L’Agenzia delle Entrate informa che qualora sia presente un errore anche in una sola delle fatture inviate, l’intero file viene scartato per cui suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte.
La procedura per l’invio dell’adempimento dello spesometro inerente l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute prevede anche delle procedure in caso di errori.
Infatti nelle FAQ predisposte dall’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:
Nel caso di “rettifica della rettifica”, quali valori devono essere indicati nel tag <IdFile> e nel tag <Posizione> ?
Le regole della rettifica prevedono che siano sempre indicati i riferimenti del file originario (quello con cui la prima volta sono stati trasmessi i dati), anche in caso di rettifiche successive.
Nel caso, dopo aver fatto una Rettifica, fosse necessario procedere ad un Annullamento, bisognerebbe annullare solo il file originario o annullare sia il file originario che il file con cui è stata fatta la rettifica ?
L’annullamento deve fare riferimento esclusivamente al file con cui i dati sono stati trasmessi originariamente.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che in tema di rettifiche ed anche di rettifica di una rettifica (si tratta dell’ipotesi di un terzo invio – o successivi – finalizzata alla correzione di una comunicazione che a sua volta inviata a correzione di un invio già inoltrato ed acquisito) occorre far riferimento sempre alla comunicazione originaria, e quindi non alla rettificativa precedente, nell’andare a valorizzare i riferimenti al file – tag «IdFile» e tag «Posizione».
Il file a cui fare riferimento, dunque, è quello attraverso il quale sono stati trasmessi, per la prima volta, i dati, qualsiasi sia il numero di spedizioni di rettifica da effettuare.
Anche nel caso in cui, dopo aver fatto una rettifica, vi fosse la necessità di dover annullare il file, il riferimento deve sempre riguardare il file originario e mai quello rettificativo. In altre parole, vale sempre l’identificativo del primo file inviato, sia per le rettifiche che per gli eventuali annullamenti.
ATTENZIONE In caso di rettifica del file, vanno sempre indicati i dati del file originario, ovvero di quello con cui sono stati trasmessi i dati la prima volta; se è necessario procedere all’annullamento a seguito della rettifica, si deve ancora una volta far riferimento al file originario.
Dimenticanza di alcune fatture
Nel caso in cui il file inviato non contenga tutte le fatture del periodo, è possibile inviare un nuovo file contenente solo le fatture mancanti e non, invece, un file completo di tutto. La soluzione è stata suggerita dall’Agenzia delle Entrate chiarendo che se i dati sono trasmessi più volte con file XML differenti, vengono accettati e memorizzati come fossero dati di fatture differenti.
Per cui per l’Agenzia è più conveniente predisporre una comunicazione, ossia un file, contenente le sole fatture non inviate con quella precedente.
In caso contrario, infatti, l’Agenzia osserva che essendo presenti fatture inviate più volte, in prima battuta esse verrebbero memorizzate dal sistema come se si trattasse di fatture differenti. Solo in un secondo momento, chiarisce sempre l’Amministrazione finanziaria, vengono effettuati i controlli sui dati duplicati.
A tale proposito, però, risulta utile ricordare che con circolare 1/E di quest’anno, l’Agenzia, sempre in riferimento alla comunicazione in oggetto, aveva affermato, in tema di fatture elettroniche, che nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute dovessero essere transitate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), il contribuente può inserire nella comunicazione i soli dati relativi alle altre fatture oppure anche quelli relativi a tutte le fatture, “se ciò risulta più agevole”.
Per le autofatture, emesse dal contribuente per non aver ricevuto, dal fornitore extra-Ue, la fattura, ovvero per aver ricevuto una fattura irregolare, con la comunicazione vanno trasmessi i dati, da indicare nella sezione Dtr del file «dati fattura», relativi all’Imposta, ma senza indicare la natura, come se fossero, afferma l’Agenzia, «ordinarie fatture di acquisto».
Anche nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-Ue , i dati devono essere riportati sempre e solo nella predetta sezione Dtr, indicando sempre l’imposta, mentre per quanto concerne la natura va indicato in codice «N6».
Fatture emesse a clienti esteri privati
Per fatture intestate a clienti privati esteri in cui non sono indicati né partita Iva né codice fiscale, il file va compilato valorizzando l’elemento «IDPaese» con il codice relativo al paese dell’acquirente mentre il campo «IDCodice» si può valorizzato con qualsiasi elemento.
Possibile poi valorizzare con i dati proposti dal sistema il campo «AltriDatiIdentificati» se non sono noti quelli che dovrebbero essere indicati in questo campo (denominazione, sede sociale). Il chiarimento era già stato fornito con la risoluzione 87/E/2017 che aveva consentito la valorizzazione con l’indicazione «dato assente».