
La Commissione Tributaria Provinciale di Novara con la sentenza n. 319/01/16 è intervenuta in tema di fatture per operazioni inesistenti ed ha affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento nei confronti della società che ha fatto da sponsor all’ASD che ha commesso irregolarità contabili, quando i pagamenti risultano realmente effettuati e l’Ufficio non offre elementi idonei a far ritenere che le somme versate, in realtà, sono state in tutto o in parte restituite.
La vicenda ha riguardato un’azienda a cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto i costi portati in deduzione per l’acquisto di uno spazio pubblicitario all’interno di uno stadio. Per il Fisco l’azienda avrebbe effettuato pagamenti in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica a fronte di fatture per operazioni inesistenti. Tale convinzione era maturata a seguito di un’indagine disposta a carico dell’ASD che ha rivelato inadempienze contabili.
Per i giudici della CTP di Novara gli avvisi di accertamenti notificati allo sponsor devono essere annullati alla luce dei seguenti rilievi: “[…] dagli atti del giudizio emerge una situazione che non consente di aderire alla tesi dell’Ufficio per quanto riguarda la posizione del ricorrente. In realtà, la regolarità delle scritture contabili, ove sono registrate le fatture di cui si discute, e la corrispondenza dei pagamentieffettuati con piena tracciabilità e corrispondenza nei riscontri bancari alle fatture suddette, costituiscono elementi probatori di per sé validi a superare le presunzioni dell’Ufficio. Presunzioni queste che la Commissione non può evitare di considerare possibili e significative solo se riferite esclusivamente alla percipiente Associazione sportiva e non all’impresa dei ricorrente. Come ha efficacemente eccepito quest’ultimo, infatti, se la Asd ha tenuto una condotta irregolare nella conservazione della propria contabilità, ciò non può ridondare in danno della Impresa. Quest’ultima ha effettuato le proprie rimesse a un soggetto effettivamente esistente; un soggetto cioè con caratteristiche tali e talmente diverse dalle tipiche ‘cartiere’, da rendere deboli e inconsistenti le presunzioni dell’Ufficio. Mentre nel caso di una cosiddetta ‘cartiera’ (ovvero d’un soggetto che non svolga altra attività se non quella di produrre documenti fiscali per operazioni consistenti), infatti, la stessa inattività del soggetto destinatario o dei pagamenti, rende normalmente legittima l’estensione della presunzione ‘Clienti’, (posto che anche questi poteva e anzi doveva essere al corrente della inesistenza della attività fatturata e la fraudolenta finalità), non cosi può dirsi nel caso d’una situazione quale quella in esame. Qui esiste la Associazione, esiste la prestazione (che consiste – come documentato in atti – nella esposizione d’uno striscione pubblicitario all’interno d’uno stadio che esiste anch’esso ed è sotto gli occhi del pubblico).Poiché, inoltre, esiste traccia non solo contabile, ma anche oggettiva, della effettuazione dei pagamenti, ecco che la tesi della inesistenza delle prestazioni fatturate, appare una forzatura che la Commissione non ritiene di poter condividere,soprattutto in considerazione del fatto che non si coglie, nell’accertamento dell’Agenzia, alcun elemento di effettivo e valido riscontro alla ipotizzata ‘restituzione’ di tutto o parte dei pagamenti. Se è pur vero, infatti, che anche tra operatori esistenti e operanti può darsi il caso di fatturazioni di comodo per operazioni inesistenti, è altrettanto vero che tali situazioni debbono essere dimostrate con elementi probatori effettivi e non con mere presunzioni. […]”
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