Con la risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha dato riposta ad un quesito posto da una società esportatrice abituale che beneficia della possibilità di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, entro un determinato limite annuale, plafond (articolo 8, comma 1, lettera c, Dpr 633/1972). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’esatta individuazione delle modalità di regolarizzazione dello “splafonamento”, ovvero del caso in cui l’esportatore abituale abbia acquistato o importato beni e servizi senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile.
Le soluzioni prospettate dall’Agenzia delle Entrate
- in caso di splafonamento, l’esportatore abituale, oltre all’Iva non assolta e agli interessi, è tenuto al versamento di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta dovuta (articolo 7, comma 4, Dlgs 471/1997)
- lo splafonamento è una violazione che può essere regolarizzabile.
Le modalità di regolarizzazione della violazione in commento è stata più volte esaminata dall’Agenzia in diversi documenti:
- nota n. 39186 del 10 marzo 1999,
- circolare n. 98/E del 17 maggio 2000,
- circolare n. 50/E del 12 giugno 2002,
- circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008,
- circolare n. 12/E del 12 marzo 2010.
L’Agenzia, come detto, dopo aver brevemente fatto una ricostruzione sulla storia della soluzioni prospettate nel corso del tempo, ribadisce che le stesse restano tuttora valide.
Pertanto, l’esportatore abituale che ha acquistato o importato beni e servizi, per mero errore, senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del plafond (splafonamento), per regolarizzare la violazione commessa, può ricorrere alternativamente a una delle seguenti modalità.
Procedura A
- richiesta al proprio cedente/prestatore di emissione delle note di variazione in aumento dell’Iva (articolo 26, Dpr 633/1972). In questo caso, l’esportatore è comunque tenuto al pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche avvalendosi del ravvedimento operoso.
Procedura B
- emissione, in duplice esemplare, di un’autofattura, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore/prestatore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata
- versamento, oltre all’imposta, della sanzione e degli interessi (in caso di ravvedimento, peraltro, la sanzione può essere versata in misura ridotta)
- annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti
- presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
- indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all’Iva assolta (ciò per evitare una doppia detrazione).
Procedura C
- emissione, di un’autofattura (avente le stesse caratteristiche ricordate nel punto precedente) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento
- assolvimento dell’Iva in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva degli acquisti
- presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
- versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione dovuta (articolo 7, comma 4, Dlgs 471/1997).
Dall’analisi delle diverse procedure, quindi, si ricava il principio secondo cui, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, lo splafonamento rappresenta una violazione regolarizzabile mediante il ricorso al ravvedimento. In tal caso, l’esportatore abituale, quindi, è tenuto a versare mediante F24 l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione in misura ridotta.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ribadisce:
- il principio secondo cui, in caso di splafonamento, la violazione non può essere ricondotta a un’ipotesi di tardivo versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore, che, ricevuta la dichiarazione d’intento, ha emesso fattura senza addebito dell’Iva (peraltro, in base alla disciplina attualmente vigente, il cedente/prestatore non è responsabile della violazione solo se, oltre ad aver ricevuto la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate, prima di porre in essere le operazioni, ne riscontri telematicamente l’avvenuta presentazione)
- il principio secondo cui la regolarizzazione della violazione è possibile anche oltre i termini previsti per ravvedere la sanzione (in tal caso, la sanzione è irrogata dall’ufficio)
- il principio secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia può avvenire in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell’imposta e al conseguente esercizio della detrazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva.
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