Mancano pochi giorni alla scadenza, salvo proroghe dell’ultimo momento, per l’invio delle comunicazioni annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al periodo di imposta 2012 il cui termine è stabilito al 12 novembre 2013 per i contribuenti mensili e del 21 novembre 2013 per i contribuenti trimestrali.
Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata limitatamente alle operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro IVA inclusa.
Termini ed adempimento
Con il D.L. n. 16/2012 si è disposta la modifica dell’art. 21, comma 1, D.L. n. 78/2010, che dispone l’obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche ed i termini, con il provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013, inerenti la comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
I termini di trasmissione delle comunicazioni sono stati differenziati a secondo del tipo di liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto sia soggetto il contribuente. Per le comunicazioni relative al 2012 il termine è fissato al:
- 12 novembre 2013 per i contribuenti mensili;
- 21 novembre 2013 per i contribuenti trimestrali.
Per quanto riguarda invece le comunicazioni relative alle operazioni 2013, i contribuenti mensili invieranno la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre i contribuenti trimestrali dovranno rispettare il termine del 20 aprile dell’anno successivo.
| Annualità di riferimento | Liquidazione IVA nell’annualità di riferimento | Termine di trasmissione dello spesometro |
| 2012 | Mensile | 12 -novembre 2013 |
| Trimestrale | 21 novembre 2013 | |
| 2013 e seguenti | Mensile | 10 aprile dell’anno successivo |
| Trimestrale | 20 aprile dell’anno successivo | |
Per quanto concerne le operazioni da comunicare, è stato previsto che:
- per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, prescindendo dall’importo, l’obbligo della comunicazione è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate;
- per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’IVA.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta di seguito elencate a titolo non esaustivo:
- i dati concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- i dati concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti titolari di partita IVA(fornitori);
- i dati concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione risulta non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Vengono esclusi dall’obbligatorietà della trasmissione della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA:
- i contribuenti minimi;
- lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’art. 4, D.P.R. n. 633/1972.
Si segnala, infine, che per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione ricompresa tra 258 euro e 2.065 euro.
Approfondimenti su alcune problematiche
Le istruzioni del modulo polivalente , in conformità a quanto disposto dall’articolo 21 del decreto legge 78/2010, chiariscono che «per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (…) rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva». Per la verifica del limite di cui sopra la verifica, si ritiene, che debba essere effettuata avendo a riguardo l’articolo 6 del decreto Iva: singolo corrispettivo percepito. Il riferimento alla soglia per le singole operazioni – fatta in relazione all’importo di 3.600 euro al lordo dell’Iva – comporta un imponibile pari a 2.975,21 euro se lo scorporo Iva è ad aliquota del 21% o a 2.950,82 se lo scorporo Iva è ad aliquota del 22 per cento.
Le istruzioni ministeriali al modello polivalente precisano che, nell’ambito delle operazioni escluse in quanto già comunicate all’Archivio dei rapporti, rientrano le operazioni finanziarie esenti da Iva ex articolo 10 del Dpr 633/72. In realtà, le operazioni bancarie e finanziarie già comunicate all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 605/73, includono anche operazioni soggette a Iva (ad esempio quelle relative alle cassette di sicurezza, alle gestioni patrimoniali). In generale, si deve ritenere che il perimetro di esclusione dalla comunicazione riguardi tutte le operazioni già censite in Anagrafe tributaria, a nulla rilevando che le stesse siano o meno esenti da Iva o che per esse l’operatore finanziario abbia o meno emesso fattura o, ancora, che siano o meno sopra la soglia dei 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Per quanto riguarda la rappresentazione delle note di credito ricevute (o emesse) nell’ambito del quadro «FA» (comunicazione in forma aggregata), Assosoftware ha già chiarito (nota 22 ottobre 2013) che l’ammontare complessivo delle note di credito ricevute sulle fatture passive e specularmente di quelle emesse, sulle fatture attive da e verso uno stesso soggetto sarà annotato rispettivamente nella sezione delle fatture attive (campo 10) o passive (campo 15).
Resta da chiarire, in questa ipotesi, che cosa si debba indicare nel campo 4 «numero di operazioni attive aggregate» e nel campo 5 «numero di operazioni passive aggregate».
Con riferimento poi agli acquisti black list effettuati da soggetti in regime speciale di cui all’articolo 36-bis del decreto Iva valgono le indicazioni contenute nella circolare delle Entrate 53/E/2010. Più in particolare, per gli acquisti di servizi black list, non è dovuta la compilazione del quadro «BL» relativamente al flag da apporre al campo 2 «operazioni con paesi con fiscalità privilegiata». Rimane tuttavia il più generico obbligo di comunicazione annuale dei dati Iva, trattandosi di operazioni di acquisto rientranti nella categoria di «acquisti di servizi da non residenti» per i quali il contribuente dovrà apporre il flag al campo 3 del quadro «BL» «acquisti di servizi da non residenti» o al campo 7 del quadro «FR» «autofattura» a seconda della modalità di comunicazione prescelta, rispettivamente aggregata o analitica.