei documenti nel libro degli acquisti.
Il provvedimento ha previsto un’agevolazione transitoria ai commercianti al minuto e agenzie di viaggio, prevedendo l’esonero dall’obbligo di comunicazione (per i soli anni 2012 e 2013) degli importi inferiori a 3.600 euro con emissione della fattura, per le difficoltà che i predetti soggetti avrebbero incontrato nell’estrazione dei dati relativi alle fatture emesse e registrate “cumulativamente” nel registro dei corrispettivi.
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