L’Agenzia delle Entrate il 19 novembre ha diffuso, mediante le FAQ, alcuni chiarimenti sulla compilazione dello spesometro. In questo altricolo ci soffermeremo sulle risposte date inerenti alle operazioni con l’estero.
Alcune delle risposte delle Entrate chiariscono che, se mancano i dati della controparte non residente, gli acquisti si riportano nel quadro FR, mentre in caso di indicazione di tutti gli elementi del fornitore si utilizzerà il quadro SE, anche per acquisti di beni.
Per le operazioni black list, pur se non inserite nel quadro BL perché inferiori a 500 euro, non vanno utilizzati i quadri ordinari della comunicazione.
Le operazioni con l’estero effettuate nei confronti di soggetti esteri presentano molti aspetti problematici nella compilazione dello spesometro che riserva un numero elevato di quadri. Per le innumerevoli complicazioni dello spesometro la stessa Agenzia delle Entrate è stata indotto a concedere una “proroga di fatto” fino al 31 gennaio del prossimo anno.
Per predisporre la comunicazione, occorre in primo luogo individuare le operazioni escluse. L’Agenzia ha confermato che le operazioni black list vanno sempre e solo esposte nella relativa comunicazione periodica (da ottobre 2013, quadro BL); non devono cioè utilizzarsi gli altri campi dello spesometro, neppure per operazioni esonerate dalla dichiarazione black list, in quanto di ammontare non superiore a 500 euro.
Sono sempre fuori dalla comunicazione le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia, come le fatture emesse nei confronti di non residenti (Ue o extra Ue) per prestazioni non soggette a imposta ai sensi dell’articolo 7-ter e segguenti. Lo stesso vale per acquisti di servizi effettuati oltrefrontiera che, per il regime di territorialità, scontano l’imposta all’estero (come i servizi alberghieri).
Esonero anche per le operazioni incluse negli elenchi Intra, le esportazioni e le importazioni.
Autofatture
Per le operazioni rilevanti ai fini dello spesometro il primo passaggio riguarda la loro esatta esposizione nel modello polivalente di comunicazione (spesometro). Con le risposte dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito, in particolare, il regime degli acquisti di beni e servizi effettuati presso fornitori esteri e autofatturati in Italia.
Per tali tipi di operazioni i quadri da compilare sono:
- FR e SE, se si predispone lo spesometro in forma analitica;
- BL se ci si avvale della forma aggregata.
Anticipando una correzione alle istruzioni ufficiali, per la compilazione in forma analitica, l’Agenzia precisa inanzitutto che nel quadro SE (come già chiarito nel quadro FR) vanno riportati non solo gli acquisti di servizi ma anche quelli di beni (diversi, evidentemente, dalle importazioni e dagli acquisti intracomunitari) autofatturati ai sensi dell’articolo 7-bis.
La scelta tra l’uno o l’altro quadro dipende dal possesso (si utilizza SE) o meno (si utilizza FR) dei dati anagrafici e fiscali del fornitore estero. La mancanza di dati (che comporta l’inserimento della operazione nel FR barrando “autofattura”) può essere giustificata o da acquisti su internet, oppure dal fatto che il documento estero è illeggibile o reca elementi formalmente non utilizzabili.
Se si utilizza la forma aggregata, invece, le operazioni passive (beni e servizi) dall’estero (sempre se rilevanti in Italia) vanno nel BL, barrando la casella «acquisti da soggetti non residenti». Nel medesimo quadro BL vanno pure le operazioni attive (rilevanti per l’Iva) verso non residenti (in forma aggregata) barrando la corrispondente casella.
Queste ultime, se in forma analitica, vanno invece nel quadro FN.
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate affrontano anche il problema delle cessioni gratuite. Se sono autofatturate, vanno riportate evidenziando la partita del cedente, mentre se si è emessa fattura con addebito di sola Iva per rivalsa facoltativa si dovrà riportare un imponibile simbolico di un euro, al fine di permettere l’inserimento a sistema del documento. L’insieme dei chiarimenti contenuti nelle risposte diffuse il 19 novembre indurrà molti contribuenti a correggere le comunicazioni già inviate.
L’Agenzia ha al riguardo confermato che gli spesometri trasmessi entro il 31 gennaio 2014 (sia come primo invio, sia come invio correttivo di comunicazioni già presentate) non comportano sanzione alcuna per il contribuente.
Allegati